Responsabilità medica e tenuità del fatto: nessun effetto sulla clinica
di Valeria Zeppilli – Se un medico è stato condannato per il delitto di lesioni gravi e non ha proposto impugnazione avverso la statuizione di condanna, quest'ultima assume definitività anche nei confronti della struttura sanitaria, chiamata a rispondere quale responsabile civile.
La sentenza della Cassazione
Il principio emerge dalla sentenza numero 38007/2018 qui sotto allegata, con la quale la quarta sezione penale della Corte di cassazione ha giudicato il caso di un medico che aveva omesso di impugnare la condanna subita per aver inserito l'ago cannula per la tac con contrasto nel braccio di un paziente nonostante la raccomandazione di non sottoporre l'arto a nuove sollecitazioni a causa della storia clinica dell'uomo. La statuizione nei propri confronti è divenuta così irrevocabile.
Niente 131-bis c.p.
Ciò posto, per la Corte di cassazione, ai fini civili l'interesse della struttura sanitaria ad ottenere il proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale è impedito dagli effetti che il legislatore riconosce alla statuizione di condanna. Quest'ultima infatti, in forza di quanto previsto dall'articolo 561-bis del codice penale, nel giudizio civile assume rilevanza rispetto all'accertamento del fatto, alla sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso.
In tale situazione, quindi, niente può salvare la struttura, in qualità di responsabile civile, dal rispondere in solido con il medico per il danno da questi provocato.
Data: 16/08/2018 16:00:00Autore: Valeria Zeppilli