Il danno da dequalificazione professionale va provato dal dipendente
Con
sentenza n.6572/2006 le Sezioni Unite intervengono per comporre il contrasto giurisprudenziale formatosi all'interno della Sezione lavoro in tema di onere della prova del danno da
demansionamento e dequalificazione del lavoratore.I precedenti indirizzi giurisprudenziali, pur convergendo nel ritenere potenzialmente nocivo il comportamento datoriale e nel riconoscere la risarcibilità anche del danno non patrimoniale, divergevano inconciliabilmente in ordine al regime della prova del danno.Secondo il primo orientamento, infatti, "in materia di risarcimento del danno per attribuzione al lavoratore di mansioni inferiori rispetto a quelle in relazione alle quali era stato assunto, l'ammontare di tale risarcimento può essere determinato dal giudice facendo ricorso ad una valutazione equitativa, ai sensi dell'art.1226 c.c., anche in mancanza di uno specifico elemento di prova da parte del danneggiato, in quanto la liquidazione può essere operata in base all'apprezzamento degli elementi presuntivi acquisiti al giudizio e relativi alla natura, all'entità e alla durata del
demansionamento, nonché alle altre circostanze del caso concreto".Secondo l'altro orientamento, invece, "il prestatore di lavoro che chieda la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno (anche nella sua eventuale componente di danno alla vita di relazione e di cosiddetto danno biologico) subito a causa della lesione del proprio diritto di eseguire la prestazione lavorativa in base alla qualifica professionale rivestita, lesione idonea a determinare la dequalificazione del dipendente stesso, deve fornire la prova dell'esistenza di tale danno e del
nesso di causalità con l'
inadempimento, prova che costituisce presupposto indispensabile per procedere ad una valutazione equitativa. Tale danno non si pone, infatti, quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, cosicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo al lavoratore che denunci il danno subito di fornire la prova in base alla regola generale di cui all'art.2697 c.c.".Con la citata
sentenza la Suprema Corte sceglie di aderire a tale secondo orientamento precisando che "stante la peculiarità del rapporto di lavoro, qualunque tipo di danno lamentato, e cioè sia quello che attiene alla lesione della professionalità, sia quello che attiene al pregiudizio alla salute o alla personalità del lavoratore, si configura come conseguenza di un comportamento già ritenuto illecito sul piano contrattuale: nel primo caso il danno deriva dalla violazione dell'obbligo di cui all'art.2103 (divieto di dequalificazione), mentre nel secondo deriva dalla violazione dell'obbligo di cui all'art.2087 (tutela dell'integrità fisica e della personalità morale del lavoratore) norma che inserisce, nell'ambito del rapporto di lavoro, i principi costituzionali. In entrambi i casi, giacché l'illecito consiste nella violazione dell'obbligo derivante dal
contratto, il datore versa in una situazione di
inadempimento contrattuale regolato dall'art.1218 c.c., con conseguente esonero dall'onere della prova sulla sua imputabilità, che va regolata in stretta connessione con l'art.1223 dello stesso codice".Inoltre l'ampia definizione dell'art. 2087 c.c. consentirebbe di superare ogni dilemma relativo alla risarcibilità dei danni non patrimoniali.La Suprema Corte ha altresì precisato che "è indispensabile una specifica allegazione in tal senso da parte del lavoratore che deve in primo luogo precisare quali danni ritenga in concreto di avere subito, fornendo tutti gli elementi, le modalità e le peculiarità della situazione di fatto, attraverso i quali possa emergere la prova del danno. Non è quindi sufficiente prospettare l'esistenza della dequalificazione e chiedere genericamente il risarcimento del danno, non potendo il giudice prescindere dalla natura del pregiudizio lamentato, e valendo il principio generale per cui il giudice ? se può sopperire alla carenza di prova attraverso il ricorso alle presunzioni ed anche alla esplicazione dei poteri istruttori ufficiosi previsti dall'art.421 c.p.c. ? non può invece mai sopperire all'onere di allegazione che concerne sia l'oggetto della domanda, sia le circostanze in fatto su cui questa trova supporto".Con l'occasione i Giudici hanno anche delineato i contorni del danno professionale che ha contenuto patrimoniale e "può consistere sia nel pregiudizio derivante dall'impoverimento della capacità professionale acquisita dal lavoratore e dalla mancata acquisizione di una maggiore capacità, ovvero nel pregiudizio subito per perdita di chance ossia di ulteriori possibilità di guadagno."
Data: 19/04/2006
Autore: Silvia Vagnoni