A Ferragosto è obbligatorio lavorare?
di Annamaria Villafrate - Da anni si parla di mettere mano alla legge per disciplinare una volta per tutte, la controversa questione del lavoro nei giorni festivi. La liberalizzazione, se ha permesso, a chi lavora, di gestire comodamente i propri acquisti, ha però sfavorito i dipendenti dei settori maggiormente penalizzati (ristoranti, bar, attività commerciali) che non hanno più la possibilità di trascorrere i giorni di festa con le proprie famiglie. Visto che Ferragosto è arrivato, che cosa succede se un dipendente si rifiuta di lavorare in questo giorno?
Vediamo insieme cosa dice la legge e la giurisprudenza della Cassazione:
Lavorare a Ferragosto: cosa dice la legge
Il lavoro a Ferragosto è disciplinato dalla legge n. 260/1949, che all'art 2., considera giorno festivo "agli effetti della osservanza del completo orario festivo e del divieto di compiere determinati atti giuridici, oltre al giorno della festa nazionale" anche il 15 agosto, festa dell'Assunzione della Beata Vergine Maria.
Lavorare a Ferragosto: cosa dice la Cassazione
Detto questo, la giurisprudenza della Corte di legittimità da anni dimostra d'interpretare la normativa sulle festività, in modo decisamente uniforme. Secondo la Cassazione civile, Sez. L., n. 16592/2015, che richiama una precedente sentenza del 2005 infatti "ai lavoratori viene riconosciuto il "diritto soggettivo" di astenersi dal lavoro in occasione delle festività infrasettimanali celebrative di ricorrenze civili o religiose (Cass. n. 4435/2004, Cass. n. 9176/1997, Cass. n. 5712/1986). E' stato, tra l'altro, osservato che:
- la possibilità di svolgere attività lavorativa nelle festività infrasettimanali non significa che la trasformazione da giornata festiva a lavorativa possa avvenire per libera scelta del datore di lavoro;
- la rinunciabilità al riposo nelle festività infrasettimanali non è rimessa né alla volontà esclusiva del datore di lavoro, né a quella del lavoratore, ma al loro accordo;
- la legge n. 260/1949, che ha individuato le festività celebrative di ricorrenze civili e religiose con il conseguente diritto del lavoratore di astenersi dal prestare lavoro in dette festività, è completa e non consente di fare ricorso al procedimento per analogia, non occorrendo ricercare un quid comune per integrare una lacuna dell'ordinamento (…)."
Insomma il lavoratore non può essere obbligato a lavorare il giorno di Ferragosto, se non esiste un preventivo accordo con il datore, ovvero se tale obbligo non è previsto nel contratto individuale di lavoro specificamente approvato dal dipendente. in assenza di tale accordo, qualora si rifiuti, la sanzione disciplinare eventualmente irrogata dal datore di lavoro è da considerarsi del tutto illegittima.
A conferma di questo indirizzo, anche la Cassazione civile n. 21209/2016 non fa che ribadire la "consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità (Cass. n. 91761997), che si condivide pienamente e cui si intende dare continuità secondo la quale il diritto del lavoratore di astenersi dall'attività lavorativa in caso di festività è pieno ed ha carattere generale e quindi non rilevano le ragioni che hanno determinato l'assenza di prestazione, peraltro stabilita per legge".
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Data: 15/08/2018 06:00:00Autore: Annamaria Villafrate