Le intercettazioni
- Le intercettazioni nel codice di procedura penale
- Intercettazioni: i reati
- Intercettazioni ambientali
- Intercettazioni: la procedura
- Utilizzazione delle intercettazioni in altri procedimenti
- Intercettazioni: divieti di utilizzo
Le intercettazioni nel codice di procedura penale
Il codice di procedura penale si occupa di intercettazioni agli articoli 266 e seguenti, che contengono una lunga e dettagliata disciplina di uno strumento tanto importante per le indagini quanto delicato per l'invasività nelle vite private dei soggetti coinvolti e la delicatezza degli interessi che va a toccare.
Tale regolamentazione, nel 2017, è stata oggetto di una sostanziale modifica ad opera della riforma Orlando, che tuttavia è divenuta operativa solo il 1° settembre 2020, per effetto di diversi provvedimenti di rinvio, tra i quali possiamo citare il primo, ovverosia il Milleproroghe approvato nel 2018 (leggi Milleproroghe: via libera dal governo. Rinvio intercettazioni e Bcc), e il più recente decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 29 aprile 2020, con il quale è stato disposto, in generale, il rinvio di tutta la nuova normativa sulle intercettazioni ai procedimenti iscritti dopo il 31 agosto 2020 (leggi Riforma intercettazioni rinviata).
Legge intercettazioni 2020
La nuova disciplina sulle intercettazioni, peraltro, non è esattamente quella ipotizzata dalla riforma Orlando. Quest'ultima, infatti, è stata modificata in alcuni aspetti sostanziali ad opera della legge intercettazioni 2020, che ha convertito in legge il d.l. n. 161/2019.
Tra le principali novità, possiamo segnalare l'estensione della possibilità di fare ricorso ai trojan (captatori informatici) e la possibilità per il pubblico ministero e il giudici di supervisionare le intercettazioni, decidendo quali debbano essere considerate rilevanti e quali invece no.
Leggi:
- Riforma intercettazioni: cosa cambia?
Intercettazioni: i reati
In ragione della delicatezza degli interessi coinvolti, l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione è consentita solo nei procedimenti relativi a specifici reati.
In particolare, ad essa si può ricorrere solo in caso di:
- delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni;
- delitti contro la PA per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni;
- delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope;
- delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive;
- delitti di contrabbando;
- reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria, abuso di informazioni privilegiate, manipolazioni del mercato, molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono;
- delitti previsti dall'articolo 600-ter, terzo comma, del codice penale in materia di pornografia minorile, anche se relativi a pornografia virtuale, e reato di adescamento di minorenni;
- reati di commercio di sostanze alimentari nocive, di contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni, introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, frode nell'esercizio del commercio, vendita di sostanze non genuine come genuine e contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari;
- stalking;
- delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'articolo 416-bis c.p.p. o per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.
Intercettazioni ambientali
Le intercettazioni non riguardano solo le conversazioni svolte avvalendosi di mezzi di telecomunicazione, come i cellulari, o i flussi di comunicazioni relativi a sistemi informatici o telematici o tra gli stessi intercorrente ma anche le comunicazioni tra presenti. Si parla in tal caso di intercettazioni ambientali.
Anche queste sono consentite solo nei procedimenti per specifici reati, che sono gli stessi visti nel precedente paragrafo, con un ulteriore importante precisazione: l'intercettazione nelle abitazioni altrui, nei luoghi di privata dimora o nelle loro pertinenze è ammessa solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si sita svolgendo l'attività criminosa.
Con la riforma penale del 2017 si è stabilito che l'intercettazione ambientale può essere eseguita anche mediante l'inserimento di un captatore informatico su un dispositivo elettronico portatile e che in tal caso essa è sempre consentita nei procedimenti per i delitti di cui ai commi 3-bis e 3-quater dell'articolo 51 del codice di procedura penale. Ciò tuttavia, in forza di quanto previsto dai diversi rinvii dei quali si è dato sinora conto, solo per le intercettazioni relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 agosto 2020.
Intercettazioni: la procedura
L'autorizzazione a procedere a intercettazioni è chiesta dal p.m. al g.i.p., il quale la concede con decreto motivato quando vi sono gravi indizi di reato e tale mezzo di ricerca della prova risulta assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini.
Provvedimento sulle intercettazioni
Quando viene autorizzata l'intercettazione tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile, il decreto deve specificare anche le ragioni che la rendono necessaria per lo svolgimento delle indagini e, se si procede per delitti diversi da quelli di cui ai commi 3-bis e 3-quater dell'articolo 51 c.p.p., anche i luoghi e il tempo in relazione ai quali l'attivazione del microfono è consentita, determinabili anche indirettamente.
Nei casi di urgenza in cui il ritardo rischi di causare un grave pregiudizio alle indagini, l'intercettazione è disposta direttamente dal pubblico ministero con decreto motivato, che poi il giudice dovrà convalidare. Se non lo fa, l'intercettazione si arresta e i suoi risultati non possono essere utilizzati.
I verbali e le registrazioni
In forza di quanto previsto dalla riforma del 2020, registrazioni vengono poi trasmesse al pubblico ministero che li conserva in un apposito archivio, ove vanno depositti entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni insieme ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione.
Se il deposito rischia di recare un pregiudizio grave per le indagini, il giudice autorizza il p.m. a rinviarlo, ma mai oltre la chiusura delle indagini preliminari.
Utilizzazione delle intercettazioni in altri procedimenti
In linea di massima non è possibile utilizzare le intercettazioni in procedimenti diversi da quelli nei quali le stesse sono state disposte. Fa tuttavia eccezione il caso in cui le stesse risultino indispensabili per accertare delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza e, in virtù della riforma 2020, i reati di cui al primo comma dell'art. 266 c.p.p., comma 1, c.p.p..
Sempre in virtù della riforma 2020, non è possibile utilizzare i risultati delle intercettazioni tra presenti operate con captatore informatico su dispositivo elettronico portatile per provare reati diversi da quelli per i quali è stato emesso il decreto di autorizzazione, anche in questo caso a meno che risultino indispensabili per l'accertamento dei delitti di cui all'art. 266, comma 2-bis, c.p.p.
Intercettazioni: divieti di utilizzo
In tutti i casi in cui le intercettazioni sono state eseguite fuori dei casi consentiti dalla legge o senza osservare quanto previsto dagli articoli 267 e 268, commi 1 e 3, del codice di procedura penale, i loro risultati non possono essere utilizzati.
L'inutilizzabilità si estende anche ai dati acquisiti nel corso delle operazioni preliminari all'inserimento del captatore informatico sul dispositivo elettronico portatile e quelli acquisiti fuori dei limiti spazio-temporali di cui al decreto autorizzativo.
Infine, non è possibile utilizzare le intercettazioni relative a conversazioni o comunicazioni delle persone per le quali l'articolo 200 del codice di rito prevede il segreto professionale se le stesse hanno ad oggetto fatti conosciuti per ragione del loro ministero, ufficio o professione, a meno che gli stessi non siano già stati oggetto di deposizione o divulgazione da parte di tali soggetti.
Data: 14/05/2020 12:00:00Autore: Valeria Zeppilli