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Riforma carceri: no "allargamento" misure alternative

Il decreto attuativo sulla riforma delle carceri stralcia molte delle previsioni della riforma Orlando, tra cui l'allargamento della possibilità di ricorrere alle misure alternative


di Lucia Izzo - Sul limitar della scadenza della delega, nella serata di giovedì 2 agosto 2018, il Consiglio dei Ministri riunito a Palazzo Chigi ha approvato, in esame preliminare e su proposta del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, tre decreti legislativi riguardanti la riforma dell'ordinamento penitenziario che era stata già adottata in via preliminare dal precedente governo lo scorso 16 marzo.

Come prevedibile, la riforma delle carceri predisposta dall'ex ministro Orlando ha dovuto fare i conti con il nuovo orientamento politico del CdM: la riforma, su cui aveva lavorato una squadra di giuristi coordinati da Glauco Giostra, è stata passata al setaccio dal Governo Lega-M5S uscendone, di fatto, fortemente modificata, ovvero totalmente riscritta.
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Il nuovo esecutivo, come si legge in una nota, a seguito del parere negativo che le Commissioni parlamentari competenti avevano espresso su alcuni articoli del precedente decreto, "ha ritenuto opportuno intervenire con una revisione e riscrittura del testo, in modo da tenere conto delle indicazioni espresse dal Parlamento".

I tre decreti introducono disposizioni volte a modificare l'ordinamento penitenziario, a revisionare la disciplina del casellario giudiziale e ad armonizzare la disciplina delle spese di giustizia funzionali alle operazioni di intercettazione.
In un post, il guardasigilli Alfonso Bonafede ha assicurato che che "ministero e governo stanno lavorando per migliorare la qualità della vita nelle carceri garantendo comunque la certezza della pena" e "in tempi brevi, le Camere avranno la possibilità di esprimersi sul nuovo testo".

Riforma carceri: addio facilitazioni misure alternative

Il nuovo testo che reca la riforma dell'ordinamento penitenziario (qui sotto allegato) appare, dunque, piuttosto alleggerito rispetto al predecessore che prevedeva, tra l'altro, di allargare i benefici concessi ai detenuti.
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Ad esempio, il Governo ha stralciato il decreto attuativo volto a facilitare l'accesso a misure alternative alla detenzione in carcere; stessa sorte è toccata alle disposizioni riguardanti l'eliminazione degli automatismi preclusivi alla concessione di forme attenuate di esecuzione della pena con affidamento, caso per caso, alla maggiore discrezionalità della magistratura di sorveglianza circa la decisione del percorso punitivo/rieducativo di ciascun condannato.
Il provvedimento, in tal modo, si adegua alla "mutata volontà" politica posto che molti oppositori avevano all'epoca salutato la riforma Orlando parlando di "salva ladri" e "svuota carceri", e pareri contrari erano stati raccolti anche da entrambe le Commissioni Giustizia.

Ordinamento penitenziario: cosa resta nella nuova riforma

Nel nuovo testo, dopo la sforbiciata dell'esecutivo, restano comunque diverse disposizioni: una parte rilevante, ad esempio, rimane quella dedicata alle modifiche in tema di assistenza sanitaria dei detenuti con possibilità di ricoveri in strutture sanitarie esterne laddove siano necessarie cure o accertamenti sanitari che non possono essere apprestati negli istituti.
Particolare attenzione viene posta anche alla necessità di potenziare l'assistenza psichiatrica negli istituti di pena. Inoltre, si rammenta la necessità che detenuti e internati abbiano accesso a prestazioni sanitarie tempestive nonché a informazioni complete sul proprio stato di salute, sia all'atto di ingresso in istituto che durante e al termine del periodo di detenzione.

Ancora, restano le disposizioni riguardanti la semplificazione delle procedure (prevedendo anche il contraddittorio differito ed eventuale), nonché la suddivisione delle competenze dal magistrato di sorveglianza e del Tribunale di sorrveglianza da una parte (in caso di definitività della condanna) e dall'altra parte del giudice procedente in caso di procedimento pendente.
Ancora, puntuale la disciplina sulla revoca delle misure alternative laddove la persona che vi sia sottoposta venga raggiunta da altre sentenze definitive. Si interviene più ampiamente, inoltre, sulle norme che disciplinano il procedimento di sorveglianza in funzione di accelerazione dei procedimenti.

Il trattamento penitenziario

La riforma si sofferma per buona parte sulla "vita penitenziaria" ovvero sul trattamento all'interno degli istituti. Si rammenta la necessità che il trattamento penitenziario sia conforme a umanità e assicuri il rispetto delle dignità della persona, improntato ad assoluta imparzialità e senza discriminazioni, conformato a modelli che favoriscono l'autonomia, la responsabilità, la socializzazione e l'integrazione.
Ad ogni detenuto dovranno essere garantiti i diritti fondamentali e sarà vietata ogni violenza fisica o morale in suo danno. Il trattamento dovrà, anche attraverso contatti con l'ambiente esterno, puntare al reinserimento sociale.
Il trattamento degli imputati, inoltre, dovrà essere rigorosamente informato al principio per cui essi non solo considerati colpevoli fino alla condanna definitiva. Ai detenuti che non prestano lavoro all'aperto, inoltre, dovranno essere garantite almeno quattro ore all'aria aperta ogni giorno.
Ancora, ai detenuti e agli internati sarà garantito il diritto di essere assegnati a un istituto quanto più vicino possibile alla stabile dimora della famiglia allo scopo di favorire la frequentazione degli affetti. Alle madri carcerate, inoltre, sarà consentito tenere con sé i figli fino all'età di tre anni presso appositi asili nido organizzati in aree pertinenti per la cura e per l'assistenza de bambini.

Inoltre, il trattamento penitenziario dovrà rispondere ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto, incoraggiare le attitudini e valorizzare le competenze che possono essere di sostegno per il reinserimento sociale. Verranno, all'uopo, proposti idonei programmi personalizzati di reinserimento dopo attenta osservazione del condannato o dell'internato.
Il trattamento del condannato e dell'internato dovrà essere svolto, inoltre, avvalendosi principalmente dell'istruzione, della formazione professionale, del lavoro e della partecipazione a progetti di pubblica utilità.

Colloqui con difensore e familiari

Significative le modifiche in tema di colloqui: a tutela del diritto di difesa, si afferma la facoltà del condannato di effettuare colloqui con il proprio difensore senza limiti fin dall'inizio dell'esecuzione della pena o della custodia cautelare, in quest'ultimo caso fatte salve le limitazioni di cui all'art. 104 del codice di procedura penale.
Per quanto riguarda i colloqui con i familiari, si ha cura di prevedere che possano svolgersi ove possibile con modalità riservate, in locali poco rumorosi e ove sia limitata l'eccessiva visibilità tra i diversi gruppi familiari, cercando di offrire alle famiglie un minimo di riservatezza pur non venendo meno i controlli del personale addetto.
A essere favoriti sono anche i colloqui con i minori, che potranno svolgersi anche nelle giornate festive, per non ostacolare i percorsi scolastici dei bambini, e in locali e aree, specialmente all'aperto, appositamente attrezzati.

Casellario giudiziario: condanne cancellate dopo 100 anni

L'intervento riformatore per quanto riguarda il casellario giudiziario, invece, introduce disposizioni di carattere per lo più procedurale al fine di semplificare il procedimento e ridurre gli adempimenti amministrativi, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
Si punta, altresì a facilitare l'individuazione dei provvedimenti giudiziari iscrivibili, facendo espressa esclusione di quelli caratterizzati da minore disvalore e si rimodulano i limiti temporali di iscrizione adeguandoli a quelli europei che prevedono il limite dei cento anni.
In sostanza, si pospone il limite finale di conservazione delle iscrizione fino al compimento, da parte del soggetto intestatario di iscrizioni, del centesimo anno di età, rispetto al limite attualmente individuato nel decorso di 80 anni dalla nascita del medesimo.
Si introduce, inoltre, l'eliminazione dell'iscrizione in caso di rescissione del giudicato (cfr. art. 669 cp.p.) Per il certificato del casellario dei carichi pendenti, invece, è abolito qualsiasi limite alla conservazione dei dati, facendolo coincidere con il decesso della persona.

Intercettazioni: spese liquidate con decreto del pm

Il Consiglio dei Ministri ha, inoltre, dato l'ok al decreto recante "disposizioni per armonizzare la disciplina delle spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di spese per le prestazioni obbligatorie e funzionali alle operazioni di intercettazione, in attuazione dell'articolo 1, comma 91, della legge 23 giugno 2017, n. 103".
La liquidazione delle spese relative alle prestazioni di cui all'articolo 96 del decreto legislativo n. 259/2003, e di quelle funzionali all'utilizzo delle prestazioni medesime, dovrà essere effettuata senza ritardo con decreto di pagamento del pubblico ministero che ha richiesto o eseguito l'autorizzazione a disporre le operazioni di intercettazione.

Qualora sussista il segreto sugli atti di indagine o sulla iscrizione della notizia di reato, il decreto di pagamento è titolo provvisoriamente esecutivo ed è comunicato alle parti e al beneficiario. Avverso il decreto di pagamento è ammessa opposizione.
Data: 07/08/2018 07:25:00
Autore: Lucia Izzo