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Responsabilità medica: conseguenze dell'omesso consenso informato

Per la Cassazione vanno tenute distinte le ipotesi in cui il paziente lamenti un danno alla salute da quelle in cui lamenti la lesione del diritto all'autodeterminazione


di Valeria Zeppilli – Con l'interessante sentenza numero 20885/2018 qui sotto allegata, la Corte di cassazione è tornata a occuparsi di lesione del diritto al consenso informato, chiarendo che le conseguenze che dalla stessa possono derivare variano in base alle diverse ipotesi che si possono verificare.

Omesso consenso: le diverse ipotesi

Più precisamente, per i giudici vanno tenute distinte due ipotesi:

- quella in cui la lesione del diritto al consenso informato abbia determinato, anche in maniera incolpevole, delle conseguenze lesive per la salute del paziente, per le quali quest'ultimo chieda quindi il risarcimento del danno alla salute,

- quella in cui il paziente, a seguito dell'omesso consenso, faccia valere solo la lesione al suo diritto all'autodeterminazione, che comunque discende dalla violazione del relativo obbligo da parte del medico e della struttura sanitaria.

Danno alla salute

Nel caso di danno alla salute derivante dall'omesso consenso informato, il paziente può essere risarcito solo nella misura in cui alleghi e provi che se fosse stato compiutamente informato avrebbe rifiutato di sottoporsi alla terapia che gli è stata praticata.

Lesione del diritto all'autodeterminazione

Se il paziente lamenta invece la lesione del proprio diritto a una consapevole autodeterminazione, non è necessaria la prova del rifiuto del trattamento in caso di compiuta informazione. Tuttavia ciò non vuol dire, per i giudici, che tale danno sia incondizionatamente risarcibile.

Occorre, infatti, che sia superata la soglia della gravità dell'offesa, da determinarsi secondo il parametro della coscienza sociale in un determinato momento storico.

Inoltre, va provata l'esistenza di pregiudizi che possono essere ricondotti al trattamento e che, per la Corte, possono consistere anche nei disagi e nelle sofferenze conseguenti alle modalità e ai tempi di esecuzione del trattamento stesso.

Data: 29/08/2018 09:00:00
Autore: Valeria Zeppilli