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Decreto dignità: tutte le novità sul lavoro

Dalla stretta sui contratti a termine al bonus d'assunzione under35, ecco le novità in vigore dopo la conversione del decreto dignità


di Lucia Izzo - Semaforo verde per il decreto dignità. Il Parlamento ha definitivamente approvato la legge di conversione (qui sotto allegata) del decreto 87/2018, pubblicata in Gazzetta Ufficiale ed entrata ufficialmente in vigore lo scorso 12 agosto.


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Tante le modifiche e le novità del testo in materia di lavoro, una delle tematiche fondamentali (assieme a fisco, gioco d'azzardo e sport dilettantistico) del decreto legge predisposto dal Governo Lega-M5S, il cui disegno originario è in gran parte rimasto inalterato eccetto che per alcune modifiche sopraggiunte in sede parlamentare.
Vediamo le novità:

Precariato: stretta sui contratti a termine

Una parte corposa del provvedimento punta a combattere il lavoro precario con una serie di strumenti ritenuti all'uopo efficaci.
Salva diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall'utilizzatore, il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà eccedere complessivamente il 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipulazione dei predetti contratti.

Inoltre, in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in regime di somministrazione, scatterò un aggravio contributivo dello 0,5% a carico del datore di lavoro, fatta eccezione per i contratti di lavoro domestico.

Contratti a termine: il ritorno delle causali

Il rinnovo dei contratti a tempo determinato, in particolare, è stato reso più "costoso", è stata ridotta la durata massima e sono state reintrodotte le c.d. "causali".
Ai contratti di lavoro subordinato potrà essere apposto un termine di durata non superiore a 12 mesi e una durata superiore, comunque non eccedente i 24 mesi, potrà essere prevista solo in presenza di particolari condizioni (c.d. causali). Le causali non sono richieste nei casi di rinnovi o proroghe di contratti riguardanti attività stagionali (d.P.R. n. 1525/1963).
Le motivazioni che giustificano l'allungamento della durata contrattuale devono essere correlate a esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero a esigenze sostitutive di altri lavoratori oppure da esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria.
Se viene stipulato un contratto di durata superiore a dodici mesi in assenza di condizioni giustificative, dalla data di superamento del termine di 12 mesi questo si trasforma automaticamente in un contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Le modifiche intervenute in sede di approvazione hanno escluso i lavoratori portuali dalla stretta sui contratti di somministrazione, esonerandoli altresì dalla previsione delle causali, dal limite di durata di 36 mesi e dal c.d. stop&go ovvero l'interruzione tra un rapporto a termine e un altro per il lavoro in somministrazione. In generale, si rammenta, il lavoro in somministrazione è esonerato dalla disciplina del c.d. stop&go.
Inoltre, chi cerca di eludere le regole ponendo in essere la somministrazione di lavoro con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicato al lavoratore, somministratore e utilizzatore sono puniti con un'ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e ciascun giorno di somministrazione.

Contratti a termine: il periodo transitorio

La novità previste dalla normativa si applicheranno a tutti i contratti stipulati dopo l'entrata in vigore del decreto-legge nonché ai rinnovi e alle proroghe dei contratti a tempo determinato in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento. In particolare, per i contratti già in essere, la stretta partirà dal mese di novembre 2018.
Fino ad allora, ovvero nel periodo transitorio che durerà fino al 31 ottobre 2018 per consentire alle imprese di adeguarsi, potranno continuare ad applicarsi le attuali disposizioni. I nuovi contratti, invece, dovranno immediatamente adeguarsi a quanto stabilito dal decreto.

Under35: bonus d'assunzione fino al 2020

Allo scopo di promuovere l'occupazione giovanile stabile, il provvedimento ha stabilito un esonero contributivo nei confronti dei datori di lavoro privato che assumo, negli anni 2019 e 2020, lavoratori under35 a cui si applicano le disposizioni in materia di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti (d.lgs. n. 23/2015).
In particolare, l'esonero spetta ai soggetti che, alla data della prima assunzione per la quale si applica l'incentivo, non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età e non siano sono stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro.
Non ostano al riconoscimento dell'esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Ai datori viene riconosciuto, per un periodo massimo di 36 mesi, l'esonero dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Il limite massimo dello sgravio contributivo è pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Sarà un decreto interministeriale a stabilire le modalità di fruizione del'esonero ai cui oneri si provvederà sfruttando l'aumento del prelievo sugli apparecchi di gioco (Preu) dal 2019.

Licenziamenti illegittimi: aumenta l'importo delle indennità

Ancora in ambito di lavoro, il decreto convertito in legge inciso sull'indennità dovuta al datore di lavoro in caso di licenziamento illegittimo ove vi sia un'offerta di conciliazione., incidendo sulla disciplina di cui all'art. 3, comma 1, del d.lgs. 23/2015.
In particolare, il provvedimento ha elevato la forbice precedente che stabiliva un periodo da 4 fino a 24 mensilità passando da un minimo di 6 mensilità fino a un massimo di 36 mensilità.

Data: 18/08/2018 17:00:00
Autore: Lucia Izzo