RC Auto: va risarcito anche l'investimento volontario
Per la Cassazione la copertura assicurativa si estende anche al danno provocato dal conducente con dolo
di Lucia Izzo - In tema di assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore, la copertura assicurativa si estende anche al danno provocato dal conducente con dolo. Pertanto, il danneggiato ha diritto di ottenere un risarcimento dell'assicuratore non trovando applicazione la norma di cui all'art. 1917 c.c.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, terza sezione civile, nella sentenza n. 20786/2018 (qui sotto allegata).
La vicenda
Un uomo era stato dolosamente investito dal conducente di autovettura a seguito di una manovra di retromarcia intenzionalmente offensiva per la quale quest'ultimo era stato riconosciuto colpevole in sede penale per tentato omicidio.
Nonostante la domanda di risarcimento danni dell'investito fosse stata accolta dal Tribunale, i giudici di appello decidevano diversamente. Da qui il ricorso in Cassazione con cui il danneggiato sostiene che le norme in materia di RCA abbiano valenza pubblicistica e siano finalizzate a una generale tutela del danneggiato che deve ritenersi tutelato anche per un fatto doloso
In primis, la Cassazione rammenta che la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel processo civile di risarcimento del danno quanto all'accertamento della sussistenza del fatto e della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, con esclusione della colpevolezza, il cui esame è autonomamente demandato al giudice civile.
Detta sentenza non è, tuttavia, vincolante con riferimento alle valutazioni e qualificazioni giuridiche attinenti agli effetti civili della pronuncia, quali sono quelle che riguardano l'individuazione delle conseguenze dannose che possono dare luogo a fattispecie di danno risarcibile (cfr. Cass. n. 14648/2011)
RC Auto: va risarcito il danneggiato investito intenzionalmente
Gli Ermellini sono, dunque, chiamati a pronunciarsi sulla compatibilità della tutela assicurativa del danneggiato con l'uso improprio del mezzo di circolazione e, conseguentemente, sulla persistenza della copertura assicurativa anche nei casi in cui il sinistro, configurando una fattispecie penalmente rilevante, si sia verificato con dolo ed attraverso l'utilizzo dell'autovettura come intenzionale strumento di offesa.
I giudici richiamano in toto un precedente, del tutto sovrapponibile al caso in esame, in cui la Cassazione ha chiarito che "in tema di assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore, la garanzia assicurativa copre anche il danno dolosamente provocato dal conducente nei confronti del terzo danneggiato, il quale, pertanto, ha diritto di ottenere dall'assicuratore del responsabile il risarcimento del danno".
Non trova applicazione, secondo il Collegio, la norma di cui all'art. 1917 c.c., che non costituisce il paradigma tipico della responsabilità civile da circolazione stradale, rinvenibile, invece, nelle leggi della RCA e nelle direttive europee che affermano il principio di solidarietà verso il danneggiato, salva la facoltà della compagnia assicuratrice di rivalersi nei confronti dell'assicurato-danneggiante, per il quale la copertura contrattuale non opera (Cass. 19368/2017).
I giudici condividono, pertanto, il principio di assoluta specificità del sistema della responsabilità civile derivante dalla circolazione stradale rispetto alla generale disciplina prevista dagli artt. 2043 ss. del codice civile.
Pertanto, deve ritenersi operativo il contratto di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile degli autoveicoli nelle ipotesi in cui la circolazione del mezzo è avvenuta con modalità che lo hanno reso piuttosto simile ad un'arma che non, appunto, ad un mezzo di trasporto.
Per la Cassazione va rimarcato il "particolare interesse pubblico della tutela sociale dei danni derivati dalla circolazione stradale" e della linea di tendenza del diritto europeo nel senso del riconoscimento del prevalente interesse del danneggiato a essere ristorato nel danno subito, nonché, in particolare, la compatibilità dell'obbligo assicurativo a tutela del terzo danneggiato con la disposizione dell'art. 1917 c.c. che stabilisce, invece, l'esclusione dalla garanzia per i danni derivanti da fatti dolosi.
I giudici, dunque, si conformano alla giurisprudenza maggioritaria in quanto nel caso di specie risulta incontestato che la vettura fu utilizzata come una vera e propria arma, investendo più volte la vittima attraverso reiterate manovre di retromarcia nell'intento deliberato di ferirla o di ucciderla.
Non vi è dubbio, conclude la sentenza, sulla circostanza che si trattava comunque di circolazione del veicolo, posto che l'incidente fu determinato, anche sulla base della ricostruzione dei fatti statuita in sede penale, dal movimento violento consumato consapevolmente dal conducente del mezzo in danno della vittima. La sentenza viene cassata con rinvio.
Autore: Lucia Izzo