La cessione dei diritti audiovisivi in ambito sportivo
Cosa sono i diritti audiovisivi
In Italia la cessione dei diritti audiovisivi relativa in ambito sportivo professionistico è regolata dal D.Lgs n. 9/2008 (meglio nota come "Legge Melandri") che stabilisce la contitolarità dei diritti fra l'organizzatore dell'evento e l'organizzatore della competizione.
Per meglio comprendere di cosa si discute è opportuno richiamare espressamente quanto stabilito nelle definizioni del menzionato Decreto Legislativo che, all'art. 2 ("Definizioni") lett. O, definisce i diritti audiovisivi come: i diritti esclusivi, di durata pari a cinquanta anni dalla data in cui si svolge l'evento, che comprendono: 1) la fissazione e la riproduzione, diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, delle immagini dell'evento, in qualunque luogo in cui l'evento si svolga; 2) la comunicazione al pubblico delle riprese, fissazioni e riproduzioni, nonché' la loro messa a disposizione del pubblico in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, su reti di comunicazione elettronica. Tale diritto non si esaurisce con alcun atto di comunicazione al pubblico o di messa a disposizione del pubblico delle immagini dell'evento; 3) la distribuzione con qualsiasi modalità, compresa la vendita, dell'originale e delle copie delle riprese, fissazioni o riproduzioni dell'evento. Il diritto di distribuzione non si esaurisce nel territorio della Comunità europea se non nel caso di prima vendita effettuata o consentita dall'avente diritto in uno Stato membro; 4) il noleggio ed il prestito dell'originale e delle copie delle fissazioni dell'evento. La vendita o la distribuzione, sotto qualsiasi forma, non esauriscono il diritto di noleggio e di prestito; 5) la fissazione, elaborazione o riproduzione, in tutto o in parte, delle emissioni dell'evento per nuove trasmissioni o ritrasmissioni o per nuove fissazioni aventi ad oggetto l'evento; 6) l'utilizzazione delle immagini dell'evento per finalità promozionali e pubblicitarie di prodotti e servizi, nonche' per finalità di abbinamento delle immagini dell'evento a giochi e scommesse e per lo svolgimento delle relative attività; 7) la conservazione delle fissazioni delle immagini dell'evento ai fini della costituzione di un archivio o banca dati da riprodurre, elaborare, comunicare al pubblico e distribuire in qualunque modo e forma nei termini che precedono, a partire dalla mezzanotte dell'ottavo giorno che segue alla disputa dell'evento medesimo.
La titolarità dei diritti audiovisivi
Il percorso per giungere alla promulgazione della Legge Melandri copre un arco temporale assai breve, se si considera che sino all'inizio degli anni novanta le partite del campionato di serie A di calcio potevano essere viste solo al termine delle stesse durante l'ancora adesso nota trasmissione "90° minuto"
Tuttavia, nel 1992 si affaccia sul mercato la prima società (digitale) che inizia a trasmettere le proprie trasmissioni sul canale digitale e in pochi anni, la centralità della Lega calcio come unica proprietaria e distributrice del diritto di vedere le partite viene messa in discussione.
Il primo passo viene fatto dalla stagione 1993/1994 quando la Lega Calcio decide a seguito dell'ingresso nel mercato di Telepiù, i diritti in chiaro vengono venduti (per un triennio alla Rai), mentre i diritti criptati vengono assegnati all'unico operatore sul mercato delle televisioni a pagamento, ossia Telepiù.
Le società di calcio, vedendo dai sistemi di diffusione criptati nuove fonti di ricchezza contestano la vendita centralizzata e trovano una "sponda nel Legislatore che promulga la Legge n. 78 del 29 marzo 1999 che consente la negoziazione individuale dei diritti di trasmissione criptata di immagini di partite di campionati di serie A e B.
L'elemento fondamentale della Legge n. 78 è, anzitutto, l'attribuzione alle società di calcio di serie A e B della titolarità dei diritti televisivi in forma codificata.
In secondo luogo, viene posto in capo al singolo operatore il il limite del 60% dei diritti acquistabili per le partite di Serie A. Il limite, tuttavia, si sarebbe potuto superare in presenza di un solo operatore a condizione che il contratto di acquisizione non avesse una durata superiore a tre anni.
Da ultimo, alla Lega è concesso il diritto di continuare a gestire i diritti in chiaro del campionato di Serie A e di Serie B relativi agli highlights e della Coppa Italia.
La "Legge Melandri"
La Legge Delega del 19 luglio 2007 n. 106 c.d. "Legge Melandri" (successivamente emendata con Decreto Legislativo n. 9 del 9 gennaio 2008 ha stravolto il sistema fino a quel momento vigente assegnando all'organizzatore della competizione e agli organizzatori degli eventi la contitolarità dei diritti audiovisivi (cfr. art. 3) che possono concedere gli stessi in licenza per un periodo massimo di tre anni.
L'organizzatore della competizione e le linee guida
Il Decreto Melandri prevede ai sensi dell'art. 6 che l'organizzatore della competizione è tenuto a predeterminare delle linee guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi recanti regole in materia di offerta e di assegnazione dei diritti audiovisivi medesimi, criteri in materia di formazione dei relativi pacchetti e ulteriori regole previste dal presente decreto in modo da garantire ai partecipanti alle procedure competitive di cui all'articolo 7 condizioni di assoluta equità, trasparenza e non discriminazione.
La "Legge Melandri" permette all'organizzatore della competizione, ai sensi dell'art. 7, di individuare, attraverso un'apposita procedura competitiva, un intermediario indipendente a cui concedere in licenza tutti i diritti audiovisivi relativi ad una competizione.
Tuttavia, al fine di procedere con l'assegnazione dei diritti audiovisivi, è necessario che trascorrano quarantacinque giorni dalla comunicazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato dei risultati e dei criteri adottati nella procedura competitiva.
Ai sensi dell'art. 25 del Decreto Legislativo n. 9 del 9 gennaio 2008 la ripartizione delle risorse fra i soggetti partecipanti a ciascuna competizione è ffettuata in modo da garantire l'attribuzione in parti uguali di una quota prevalente, nonché' l'attribuzione delle restanti quote anche in base al bacino di utenza e ai risultati sportivi conseguiti da ciascuno di essi.
La distribuzione delle quote
Le quote sono così distribuite: una quota del 40 per cento in parti uguali tra tutti i soggetti partecipanti al campionato di serie A, una quota del 30 per cento sulla base dei risultati sportivi conseguiti e una quota del 30 per cento secondo il bacino di utenza.
La quota relativa al risultato sportivo, come individuata ai sensi del comma 1, e' determinata nella misura del 10 per cento sulla base dei risultati conseguiti da ciascuno dei partecipanti alla competizione a partire della stagione sportiva 1946/1947, nella misura del 15 per cento sulla base dei risultati conseguiti nelle ultime cinque stagioni sportive e nella misura del 5 per cento sulla base del risultato conseguito nell'ultima competizione sportiva.
La quota relativa al bacino di utenza, come individuata ai sensi del comma 1, e' determinata nella misura del 25 per cento sulla base del numero di sostenitori di ciascuno dei partecipanti alla competizione, così come individuati da una o più società di indagini demoscopiche incaricate dall'organizzatore del campionato di calcio di serie A secondo i criteri dallo stesso fissati, e nella misura del 5 per cento sulla base della popolazione del comune di riferimento della squadra.
Da ultimo, proprio in merito distribuzione delle risorse è intervenua la Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 ("Legge di Stabilità") che, con l'art. 26 ha così modificato la ripartizione delle risorse assicurate dalla cessione di diritti audiovisivi:a) una quota del 50 per cento in parti uguali tra tutti i soggetti partecipanti al Campionato di serie A; b) una quota del 30 per cento sulla base dei risultati sportivi conseguiti c) una quota del 20 per cento sulla base del radicamento sociale.
La quota di cui al punto b), e' determinata nella misura del 15 per cento sulla base della classifica e dei punti conseguiti nell'ultimo campionato, nella misura del 10 per cento sulla base dei risultati conseguiti negli ultimi cinque campionati e nella misura del 5 per cento sulla base dei risultati conseguiti a livello internazionale e nazionale a partire dalla stagione sportiva 1946/1947.
La quota di cui al punto lettera c), e' determinata sulla base del pubblico di riferimento di ciascuna squadra, tenendo in considerazione il numero di spettatori paganti che hanno assistito dal vivo alle gare casalinghe disputate negli ultimi tre campionati, nonche' in subordine l'audience televisiva certificata
Lorenzo Tatarella
Studio legale B4lex - Milano
CSDS - Centro Scientifico Diritto Sport
Data: 06/08/2018 15:00:00Autore: CSDS Centro Scientifico Diritto Sport