Apparecchio approvato ma non omologato: multa nulla  Redazione - 04/11/24  |  Omessa restituzione documenti al cliente: illecito permanente per l'avvocato  Redazione - 03/11/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Responsabilità medica: la competenza territoriale

Qual è il foro competente per giudicare le cause di responsabilità medica instaurate nei confronti di una struttura sanitaria


di Valeria Zeppilli – La legge Gelli di riforma della responsabilità medica ha ricondotto tutte le ipotesi di responsabilità della struttura sanitaria nell'alveo della responsabilità contrattuale, con conseguente applicazione delle norme di cui agli articoli 1218 del codice civile.

Chi intende agire in giudizio nei confronti di una struttura sanitaria, quindi, dovrà avere a mente le regole che connotano tale tipo di responsabilità, soprattutto dal punto di vista dell'onere della prova.

Ma non solo: dovrà anche stare bene attento a individuare il foro competente per il giudizio.

A tale proposito, va fatta una fondamentale distinzione tra strutture sanitarie pubbliche o convenzionate e strutture sanitarie private.

Strutture sanitarie pubbliche

Sia che si rivolga all'una, sia che si rivolga all'altra tipologia di struttura, il paziente, nell'usufruire di una prestazione sanitaria, è considerato un utente, assumendo in tal modo una qualifica che astrattamente può essere equiparata a quella di consumatore.

Tuttavia, nei confronti delle strutture sanitarie pubbliche o convenzionate non è possibile derogare ai criteri sanciti dagli articoli 18, 19 e 20 del codice di procedura civile, optando per il foro del consumatore.

Come chiarito dalla Corte di cassazione nella sentenza numero 18536/2016, infatti, la disciplina concernente il foro del luogo di residenza del consumatore non può essere applicata nei confronti di tali soggetti per due ordini di ragioni, ovverosia:

- "sia perché, pur essendo l'organizzazione sanitaria imperniata sul principio di territorialità, l'assistito può rivolgersi a qualsiasi azienda sanitaria presente sul territorio nazionale, sicché se il rapporto si è svolto al di fuori del luogo di residenza del paziente tale circostanza è frutto di una sua libera scelta, che fa venir meno la "ratio" dell'art. 33" del codice del consumo;

- "sia perché la struttura sanitaria non opera per fini di profitto, e non può quindi essere qualificata come "imprenditore" o "professionista"".

Se si intende agire nei confronti delle strutture sanitarie pubbliche o convenzionate, pertanto, l'azione va promossa dinanzi al giudice del luogo in cui le stesse hanno la loro sede.

Strutture sanitarie private

Se invece si intende adire in giudizio una struttura privata non convenzionata, è ben possibile pretendere l'applicazione del foro del consumatore.

Le prestazioni erogate da tali soggetti, infatti, li rendono dei professionisti, rispetto ai quali trova di conseguenza applicazione quanto concesso dall'articolo 33 del codice del consumo (v. Cass. n. 22133/2016). Il paziente potrà dunque rivolgersi al tribunale del proprio luogo di residenza per far valere le proprie ragioni risarcitorie.

Leggi anche Responsabilità medica: con la legge Gelli si può scegliere il foro dell'assicuratore

Data: 24/08/2018 08:30:00
Autore: Valeria Zeppilli