Luce pulsata: risarcimento del danno estetico
Per il tribunale di Vicenza, in caso di danno arrecato da un centro estetico può essere risarcito anche il danno non patrimoniale se il pregiudizio provoca ripercussioni sull'attività lavorativa presente e futura
Avv. Francesco Pandolfi - In occasione di un danno alla persona arrecato da un centro estetico durante una seduta per uno specifico trattamento, la lesione può essere documentata e successivamente accertata con una perizia medico legale; quindi, stabilito il nesso causale tra fatto ed evento lesivo, in caso di disaccordo tra le parti sulla quantificazione del risarcimento spettante il danneggiato potrà rivolgersi al giudice.
Il danno estetico
Questo particolare danno non è altro che una forma di invalidità permanente.
Tanto equivale a dire che, nel momento in cui si passa a valutare il danno per agevolare un successivo risarcimento, il pregiudizio viene inglobato di regola nel
danno biologico, cioè nella lesione dell'interesse, costituzionalmente protetto e garantito all'integrità fisica della persona.
Nel caso in cui il danneggiato voglia poi conseguire il ristoro di altre voci risarcitorie o ritenga giusto "personalizzare" il danno già accordato (vista la professione della vittima: un'attrice nel caso esaminato), ebbene tale ulteriore danno patrimoniale può essere ottenuto se il pregiudizio provoca realmente ripercussioni negative non solo sull'attività lavorativa attuale ma minaccia anche attività future, rendendole più complicate in relazione al sesso, all'età ed ad ogni altra utile circostanza.
Depilazione con luce pulsata
La metodica presenta vantaggi e controindicazioni; le buone regole consigliano quindi di consultarsi prima con un medico per capire se è il caso di accedere al trattamento.
Nel caso in esame, oggetto della decisione n. 481/2018 del Tribunale di Vicenza sez. II civile, la ragazza si sottopone alla depilazione degli arti inferiori e regione inguinale: purtroppo l'estetista decide di portare a termine l'attività nonostante il forte dolore avvertito dalla donna durante il trattamento e la comparsa di macchie cutanee, poi divenute vere e proprie lesioni epidermiche.
In pratica
Probabilmente chi si rivolge alle cure estetiche non pensa mai, o quasi mai, alle complicazioni nascenti dall'impiego di una metodica scorretta e/o senza una preventiva informazione sui vantaggi e sui rischi.
L'aspetto da tenere in considerazione, comunque, che emerge dalla situazione descritta nella fase dell'accertamento e della liquidazione del danno è questo:
1) il danno estetico di regola viene risarcito nell'ambito del danno biologico;
2) il danno patrimoniale spetta se il pregiudizio incide su un'attività futura del danneggiato.
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Data: 26/07/2018 15:00:00
Autore: Francesco Pandolfi