La rottamazione delle cartelle
- Rottamazione cartelle in Italia
- Cosa si deve fare per rottamare le cartelle
- Benefici rottamazione
- Come pagare
- Quali debiti sono oggetto della rottamazione
- Rottamazione bis: come funziona
- Rottamazione-ter
- Pace fiscale 2020
Rottamazione cartelle in Italia
Negli ultimi anni, in Italia abbiamo avuto diverse possibilità di rottamazione delle cartelle: la prima rottamazione introdotta dal decreto n. 193/2016 ha previsto la definizione agevolata dei carichi compresi tra il 2000 e il 2016; la rottamazione bis del decreto n. 148/2017 invece, ha previsto la definizione agevolata dei carichi del 2017, ma ha consentito anche a chi era stato escluso o non era riuscito a pagare le rate della precedente procedura agevolata di poterlo ancora fare; la rottamazione-ter infine introdotta dal decreto 119/2018 e "allargata" dalla legge semplificazioni 2019 si presenta ancora più vantaggiosa.
In generale, essa prevede la possibilità di estinguere il debito pagando le somme dovute a titolo di capitale e interessi, quelle a titolo di aggio e il rimborso delle spese sostenute dall'agente della riscossione, ma non le sanzioni, gli interessi di mora o le somme aggiuntive.
Cosa si deve fare per rottamare le cartelle
Per poter accedere alla rottamazione eventualmente in vigore, il debitore deve manifestare all'agente di riscossione la volontà di avvalersene, rendendo apposita dichiarazione entro il termine di volta in volta previsto (l'ultimo termine, quello per la rottamazione-ter, è scaduto ad aprile 2019), compilando la modulistica che l'agente pubblica sul proprio sito. Nella dichiarazione il debitore deve indicare il numero delle rate che intende pagare, la pendenza dei giudizi che hanno per oggetto i carichi a cui si riferisce la rottamazione e l'impegno di rinunciare agli stessi.
Il contribuente che desidera avere informazioni sui carichi pendenti che possono essere definiti con la rottamazione eventualmente in vigore deve rivolgersi direttamente agli sportelli o visitare l'area dedicata del sito dell'agente di riscossione.
Benefici rottamazione
Una volta presentata la domanda per la definizione agevolata, l'agente della riscossione, in relazione ai carichi "rottamati", non può iniziare nuove azioni esecutive o iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche e non può proseguire procedure di recupero già avviate, a meno che:
- non ci sia stato un primo incanto positivo;
- non sia stata presentata un'istanza di assegnazione;
- i crediti pignorati siano già stati assegnati.
Cosa succede se non paghi
In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell'unica rata o di una rata di quelle previste dal piano, si decade dal beneficio e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi. In questo caso, i pagamenti effettuati sono considerati come acconto sull'importo dovuto, essi infatti non provocano l'estinzione del debito residuo, per riscuotere il quale l'agente di riscossione procederà con l'attività di recupero nei confronti del contribuente, che però non potrà pagare a rate. La decadenza dalla sanatoria tuttavia, non fa venire meno la possibilità di chiedere la rateizzazione del debito residuo, a condizione che la notifica dell'accertamento esecutivo, dell'avviso di addebito o della cartella di pagamento non risalgano a più di 60 giorni prima della presentazione della relativa domanda.
Come pagare
Il pagamento dell'importo "rottamato" può avvenire in unica soluzione o a rate (secondo il prospetto e le scadenze inviate dal fisco):
- tramite domiciliazione sul conto corrente bancario del debitore;
- mediante bollettini precompilati, che devono essere allegati dall'agente di riscossione nel momento in cui comunica al contribuente l'ammissione alla rottamazione;
- direttamente agli sportelli dell'agente della riscossione.
Quali debiti sono oggetto della rottamazione
La sanatoria tramite dichiarazione agevolata è prevista solo per i debiti tributari o connessi (multe, bollo, ecc.) e per gli oneri previdenziali.
Tra i debiti esclusi, invece, troviamo di norma:
- i crediti tributari sorti in uno Stato dell'unione Europea o aderente alla Convenzione Ocse/CoE o con cui l'Italia ha un accordo per l'assistenza alla riscossione;
- l'Iva riscossa all'importazione;
- le multe per violazioni commesse all'estero, perché le norme violate non sono quelle del nostro Codice della Strada e perché la condotta illecita, realizzandosi in un Paese straniero fa sorgere un credito in capo a quest'ultimo;
- i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
- le multe, le ammende e le sanzioni fissate da provvedimenti e sentenze di condanna penali.
Rottamazione e sovraindebitamento
Il d.l. n. 193/2016, convertito dalla l. n. 225/2016, prevede che alla rottamazione delle cartelle e dei carichi pendenti compresi tra il 2000 e il 2016, sono ammessi anche contribuenti con debiti riferibili a procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento e piani del consumatore.
Anche in questo caso i contribuenti sono esonerati dal corrispondere sanzioni, comprese quelle aggiuntive previste dall' art. 27, comma 1, dlgs. n. 46/1999, interessi di mora e di dilazione.
Rottamazione bis: come funziona
Se la prima rottamazione ormai interessa pochissimi contribuenti, lo stesso non può dirsi per la rottamazione-bis e, soprattutto, per la rottamazione-ter, che vede coinvolti ancora moltissimi cittadini.
La rottamazione-bis, in particolare, riguardava la sanatoria:
- dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017;
- di quelli dal 2000 al 2016;
- di quelli per i quali non è stata resa dichiarazione agevolata ai sensi del decreto 193/2016:
- di quelli compresi in piani di dilazione in corso al 24/10/2016, per i quali il debitore non è stato ammesso alla definizione agevolata per il mancato tempestivo pagamento di tutte le rate previste dai piani scadute al 31 dicembre 2016.
Il decreto 148 inoltre:
- rinviava al 31/07/2018 la scadenza dell'eventuale quarta rata prevista per aprile 2018;
- manteneva invariata la scadenza della quinta rata, se dovuta, al 30/09/2018;
- riammetteva alla rottamazione anche chi ha pagato in ritardo le rate di luglio e settembre.
Rottamazione bis: come fare
Per i ruoli compresi tra il 1° gennaio al 30/09/2017, il debitore che intendeva aderire alla definizione agevolata doveva manifestare all'agente di riscossione la volontà di avvalersene con dichiarazione da inviare entro il 15/05/2018 in via telematica, utilizzando la modulistica pubblicata sul sito dell'agente della riscossione.
Per la rottamazione bis il dl n. 148/2017 stabilisce che è possibile pagare con un massimo di 5 rate con scadenza a luglio, settembre, ottobre, novembre 2018 e febbraio 2019. Sull'importo dovuto, a partire dal 1° agosto 2018, sono dovuti gli interessi (ex art. 21, co. 1, d.P.R. 602/1973).
Entro il 31/03/2018 l'agente ha inviato al debitore, con posta ordinaria, l'avviso contenete i carichi affidati per i quali, al 31/12/2017, non risultava notificata cartella di pagamento.
Entro il 30/06/2018 l'Agente ha comunicato al debitore l'importo dovuto per la definizione, le rate e la scadenza di ciascuna. Questa data è prevista anche come termine ultimo entro il quale l'Agente della riscossione ha comunicato l'importo delle rate scadute al 31/12/2016 e non pagate ai debitori con carichi compresi in piani di dilazione in essere al 24 ottobre 2016, che non hanno pagato tutte le rate scadute alla fine del 2016. Questi debitori sono tenuti a pagare in unica soluzione, entro il il 31/07/2018 o a rate. Il pagamento rateale ne prevede 3: le prime due uguali pari all'80% del totale nei mesi di ottobre e novembre 2018, la terza pari al 20% invece doveva essere corrisposta entro febbraio 2019.
Leggi anche: Rottamazione bis: tutte le novità
Rottamazione-ter
La rottamazione-ter o più precisamente la "Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione", in sostanza, andava a sostituire la rottamazione bis. Le cartelle oggetto di questa definizione agevolata sono quelle affidate a Equitalia e all'Agenzia Entrate Riscossione dal primo di gennaio del 2000 fino al 31 dicembre del 2017. Chi intendeva aderire a questa rottamazione doveva manifestare la sua volontà all'agente di riscossione entro il 30 aprile 2019, con apposita dichiarazione, coma da modulistica disponibile sul sito dell'addetto a riscuotere detti importi.
Modalità di pagamento
Premesso che gli importi dovuti erano al netto di interessi di mora, sanzioni e somme aggiuntive, era possibile provvedere al pagamento:
- in unica soluzione, entro il 31 luglio 2019 (poi prorogato al 30 novembre 2019);
- in 18 rate consecutive "la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2019" (entrambe poi prorogate al 30 novembre 2019), mentre le restanti, di pari ammontare, entro il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ogni anno a partire dal 2020. Chi ha deciso di pagare ratealmente deve corrispondere un tasso di interesse del 2%, a partire dal 1° agosto 2019. Chi ha optato per il pagamento rateale, entro il 30 giugno 2019, ha ricevuto comunicazione da parte dell'agente contenete l'ammontare dell'importo dovuto, quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ognuna.
- tramite domiciliazione bancaria su c/c;
- attraverso bollettini precompilati;
- direttamente agli sportelli dell'agente di riscossione.
Rate non pagate o pagate in ritardo
In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell'unica rata dovuta o di una rata "la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione."
Se il ritardo del pagamento non supera i 5 giorni, non solo la definizione agevolata non perde efficacia, ma il debitore non è neppure tenuto a corrispondere interessi.
Proroga rottamazione-ter
Come sopra solo in parte accennato, la rottamazione-ter ha conosciuto alcune proroghe, relative alle scadenze del 31 luglio 2019.
Per agevolare i contribuenti, infatti, il decreto fiscale 2020 ha riaperto i termini per il pagamento della prima o unica rata scaduta il 31 luglio 2019, prorogando tale data al 30 novembre 2020.
Pace fiscale 2020
L'emergenza coronavirus e le conseguenti misure restrittive adottate dal Governo italiano hanno messo molti cittadini in difficoltà economica, tanto da far ipotizzare una pace fiscale 2020.
Tuttavia, si tratta solo di un'ipotesi rispetto alla quale non si è concretizzato nulla, con la conseguenza che, nel 2020, non è previsto l'accesso ad alcuna forma di rottamazione delle cartelle. Le uniche possibilità per mettersi in regola, quindi, restano quelle di pagare i propri debiti in un'unica soluzione o di accedere alla rateizzazione degli stessi, se la prima opzione non risulta economicamente sostenibile.
Data: 06/05/2020 17:30:00
Autore: Annamaria Villafrate