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Responsabilità medica: quando si applica l'art. 590-sexies c.p.

La causa di non punibilità introdotta dalla legge Gelli è esclusa in caso di colpa da imprudenza e da negligenza e in caso di colpa grave da imperizia nella fase attuativa delle raccomandazioni


di Valeria Zeppilli – La causa di non punibilità prevista dall'articolo 590-sexies del codice penale per le ipotesi di responsabilità medica non si applica se vi è stata negligenza per disattenzione da parte di un sanitario dell'equipe chirurgica nell'esecuzione dei compiti assegnatigli.

Per la quarta sezione penale della Corte di cassazione, come si evince dalla sentenza numero 39733/2018 qui sotto allegata, non bisogna infatti dimenticare che la predetta norma, introdotta dalla legge Gelli, prevede l'esclusione della punibilità nel caso in cui siano state rispettate le linee guida o le buone pratiche clinico-assistenziali, purché le stesse risultino adeguate alle specificità del caso concreto.

Imprudenza, negligenza e colpa grave

Del resto già le Sezioni Unite, come ricorda la Corte, avevano sancito con la sentenza numero 8770/2018 che la causa di non punibilità di cui all'articolo 590-sexies, secondo diritto vivente, non si applica né in caso di colpa da imprudenza e da negligenza, né in caso di colpa grave da imperizia nella fase attuativa delle raccomandazioni.

La vicenda

Nel caso di specie, erano diverse le ragioni che impedivano di escludere la punibilità in virtù della predetta norma.

Innanzitutto, a carico dell'imputato erano stati accertati profili di colpa per negligenza esecutiva, per disattenzione nell'assolvere i compiti assegnatigli in seno all'equipe medica.

Inoltre, il grado della colpa era risultato elevato, circostanza tale da non permettere l'operatività dell'articolo 590-sexies.

Ciò posto e stante il mancato approfondimento del tema relativo all'osservanza o meno delle raccomandazioni contenute nelle linee guida, la Cassazione ha quindi confermato la condanna del sanitario per il delitto di lesioni colpose cagionate al paziente, quale secondo operatore, nell'ambito di un intervento chirurgico.

Data: 09/09/2018 09:00:00
Autore: Valeria Zeppilli