Disoccupazione: NASpI anche dopo la mobilità
Per l'INPS è possibile richiedere la NASpI qualora la decadenza dell'indennità di mobilità o dei trattamenti di disoccupazione speciale per l'edilizia avvenga nei 68 giorni dalla fine del lavoro
di Lucia Izzo - Il diritto alla NASpI persiste anche al termine della fruizione dell'indennità di mobilità ordinaria o dei trattamenti di disoccupazione speciale per l'edilizia, la cui decadenza avvenga nei 68 giorni dal termine dell'ultima rioccupazione a tempo determinato.
In particolare, i lavoratori potranno accedere all'indennità anche qualora la scadenza della prestazione di mobilità o del trattamento speciale edile ex lege 451/94 intervengano entro 68 giorni dalla fine del rapporto di lavoro.
Lo ha chiarito l'INPS nel messaggio n. 3018 del 27 luglio 2018 (qui sotto allegato) a seguito di alcune segnalazioni, pervenute da parte degli enti di patronato, che lamentavano il mancato accoglimento di domande di NASpI presentate proprio al termine della fruizione dell'indennità di mobilità ordinaria o dei trattamenti di disoccupazione speciale per l'edilizia.
NASpI: domande anche al termine dell'indennità di mobilità
La questione è stata approfondita sia da un punto di vista normativo che procedurale ed è stato evidenziato, in particolare, il caso in cui l'istanza di NASpI venga presentata nei 68 giorni dal termine dell'ultima rioccupazione a tempo determinato e la decadenza dell'indennità di mobilità ordinaria dei trattamenti di disoccupazione speciale per l'edilizia intervenga all'interno di detti 68 giorni.
Inoltre, della problematica è stato interessato il competente Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che, con nota n. 8774 del 28 maggio 2018 ha chiarito che nulla osta a che i lavoratori che maturino le condizioni fissate dalla legge per richiedere l'indennità NASpI possano accedere a tale ultima prestazione qualora ne facciano istanza entro i 68 giorni successivi dal termine dell'ultimo rapporto di lavoro a tempo determinato intrattenuto e la scadenza della prestazione di mobilità o del trattamento speciale edile ex lege 451/94 intervenga all'interno del medesimo arco temporale, intendendosi per scadenza il termine della prestazione per intero godimento della prestazione stessa.
Pertanto, preso atto delle precisazioni ministeriali, l'Istituto promette di fornire agli operatori, con apposito messaggio di imminente pubblicazione, le istruzioni procedurali volte alla gestione della casistica.
Autore: Lucia Izzo