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Atti giudiziari: da domani con F24

L'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento con modello F24 delle somme dovute per registrare gli atti giudiziari dal 23 luglio


di Lucia Izzo - Con la risoluzione n. 57/E (sotto allegata) l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute in relazione alla registrazione degli atti dell'autorità giudiziaria richieste dall'Agenzia delle entrate (cfr. art. 37 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131)


Il precedente provvedimento del Direttore dell'Agenzia, datato 9 luglio 2018, ha provveduto a estendere le modalità di versamento di cui all'art. 17 del d.lgs. n. 241/1997 alle somme dovute in relazione alla registrazione degli atti dell'autorità giudiziaria richieste dall'Agenzia delle entrate.

Leggi anche: Atti giudiziari: registrazione con modello F24

Il provvedimento ha chiarito che per l'assolvimento di imposte, interessi, sanzioni e accessori, richiesti dall'Agenzia delle Entrate per la registrazione degli atti dell'autorità giudiziaria a partire dal 23 luglio 2018 sarebbe stato utilizzato il modello di versamento "F24".

Gli atti emessi prima del 23 luglio, pertanto, i pagamenti saranno effettuati ancora con il modello F23. Tuttavia, viene fatto salvo un periodo transitorie poiché fino al 31 dicembre verranno comunque considerati validi i versamenti effettuati sia con F23 sia con F24.

Entrate: i nuovi codici tributo per i versamenti con mod. F24

Per consentire, con un'unica operazione, il versamento di tutte le imposte e tasse liquidate dagli uffici dell'Agenzia delle entrate, mediante il modello F24, si istituisce il seguente codice tributo:
"AAGG" denominato "Registrazione atti giudiziari – somme liquidate dall'ufficio".

Il versamento delle somme in parola potrà essere effettuato utilizzando il modello precompilato reso disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle entrate e allegato all'avviso di liquidazione emesso dall'ufficio.
Nel caso in cui non sia utilizzato il suddetto modello precompilato, in sede di compilazione del modello F24, da predisporre per ogni singolo atto giudiziario, nella sezione "Contribuente" saranno riportati, negli appositi campi, il codice fiscale, i dati anagrafici e il domicilio fiscale del soggetto solidalmente obbligato che effettua il pagamento.

Inoltre, il codice tributo "AAGG" è esposto nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati", con l'indicazione nei campi "codice atto" e "anno di riferimento", dei dati presenti nel modello precompilato.

Ridenominazione dei codici tributo istituiti con risoluzione 2016

Nell'eventualità in cui il contribuente, intenda versare solo una quota dell'importo complessivamente richiesto, sono utilizzati i codici tributo A196 e A197, istituiti con la risoluzione in oggetto, nonché gli attuali codici tributo istituiti per altre imposte (risoluzione n. 16/E del 25 marzo 2016), appositamente ridenominati:

- "A196" denominato "Atti giudiziari – Imposta di registro – somme liquidate dall'ufficio";

- "A197" denominato "Atti giudiziari – Sanzione imposta di registro – somme liquidate dall'ufficio";
- "A140" ridenominato "Atti giudiziari e Successioni – Imposta ipotecaria – somme liquidate dall'ufficio";
- "A141" ridenominato "Atti giudiziari e Successioni – Imposta catastale – somme liquidate dall'ufficio";
- "A146" ridenominato "Atti giudiziari e Successioni – Imposta di bollo – somme liquidate dall'ufficio";
- "A148" ridenominato "Atti giudiziari e Successioni – Sanzione Imposta di bollo – somme liquidate dall'ufficio";
- "A149" ridenominato "Atti giudiziari e Successioni – Sanzione Imposte e tasse ipotecarie e catastali – somme liquidate dall'ufficio";
- "A152" ridenominato "Atti giudiziari e Successioni – Interessi – somme liquidate dall'ufficio".


In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo saranno esposti nella sezione "Erario", esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati", riportando anche, nei campi specificatamente denominati, il "codice ufficio", il "codice atto" e l'"anno di riferimento" (nel formato "AAAA") indicati dall'Agenzia delle entrate.

Si precisa che le spese di notifica relative agli avvisi di liquidazione emessi dagli uffici saranno versate con il vigente codice tributo "9400 – spese di notifica per atti impositivi".

I versamenti potranno essere eseguiti utilizzando i servizi on-line resi disponibili dall'Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione. L'elenco completo dei codici da indicare nel modello di pagamento "F24" è disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it, nella sezione Codici da utilizzare per il versamento con il modello F24.
Data: 22/07/2018 22:30:00
Autore: Lucia Izzo