Centrale Rischi: sì a segnalazioni anche per piccoli importi
di Annamaria Villafrate - Con la sentenza n. 29896/2018 (sotto allegata) la Cassazione, nell'accogliere la motivazione della Corte d'Appello, che ha ritenuto inapplicabile al CRIF le stesse disposizioni in tema di comunicazioni previste per la Centrale Rischi della banca d'Italia, legittima l'istituto di credito a comunicare alla Centrale Rischi privata, anche lievi ritardi nel pagamento delle rate di restituzione del prestito d'importo modesto.
La vicenda processuale
Due contitolari di conto corrente citano la Banca Popolare di Puglia e Basilicata perché, a causa della mancata comunicazione da parte di quest'ultima alla Centrale Rischi Finanziari S.p.a dell'estinzione della loro posizione debitoria di 22.000 euro, si sono visti respingere da quattro istituti di credito la richiesta di mutuo relativa all'acquisto di un immobile. Tutte le banche hanno rilevato infatti la presenza di una sofferenza presso la Banca Popolare di euro 32.100, iscritta nella Centrale Rischi Finanziari S.p.a. Per le suddette ragioni i correntisti chiedono la condanna della Banca Popolare di Puglia e Basilicata della restituzione del denaro versato in più rispetto alla reale posizione debitoria, il risarcimento dei danni morali e materiali per Euro 250.000, la cancellazione dei nominativi dalla Centrale Rischi Finanziaria e le spese di lite. La Banca Popolare si oppone contestando quanto affermato dagli attori. Il Tribunale rileva che delle quattro banche a cui è stata inoltrata la richiesta di mutuo, una non ha respinto la concessione dello stesso avendo solo chiesto approfondimenti conseguenti alla segnalazione presso la Centrale Rischi, mentre le altre, nel respingere l'istanza non fanno cenno alla comunicazione presso la Centrale Rischi. I correntisti ricorrono in appello e, tra i motivi di accoglimento delle istanze della Banca Popolare di Puglia e Basilicata il giudice di secondo grado rileva "l'inapplicabilità della disciplina in tema di comunicazioni alla Centrale Rischi della Banca d'Italia, all'attività espletata dalla Centrale Rischi Finanziaria, quale società privata."
Cassazione: legittime le segnalazioni al Crif per piccoli importi
La Cassazione, nella sentenza n. 29896/2018, condivide la motivazione della Corte d'Appello relativa all'inapplicabilità della disciplina in tema di comunicazioni della Centrale Rischi della Banca d'Italia (legge n. 675 del 1996, articoli 9 e ss. e provvedimento dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 31 luglio 2002), all'attività svolta dalla Centrale Rischi Finanziaria, società privata di autotutela di istituti finanziari in genere.
A essere diversa però non è solo la disciplina applicabile, ma anche le finalità della Centrale Rischi della Banca d'Italia e le strutture di vigilanza privata, come quella in esame, la quale si limita a segnalare le insolvenze. Il termine insolvenza infatti "non va interpretato sulla base del glossario allegato alla circolare della Banca d'Italia. Questo in quanto alla Centrale Rischi della Banca d'Italia non interessa monitorare le insolvenze, quali situazioni meno gravi, caratterizzate da incapacità non transitoria di adempiere alle obbligazioni assunte. Rilevano, invece, le sofferenze, quali esposizioni per cassa nei confronti dei rapporti in stato di insolvenza (anche non accertata giudizialmente) o in situazione sostanzialmente equiparabile, e ciò indipendentemente dalle previsioni di perdita formulate dall'intermediario o dall'esistenza di eventuali garanzie poste a presidio dei crediti. Pertanto non è possibile applicare alla Centrale Rischi privata il concetto di insolvenza rilevante per la Banca d'Italia e ciò per le differenti funzioni istituzionali svolte."
Ne consegue che l'istituto di credito che eroga in prestito ha tutto il diritto di segnalare alla Centrale Rischi Finanziari, società per azioni privata, il mero ritardo nel pagamento di rate mensili d'importo modesto.
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Data: 25/08/2018 08:30:00Autore: Annamaria Villafrate