La Corte Costituzionale
- Corte Costituzionale: funzioni e composizione
- Come vengono eletti i giudici della Consulta
- Il giudizio di costituzionalità delle leggi
- Il giudizio sui conflitti di attribuzione
- Il controllo sull'ammissibilità del referendum
- Il giudizio di accusa al capo dello Stato
Corte Costituzionale: funzioni e composizione
Come vengono eletti i giudici della Consulta
I cinque Giudici di nomina presidenziale sono eletti con Decreto del Presidente della Repubblica controfirmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
La nomina dei rimanenti 5 Giudici spetta alle Supreme Magistrature Ordinarie ed Amministrative dello Stato e più precisamente: tre membri dalla Corte di Cassazione, un membro dalla Corte dei Conti, un membro dal Consiglio di Stato.
I Giudici costituzionali vengono scelti tra persone di particolare caratura ed importanza, aventi conoscenze giuridiche necessarie per assolvere il compito loro assegnato: magistrati delle giurisdizioni superiori (anche a riposo), avvocati con esperienza professionale almeno ventennale e professori universitari ordinari in materie giuridiche.
I Giudici restano in carica per un periodo di nove anni e non possono essere rieletti. La Corte elegge tra i suoi componenti il Presidente il quale resta in carica tre anni e può essere rinominato. I compiti del Presidente sono svariati: convoca le sedute, le presiede, esercita i poteri attribuitigli dalla legge e dai regolamenti. I componenti non possono venire perseguiti per i voti e per le opinioni espressi nell'esercizio delle proprie funzioni. La carica di Giudice costituzionale è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi altra attività professionale, sia pubblica che privata.
I Giudici nominati assumono le proprie funzioni prestando giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica, alla presenza dei Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.
La Corte ha sede a Roma, nel Palazzo della Consulta dall'anno 1955: dal palazzo, che si trova in Piazza del Quirinale di fronte alla sede della Presidenza della Repubblica, deriva il nome a volte assegnato alla Corte.
Il giudizio di costituzionalità delle leggi
Il procedimento in via incidentale
Procedimento in via principale
Il giudizio sui conflitti di attribuzione
Il controllo sull'ammissibilità del referendum
L'art. 2 della Legge cost. n. 1 del 1953 ha attribuito alla Corte il compito di giudicare sull'ammissibilità dei quesiti referendari abrogativi presentati ai sensi dell'art. 75 Cost.
Il giudizio di ammissibilità è preceduto dal giudizio di procedibilità, che spetta all'Ufficio centrale per il Referendum, che ha sede presso la corte di Cassazione a Roma ed è composto dai tre Presidenti di Cassazione più anziani e dai tre Consiglieri più anziani di ogni sezione.
Una volta ritenuta procedibile dall'Ufficio centrale la richiesta di referendum, la procedura prevede l'intervento della Corte costituzionale per giudicarne l'ammissibilità. Si apre un vero un vero e proprio giudizio nel quale possono costituirsi sia i promotori del quesito sia il Governo. La legge n. 352/1970, che disciplina la procedura al comma 3 dell'art. 33, prevede la possibilità di depositare memorie almeno tre giorni prima l'udienza fissata, che si tiene in camera di consiglio. A seguito della sentenza n. 16/1978, pronunciata dalla medesima Corte, i promotori e il Governo sono ammessi all'udienza per discutere della questione esaminata.
La decisione deve essere presa entro il 10 febbraio dell'anno successivo. Un'eventuale provvedimento di inammissibilità preclude, in maniera definitiva, lo svolgimento della consultazione: una decisione di ammissibilità, invero, consente al procedimento di proseguire fino alla data del quesito referendario, che verrà sottoposto alla volontà popolare.
Il giudizio di accusa al capo dello Stato
La giurisdizione penale della Corte sussiste unicamente per i reati di alto tradimento e di attentato alla Costituzione commessi dal Presidente della Repubblica.
Il Comitato delle Giunte per le autorizzazioni a procedere, organo creato dalla Legge cost. n. 1 del 1953 in sostituzione della Commissione inquirente ed indipendente rispetto al Parlamento e alle Giunte, ha il compito di svolgere indagini e raccogliere prove finalizzate alla formazione di un giudizio di natura politico-istituzionale. Il comitato può archiviare la notizia ma deve ugualmente presentare una relazione al Parlamento in seduta comune.
Nel caso in cui ritenga sussistenti fondati elementi di responsabilità il Parlamento deve deliberare l'atto di accusa, nominando uno o più commissari per sostenerla, i quali formeranno il collegio d'accusa. Ad avvenuta formalizzazione il Presidente può essere sospeso dalla carica con provvedimento della Corte cost., la quale può altresì pronunciarsi sulla carcerazione preventiva.
Il giudizio dinnanzi alla Corte si estende agli eventuali imputati laici che vengano ritenuti compartecipi del fatto. Sono parte del procedimento gli imputati ed il collegio dei Commissari: non è consentita alcuna costituzione di parte civile.
Il dibattimento viene svolto nel rispetto delle leggi del codice di procedura penale e non è opponibile il segreto di Stato o d'ufficio.
In caso di condanna la sanzione penale dovrà essere determinata nel limite edittale massimo previsto dalle leggi: è tuttavia esclusa la pena di morte. E' altresì prevista l'applicazione di sanzioni accessorie.
Perchè è importante la Corte Costituzionale?
Bibliografia:
- Costituzione della Repubblica Italiana;
- Legge costituzionale n. 2/1967;
- Legge ordinaria n. 87/1953;
- Legge costituzionale n. 3/2001;
- Legge costituzionale n. 1/1953;
- Legge costituzionale n. 1/1999;
- Legge ordinaria n. 352/1970;
- Crisafulli V., Lezioni di diritto costituzionale, II, Le fonti e la Corte Costituzionale, Padova, 1984;
- Zagrebelsky G., La giustizia costituzionale, Bologna, 1988;
- Saccomanno A., La corte costituzionale tra organizzazione e procedimento, Rimini, 1997;
- Modugno F., La Giurisdizione costituzionale, in Giur. Cost. 1978;
- Bartole S., Conflitto di attribuzioni tra Stato e Regioni a proposito di atti giurisdizionali, in Le Reg., 1992;
- Bin R., L'ultima fortezza. Teoria della Costituzione e conflitti di attribuzione, Milano, 1996;
- Conti L, L'accesso alla giustizia costituzionale nel procedimento referendario come problema, in AA.VV., 2000;
- Ruggeri-Spadaro, Lineamenti di giustizia costituzionale, Torino, 2003;
- Antonelli S., Sulla natura giuridica dell'attività della commissione Inquirente, Studi Urbinati, 1973-1974;
- Moretti R., Procedimento d'accusa e giudizio davanti alla Corte cost., in N.S.S. D.I., App. V, Torino 1984;
- Taormina C., Procedimento e giudizio d'accusa, Milano 1978.
Autore: Adriano Colombo