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Usura e restituzione degli interessi del mutuo

L'usura originaria nel contratto di mutuo alla luce dell'interpretazione giurisprudenziale


di Marco Mafucci - L'usura si valuta al tempo della pattuizione (art. 644 c.p. "promettere"). "Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi" (art. 1815 co. 2c.c.).
Si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento (art. 1 D.L. 394/00, norma di interpretazione autentica).
L'inciso "a qualunque titolo" comprende gli interessi corrispettivi e gli interessi di mora.
La relazione governativa di accompagnamento al citato decreto legge fa espresso riferimento alla volontà di includere ogni tipo di interesse, "sia esso corrispettivo, compensativo o moratorio". L'art. 12 co.1 preleggi indica che: "Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore".
Inoltre, il contratto deve essere interpretato secondo il significato dato dalle parti ex art. 1362 e ss. c.c.. Ebbene, nel mondo bancario e commerciale, con il termine di "interessi moratori" si intende proprio quanto indicato dal legislatore con l'art. 1 D.L. 394/00.
La Corte Cost. 25 febbraio 2002 n. 29 specifica che: "il riferimento, contenuto nel D.L. n. 394 del 2000, art. 1, comma 1, agli interessi a qualunque titolo convenuti rende plausibile - senza necessità di specifica motivazione - l'assunto, del resto fatto proprio anche dal giudice di legittimità, secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori".
Principio espresso anche in Cassazione: sent.4251/1992, 5286/2000, 14899/2000, 5324/2003, 350/2013, 602/2013, 603/2013. Cass.ord. 5598/2017espressamente indica che la Legge usura si applica sia agli interessi corrispettivi che moratori. Ed ancora, Cass. Ord. 23192/2017 secondo cui, qualora gli interessi moratori al momento della stipula superino il tasso soglia, non è dovuto alcun tipo di interesse, né moratorio, né corrispettivo, ancorché quest'ultimo sia stato convenuto nei limiti della soglia. Infatti, il divieto di stipulare interessi di qualsiasi tipo usurari comporta l'azzeramento di tutti gli interessi, sia corrispettivi, che moratori.
Principio indicato dalle Corti di Appello di Venezia sent.342/13, Roma sent. 4323/16 e Bari sent. 990/18.
In ultimo, Cassazione a sezioni unite, n. 16303 del 20 giugno 2018, per cui la rilevazione del superamento del tasso soglia usura va compiuta con la maggiorazione indicata nel decreto ministeriale di rilevazione. Per cui, nel calcolo del Tasso Soglia Usura non è da apporre l'ulteriore maggiorazione del 2,1% rilevato dalla Banca d'Italia nel lontano 2002.
Infine, non va scordato l'importantissimo parere del Consiglio di Stato (supremo organo di consulenza giuridico-amministrativa) allegato al decreto del Presidente della Repubblica del 14.03.2008: è illegittima l'interpretazione secondo cui, nonostante il contratto risulti essere in usura, l'art. 1815 del codice civile vada interpretato nel senso di ammettere solo la restituzione da parte della banca ed a favore del cliente delle sole parti/quote relative agli interessi usurari. Di guisa che, una volta accertata l'usura, anche quella bancaria, la vittima è legittimata ad ottenere la restituzione di tutti gli interessi e non solo quelli risultati essere in usura.
Sotto altro aspetto, la contraria interpretazione determinerebbe la circostanza (non accettabile) di legalizzare una parte del profitto illecito a favore della banca che, viceversa, lo stesso art. 644 co. 6 c.p. impone di confiscare per intero! Non si crede possa sussistere tale assurdo per cui da un lato c'è il giudice penale che confisca alla banca l'intera somma perché illecita, mentre dall'altro lato il giudice civile permette la restituzione alla banca di una parte di tale somma illecita. Coerenza sistematica vieta tale interpretazione.
In base a tutto quanto sopra, ogni diversa decisione data dal Giudicante non potrà definirsi interpretazione, bensì travisamento di diritto.

Data: 12/08/2018 16:50:00
Autore: Marco Mafucci