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L'apertura di credito documentario

La tutela del credito nei rapporti commerciali internazionali: l'apertura di credito documentario come tutela dell'esportatore venditore e dell'importatore acquirente. Il ruolo delle banche


di Francesco Morittu - Nell'ambito del commercio internazionale frequentemente le parti contrattuali (venditore/esportatore e acquirente/importatore) non si conoscono, non si incontrano e potrebbero risiedere in Paese dalla scarsa stabilità o affidabilità finanziaria; può capitare che – a seguito delle vicende del rapporto contrattuale – il produttore perda la garanzia di recuperare i costi relativi alla produzione della merce (rischio produzione); oppure il produttore potrebbe incorrere nella scarsa garanzia di solvibilità del cliente (rischio commerciale); ancora, il cliente potrebbe risiedere in un Paese non stabile o poco affidabile sotto il profilo finanziario (rischio Paese); infine, vi sono i rischi che attengono alla esatta interpretazione (giuridica e linguistica) delle norme contrattuali sottoscritte (rischi giuridici).
Il venditore può limitare o escludere l'incidenza di questi rischi anche agendo sulla leva del pagamento: normalmente, la condizione ideale è il pagamento anticipato, almeno parzialmente; tuttavia, poiché tale soluzione – evidentemente – non incontra il favore di tutti gli operatori economici, atteso un eccessivo trasferimento dei rischi sul compratore, è spesso necessario individuare altri sistemi, altre vie per garantire adeguatamente tutte le parti del rapporto: da un lato la garanzia per il venditore di ottenere il pagamento di quanto venduto e nei termini pattuiti; dall'altro lato la garanzia per l'acquirente di effettuare un pagamento a fronte della effettiva possibilità di entrare nella disponibilità delle merci acquistate.
Tra i vari sistemi in uso nella prassi internazionale, certamente l'istituto del c.d. credito documentario (o, anche, lettera di credito, dalla forma che il documento acquistava effettivamente nel passato) è uno dei più sicuri, in quando offre elevate garanzie di adempimento a tutte le parti del sinallagma contrattuale. A condizione, ovviamente, che l'uso sia conforme alle regole (convenzionali) internazionali.

Il credito documentario

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La struttura operativa del credito documentario, in linea di massima, consiste nell'impegno assunto da un istituto bancario c.d. "emittente" (nei rapporti internazionali anche tramite l'intervento di un'altra banca corrispondente estera) su richiesta di un proprio cliente (ordinante), di pagare (o accettare o negoziare una tratta) una determinata somma di denaro a un terzo (beneficiario), previa presentazione di documenti nei termini e alle condizioni indicate nel credito stesso.

Secondo recente giurisprudenza, nell'ambito del pagamento contro documenti, "ha luogo una delegazione obbligatoria costituita da un triplice rapporto e, precisamente, da un rapporto delegante - delegatario (compratore - venditore) di compravendita, da un rapporto delegante – delegato (compratore - banca) di mandato, con il quale il compratore incarica la banca di effettuare il pagamento al venditore, e da un rapporto delegato - delegatario (banca - venditore) con il quale la banca apre il credito a favore del venditore e si obbliga in proprio a pagargli il prezzo contro consegna dei documenti rappresentativi, senza potergli opporre - attesa l'autonomia degli altri rapporti - se non le eccezioni che derivano dall'incompletezza o dalla irregolarità dei ocumenti o che derivano dallo stesso rapporto di conferma del credito" (Cass. Civ., Sezione I, 12.12.2017, n. 29793).

Regolamentazione normativa

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L'istituto del credito documentario non trova, nell'ambito degli ordinamenti dei singoli Stati una compiuta regolamentazione. Per quanto riguarda l'Italia, gli artt. 1527-1530 c.c. regolano le fattispecie relative alla vendita su documenti e del pagamento contro documenti a mezzo banca: tale normativa è certamente applicabile all'istituto che ci occupa, con l'avvertenza, tuttavia, che mentre gli artt. 1527-1529 c.c. si limitano e regolare i rapporti tra parte venditrice e parte acquirente, l'art. 1530 c.c., lungi dal definire il ruolo della banca emittente, si limita a rendere una disciplina delle sole eccezioni opponibile da questa al venditore.

Sostanzialmente la disciplina del credito documentario, a far principio dalla sua stessa definizione, è contenuta nelle Regole Uniformi (UCP, Uniform Customs and Practice, redatte dalla Camera di Commercio Internazionale, ICC; a partire dagli anni '30 del XX Secolo e giunte all'edizione del 2007 (NUU 600). La S.C. ha precisato, in diversi arresti, la costante interpretazione per la quale "le norme e gli usi uniformi relativi ai crediti documentari non sono usi giuridici o normativi, ma costituiscono clausole d'uso, integrative della volontà negoziale dei contraenti, ai sensi dell'art. 1340 cod. civ., e sono dirette a regolare in maniera uniforme le operazioni di apertura di credito documentario" (Cass. Civ., Sezione I, 31.05.2016, n. 11263).

In forza di ciò, tali clausole integrano il contratto solo se ed in quanto esplicitamente – e correttamente – richiamate in esso. Al pari di quanto a suo tempo scritto con riferimento agli Incoterms, anche per le NUU 600 – al fine di garantirne la piena operatività – è necessario un richiamo nel testo contrattuale esatto e preciso, al fine di consentire l'integrazione del testo medesimo con la codificazione della ICC e, conseguentemente, garantire una interpretazione uniforme delle clausole. Per tale motivo, evidentemente, il credito documentario può correttamente essere attivato solo attraverso una pattuizione scritta.

Le caratteristiche del credito documentario

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Il credito documentario, correttamente applicato ed interpretato, è caratterizzato da tre aspetti fondamentali. In primo luogo esso è autonomo: l'operazione economica posta in essere è distinta dal contratto sottostante e, dunque, rimane sostanzialmente indifferente alle vicende contrattuali o extracontrattuali che non attengano strettamente al credito. "L'autonomia dei singoli rapporti (compratore - banca estera; banca estera delegante - banca italiana delegata; banca delegata - venditore) è essenziale all'istituto, perché costituisce il meccanismo attraverso il quale le parti del rapporto causale di compravendita internazionale si garantiscono reciprocamente l'adempimento delle rispettive operazioni" (Cass. Civ., Sez. I, 30.05.2013, n. 13658). In secondo luogo esso è astratto: ciò che rileva, ai fini dell'adempimento o meno, sono i documenti pattuiti; sono indifferenti rispetto all'istituto le vicende delle merci rappresentate, rilevando esclusivamente l'analisi formale dei documenti che le rappresentano o descrivono. Infine, l'istituto è formale: l'istituto emittente deve infatti operare – prima di procedere al pagamento in favore del beneficiario - un'analisi caratterizzata da formalismo, estranea dunque a qualsivoglia valutazione di merito, sull'efficacia o veridicità dei documenti pattuiti. Sul bilanciamento tra formalità e rigido formalismo e sull'estensione del controllo documentale operato dalla banca, torneremo infra.

Le forme del credito documentario

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La distinzione fondamentale nell'ambito dell'istituto è quella tra credito confermato e non confermato. Nell'ambito della prima fattispecie, nel rapporto fondamentale (cliente ordinante, banca emittente, venditore beneficiario) interviene una ulteriore banca, normalmente risiedente nel Paese del venditore, che conferma il credito, assumendo anche su di sé (in solido con la banca emittente) l'obbligazione di pagamento – a fronte della correttezza formale dei documenti – in favore del beneficiario: con tale operazione si assicura, per il venditore, il massimo delle garanzie possibili relativamente al pagamento del prezzo (superando così, infatti, anche il c.d. rischio Paese, di cui supra).

Peraltro l'ultima edizione delle UCP della ICC ha superato la precedente distinzione tra credito documentario revocabile e non revocabile: dal 2007 tutte le operazioni sono caratterizzate dalla irrevocabilità (si consideri che l'istituto nasce per garantire entrambe le parti: a fronte di un credito documentario non confermato e revocabile, appare evidente la scarsità di garanzie cui era esposto il venditore).

Altre forme di credito documentario possono essere le seguenti Anticipatory credit: ove la banca emittente è autorizzata a pagare una somma anticipata al beneficiario/creditore; Revolving credit: le riserve destinate al pagamento in favore del beneficiario vengono automaticamente ripristinate dopo ogni versamento, così da garantire la durata del rapporto commerciale; Credito trasferibile: i diritti legati al credito possono essere trasferiti ad un diverso beneficiario. Proprio il regime di trasferibilità del credito documentario acquisisce una rilevanza fondamentale nella pratica commerciale internazionale.

Secondo le disposizioni delle UCP, infatti, il beneficiario ha la facoltà di richiedere alla banca emittente di rendere il credito attivabile – anche parzialmente – da parte di uno o più differenti soggetti (c.d. "secondi beneficiari").

Le parti

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Il rapporto che si costituisce in forza del credito documentario è fondamentalmente trilaterale. In esso intervengono come visto l'importatore delle merci (ordinante), la sua banca (banca emittente) e il venditore/esportatore (beneficiario). Sovente, a maggior garanzia dello stesso esportare, interviene una seconda banca (confermante) che, insieme alla prima, garantisce il pagamento al venditore.

Orbene, obbligazione del venditore è – istituzionalmente - quello di consegnare la merce all'acquirente ovvero quello di consentirgli di averne la disponibilità. Nel caso che ci occupa, trattandosi di merce rappresentata da documenti, il venditore adempie alla sua obbligazione consegnando alla banca incaricata i documenti indicati nel contratto stipulato con l'importatore. Le UCP 600 indicano peraltro i documenti normalmente necessari al credito documentario: fattura commerciale, distinta della merce, documenti di trasporto (conformi al tipo di trasporto prescelto), ricevuta dello spedizioniere, documenti di spedizione della merce. E' dunque molto importante, in sede di conclusione del contratto, chiarire esattamente tutti i termini, con particolare riferimento ai termini di resa e alle modalità di trasporto (utilizzando correttamente le clausole Incoterms della ICC), onde evitare spiacevoli sorprese in sede di esecuzione delle rispettive prestazioni.

Il compratore/importatore, dato l'ordine di pagamento alla banca, avrà il solo onere di creare la necessaria provvista.

La banca (o le banche) svolge un ruolo fondamentale. Fondamentalmente essa ha il compito di verificare la conformità dei documenti consegnati dal venditore a quelli indicati nel contratto e, in caso di esito positivo di tale controllo, procedere al pagamento del prezzo di vendita.

A seconda delle modalità di costruzione del credito documentario, potremmo trovare, oltre alla banca emittente, una banca utilizzatrice (incaricata di utilizzo del credito, previo controllo dei documenti: può essere la stessa emittente o qualsiasi altra banca, nel caso di credito liberamente negoziabile); una banca designata (diversa dalla emittente, incaricata di – ed obbligata a - effettuare il pagamento, nel credito con designazione); banca confermante (diversa dalla emittente, essa aggiunge il proprio impegno a pagare il prezzo al beneficiario che risulta dunque doppiamente garantito).

In tema di rapporto tra emittente e confermante, la S.C. ha avuto modo di chiarire che "stante l'autonomia dei rapporti, la banca, che confermi il credito e non sia abilitata a sollevare eccezione in ordine alla completezza e all'irregolarità dei documenti, è tenuta senz'altro al pagamento, di talchè, una volta che questo sia avvenuto, nessun titolo che abbia fondamento nell'operazione de qua legittima la sua rivalsa nei confronti della banca corrispondente. E ciò a maggior ragione quando, come qui rilevato dal decidente, consti che la banca tenuta al pagamento abbia comunicato alla corrispondente estera di «aver tempestivamente ricevuto (...) tutta la documentazione indicata nella lettera di credito» e di non aver riscontrato in essa «alcuna specifica e rilevante irregolarità», in tal modo esplicitamente confermando la cogenza irreversibile dell'impegno assunto" (Cass. Civ., Sezione I, 12.12.2017, n. 29793).

Si è detto che il controllo della conformità dei documenti operato dalla banca emittente (o dalla banca designata o confermante) è un controllo formale e non di merito, rimanendo estranee a tale esame le valutazioni in ordine all'efficacia dei documenti o all'osservanza dei termini contrattuali.. Tale principio è sancito dall'art. 5 UCP 600 della ICC. Sull'estensione di tale attività, alla ricerca dell'equo bilanciamento tra rigido formalismo da un lato e ragionevolezza e buona fede dall'altro, si è più volte espressa la Cassazione, sancendo il principio per il quale "l'esecuzione del mandato, ancorché vincolata alle forme, debba trovare una certa ampiezza di respiro, che si debba tradurre, cioè, in un accertamento intelligente e non automatico della corrispondenza formale fra titolo e documenti, da svolgere sulla base delle conoscenze normali, secondo il criterio
della comune esperienza
"; ha altresì precisato la Corte che "il criterio della ragionevolezza, che deve guidare l'attività di controllo documentale della banca verso il giudizio finale di conformità o discordanza, se, da un lato, non deve limitarsi ad una verifica meramente estrinseca e letterale dei documenti, con il rischio di pervenire ad un giudizio di discordanza documentale per errori immediatamente evidenti e non incidenti sul rispetto sostanziale delle condizioni del credito, parimenti non deve, dall'altro, esorbitare in un vero e proprio sindacato sulla corrispondenza del contenuto degli stessi alle condizioni del credito" (Cass. Civ., Sezione I, 08.08.1997, n. 7398, richiamato da Cass. Civ., Sez. I, 31.05.2016, n. 11263).

Sul rapporto importatore ordinante / banca emittente, i Giudici di legittimità hanno anche precisato che il conferimento di un mandato impegna la banca nei confronti dell'ordinante da un lato ad assumere in proprio l'obbligo del pagamento del prezzo al beneficiario, contro la consegna dei documenti rappresentativi della merce e previo controllo degli stessi, dall'altro a svolgere tutti gli altri adempimenti che la complessa operazione comporta (Cass. Civ., Sez. I, 10.02.2014, n. 2950; cfr. Cass. Civ., Sez. I, 09.06.1964, n. 1423 e Cass. Civ., Sez. I, 24.09.1960. n. 2497).

D'altro canto, un controllo di merito, richiedendo peraltro delle conoscenze tecniche o commerciali, esulerebbe sia dalle competenze della banca, sia dalla sua comune esperienza.

Verificata la conformità formale dei documenti consegnati a quelli pattuiti, la banca deve procedere secondo gli ordini ricevuti dall'importatore. Non può rifiutare l'adempimento se non incorrendo in responsabilità contrattuale. Peraltro l'impegno assunto dalla banca ha natura irrevocabile: esso può essere modificato o revocato solo con l'accordo di tutte le parti.

I vantaggi

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Indubbiamente, l'istituto in esame, nell'ambito della prassi commerciale internazionale, rappresenta il metodo di pagamento che offre la maggiori garanzie ad entrambe le parti. L'esportatore ha la certezza che, a fronte della regolarità dei documenti comunicati – cosa di cui ha o dovrebbe avere il pieno controllo – riceverà il pagamento della merce nei termini pattuiti; addirittura, nel credito confermato, la garanzia del venditore è doppia (banca emittente e banca confermante). L'acquirente/importatore, da parte sua, ha la garanzia che la banca corrisponderà il prezzo al venditore solo al buon esito dell'esame dei documenti pattuiti.

E' evidente, dunque, che questi vantaggi – che nel commercio internazionale, tra parti che non si conoscono e con Paesi non del tutto stabili sotto il profilo della solvibilità, rappresentano valori determinanti – sarebbero vanificati da un contract drafting superficiale, che dia luogo ad un testo contrattuale contenente clausole di difficile o ambigua interpretazione o addirittura nulle secondo la legge applicabile.

Non ci stancheremo di ripetere dunque che gli usi della prassi commerciale internazionale costituiscono dei vantaggi operativi ed economici per gli imprenditori solo se utilizzati con l'ausilio di professionisti esperti e specializzati.

Data: 02/09/2018 12:30:00
Autore: Francesco Morittu