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Arriva il Codice dei diritti degli animali

All'esame della commissione affari sociali alla Camera il disegno di legge d'iniziativa della deputata Michela Brambilla istitutivo di un vero e proprio Codice per la tutela degli animali da affezione


di Lucia Izzo - È stato assegnato alla XII Commissione Affari sociali alla Camera il d.d.l. (qui sotto allegato) contenente il "Codice delle disposizioni per la tutela degli animali di affezione, la prevenzione e il controllo del randagismo" d'iniziativa della deputata Michela Brambilla.


Il testo, come si legge nella relazione introduttiva, mira a colmare gli spazi vuoti della legislazione in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo, stante le carenze normative manifestate in materia dalla legge-quadro 14 agosto 1991, n. 281.

Quest'ultima, secondo le intenzioni del d.d.l, andrebbe abrogata e sostituta da una disciplina completa, organica e innovativa atta a regolamentare la materia, soprattutto alla luce della situazione "allarmante" in Italia che vede canili pubblici e privati sovraffollati, condizioni igienico-sanitarie carenti, adozioni e acquisti effettuati senza le necessarie attenzioni e, quindi, aumento degli abbandoni, favoriti anche da una generale difficoltà di accesso nei luoghi pubblici con un cane.

Arriva il codice che tutela gli animali

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Il provvedimento rappresenta un vero e proprio codice destinato alla tutela degli animali e del loro benessere, di cui lo Stato si farebbe primo garante, riconoscendo altresì agli enti locali e agli organi di polizia una serie di compiti importanti.

Il testo si compone di 11 capi che, oltre a sancire i principi, le finalità e le competenze in materia, si occupano, nel dettaglio, della prevenzione delle morsicature e delle aggressioni, delle strutture di ricovero, delle attività con gli animali d'affezione, delle misure generali di tutela e di quelle speciali contro gli avvelenamenti, delle prestazioni veterinarie e delle detrazioni fiscali, nonché degli organi di vigilanza e delle disposizioni sanzionatorie.

In particolare, il testo distingue ed elenca con precisione i compiti spettanti in materia al Ministero della Salute, seguito dalle competenze dei Comuni e delle Aziende Sanitarie Locali. In particolare, i Comuni sarebbero tenuti, tra le altre cose, a istituire un ufficio per i diritti degli animali e ad approvare un regolamento sulla tutela degli animali.

Alle ASL, che dovrebbero istitutore nell'ambito del servizio veterinario un'apposita unità organizzativa, rimarrebbero devoluti i compiti circa la gestione dell'anagrafe canina e felice, il recupero degli animali vaganti, controllo sanitario e sterilizzazione degli animali, ecc.

Doveri e compiti del responsabile di animali di affezione

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Particolare attenzione è posta dalla proposta di legge sul padrone dell'animale: chi detiene a qualsiasi titolo un animale di affezione, si legge nel testo, è responsabile della sua salute e del suo benessere, deve fornirgli adeguate cure e attenzione, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici secondo l'età, il sesso, la specie e
la razza.
Questi dovrà, altresì, provvedere a far identificare l'animale e a farlo registrare all'anagrafe degli animali di affezione entro i termini previsti (e comunque prima della cessione a qualsiasi titolo). Molti, inoltre, sono le misure minime da seguire, anche laddove si intenda affidare l'animale ad altri.
È inoltre stabilito che chiunque rinvenga animali randagi o vaganti sia tenuto a comunicarlo tempestivamente al servizio veterinario ufficiale e alla polizia locale. Prevista, ancora, la possibilità di consegnare animali vaganti in situazione di abbandono o pericolo, anche se feriti o malati ai canili o gattili sanitari.

L'Anagrafe regionale degli animali di affezione

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Cani e gatti di proprietà pubblica o privata, secondo le disposizioni del d.d.l., dovranno essere identificati in maniera univoca mediante inoculazione sottocutanea di un microchip e contestualmente iscritti nell'anagrafe degli animali di affezione.

Gli adempimenti dovranno essere effettuati dal servizio veterinario ufficiale o dai veterinari liberi professionisti: questi rilasceranno un certificato di iscrizione che accompagnerà l'animale in tutti i trasferimenti di proprietà, denominato "carta d'identità dell'animale di affezione".
Il microchip di identificazione potrà essere prodotto e commercializzato unicamente da soggetti iscritti
all'apposito registro istituito presso il Ministero della salute.

Soccorso di animali: il 118 veterinario

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Il testo andrebbe anche ad istituire il c.d. 118 veterinario tramite il quale è assicurato il servizio di pronto soccorso veterinario con reperibilità festiva e notturna, con compiti di gestione emergenze o urgenze e autorizzazione alla cattura di animali su indicazione anche dei cittadini.

Cani pericolosi

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Il d.d.l. ritiene che debbano essere considerati cani pericolosi i cani che, senza alcuna provocazione o pericolo, mordono in maniera determinata persone o altri cani palesemente sottomessi, determinano la morte o ferite tali da richiedere cinque punti di sutura o un intervento chirurgico.

Parametri che non troverebbero applicazione per i cani in dotazione alle forze dell'ordine, detenuti presso canili o che abbiano commesso aggressioni per esservi stati costretti dalla necessità di difendere la proprietà privata o il proprietario da un pericolo attuale, nonché quelli costretti in quanto vittime di una delle fattispecie di reato previste dalla legge 20 luglio 2004, n. 189.
All'uopo si prevede la possibilità di segnalare al servizio veterinario ufficiale le morsicature e le aggressioni di cani. L'ufficio sottoporrà poi a controllo i cani responsabili prendendo una serie di provvedimenti in caso di rilevazione del rischio elevato, tra cui anche la possibilità di un intervento di recupero comportamentale dell'animale e formativo del proprietario.

Rifugi, canili e gattili sanitari

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Il testo individua e dettaglia la normativa in materia di canili e gattili sanitari, luoghi che devono essere adeguati alle esigenze etologiche e fisiologiche degli animali ospitati così come i rifuti, ovvero canili pubblici o privati convenzionati che hanno come scopo principale le adozioni.
Per i comuni di piccole dimensioni si stabilisce la possibilità di ottemperare alle disposizioni della legge anche attraverso il c.d. microcanile o microgattile, ovvero altra struttura gestita da un'associazione animalista destinata a ospitare un numero massimo di trenta cani e trenta gatti.
Il testo offre anche una dettagliata disciplina relativamente a gatti liberi, colonie feline e gattili chiarendo che i gatti che vivono in stato di libertà sul territorio sono protetti ed è vietato a chiunque maltrattarli o allontanarli dal loro habitat.
Anche questi saranno soggetti a identificazione e iscrizione all'anagrafe felina e dovranno essere sterilizzati, curati e vaccinati dal servizio veterinario ufficiale e reinseriti nella loro colonia di provenienza e nel loro habitat originario.

Il testo contiene inoltre disposizioni per l'istituzione, da parte dei Comuni, di cimiteri e servizi di cremazione per animali di affezione.

Detenzione per finalità economiche, mostre e manifestazioni

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Il testo non omette di regolamentare le attività concernenti la vendita, l'allevamento, l'introduzione da Paesi dell'Unione europea nonché da altri Paesi e la custodia di animali. Si stabilisce il divieto di vendita dei cani negli esercizi commerciali, nonché la detenzione di animali in conto vendita nonché l'esposizione di animali nelle vetrine o all'esterno del punto di vendita.
Il testo andrebbe a vietare, inoltre, fiere e manifestazioni itineranti aventi a oggetto animali. Le mostre di animali, le esposizioni, i concorsi, le prove e le gare, che prevedono la presenza di animali di affezione, invece, potranno svolgersi solo previa acquisizione del nulla osta rilasciato dal servizio veterinario ufficiale. Sarebbe, altresì, vietato l'impiego di animali di affezione come richiamo del pubblico per esercizi commerciali, mostre e circhi nonché in spettacoli ambulanti o di strada.

Parchi pubblici e giardini: accesso ai cani sempre consentito

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Ai cani sorvegliati dal detentore il testo consentirebbe l'accesso a tutte le aree pubbliche o di uso pubblico, compresi parchi, giardini, aree verdi e spiagge. In tali luoghi dovranno essere tenuti con guinzaglio, mentre nelle aree appositamente attrezzati potranno muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori.
Anche nei locali pubblici, aperti al pubblico e sui mezzi di trasporto pubblici e privati, l'accesso con il cane sarebbe sempre consentito. I cani a rischio potenziale elevato, rilevato da parte del servizio veterinario ufficiale, dovranno però essere sempre condotti con guinzaglio e museruola.

Prestazioni medico-veterinarie gratuite

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Il d.d.l stabilisce per una serie di animali il diritto a prestazioni medico veterinarie gratuite, erogate dalle aziende sanitarie local: si tratta, ad esempio, dei cani e dei gatti presso i canili e gattili sanitari, dei gatti appartenenti alle colonie feline, dei cani adibiti alla guida dei ciechi o degli animali destinati alla pet therapy e alla riabilitazione.
Invece, i proprietari di cani e gatti che rientrano in determinate situazioni reddituali o sociali, avrebbero diritto all'erogazione di prestazioni veterinarie di base.

Divieti e sanzioni

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Molto dettagliata e articolata è anche la parte che il d.d.l riserva all'elencazione dei divieti e delle sanzioni per i trasgressori. In particolare, i divieti avrebbero lo scopo di garantire la tutela della salute, l'incolumità pubblica e il benessere degli animali.
Tra questi spiccano la detenzione e l'utilizzo degli animali per pratiche di accattonaggio, l'affidamento degli stessi a minori di età o interdetti, il lasciare l'animale incustodito in luogo pubblico o aperto al pubblico, effettuare incroci tra razze o addestrare cani per esaltarne l'aggressività, vendere animali attraverso la rete internet, giornali o riviste e molti altri.
Espressamente previsto è anche il divieto di utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare e abbandonare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive, compresi vetri, plastiche, metalli o materiale esplosivo

Numerose anche le sanzioni che, nei diversi casi, potrebbero costare al responsabile dell'animale e ai trasgressori, multe sostanziose, la reclusione e addirittura la confisca dell'animale.
Data: 17/09/2018 19:00:00
Autore: Lucia Izzo