Il "nuovo" reato di somministrazione fraudolenta
Il decreto dignità in vigore dallo scorso 12 agosto reintroduce il reato abrogato dal Jobs Act ed estende ai rapporti di somministrazione a termine alcune disposizioni sui contratti a tempo determinato
di Lucia Izzo - Con la legge di conversione del D.L. n. 87/2018 recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese, pubblicata in Gazzetta Ufficiale ed entrata in vigore lo scorso 12 agosto sono divenute ufficiali una serie di modifiche importanti, tra cui la reintroduzione del reato di somministrazione fraudolenta precedentemente abrogato dal Jobs Act.
Torna il reato di somministrazione fraudolenta
In particolare, con il decreto dignità torna ad essere reato la "Somministrazione fraudolenta" dopo l'abrogazione da parte del Jobs Act. L'illecito è ora previsto dal nuovo art. 38-bis puntualmente aggiunto al decreto legislativo n. 81/2015.
La norma stabilisce che, ferme restando le sanzioni previste dalla riforma Biagi (art. 18 d.lgs. n. 276/2003), il reato si verifica laddove la somministrazione di lavoro sia posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore.
In tal caso, sono puniti sia somministratore che l'utilizzatore con la pena dell'ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione. Non si stabiliscono limiti di importo minimi o massimi.
Le altre novità sulla somministrazione a termine
In generale, il decreto dignità ha profondamente modificato la disciplina dei contratti a termine (leggi Decreto dignità: tutte le novità sul lavoro) e anche i contratti di somministrazione sono stati coinvolti nel rinnovamento propugnato dalla nuova legge.
Alla somministrazione a termine, ad esempio, si è ritenuto di estendere l'applicazione di gran parte delle disposizioni riguardanti la disciplina del contratto a termine (in precedenza escluse) e si sono introdotti nuovi limiti quantitativi.
Anche per la somministrazione, dunque, varranno i limiti introdotti per i contratti a tempo determinato, ad esempio la durata massima fissata in 24 mesi con necessità di indicare la causa ove la durata del contratto ecceda i 12 mesi.
Tuttavia, ai rapporti di lavoro di somministrazione a tempo determinato non si applicano una serie di norme previste per i contratti a termine: si tratta, ad esempio, di quelle sul numero complessivo di contratti (tetto del 20%), sul diritto di precedenza e sulla disciplina dello stop&go.
Data: 23/08/2018 08:30:00Autore: Lucia Izzo