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Processo civile: Ctu nulla se non inviata alle parti

Per la Cassazione, si tratta di nullità a carattere relativo, assoggettata al limite preclusivo dell'art. 157 c.p.c. e sanabile anche per rinnovazione


di Valeria Zeppilli – L'articolo 195 del codice di procedura civile regola i compiti del c.t.u. e le facoltà delle parti nel momento del deposito in giudizio della perizia, rimettendo al giudice la determinazione di precise scansioni temporali che devono caratterizzare la consulenza tecnica d'ufficio. L'obiettivo è quello di garantire il diritto di difesa prevedendo una dialettica tra il consulente del giudice e i consulenti di parte anticipata rispetto alla sottoposizione della consulenza al giudice.

Violazione del diritto di difesa

Ciò posto, cosa accade se il c.t.u. non trasmette la bozza della perizia agli esperti di fiducia delle parti prima di depositarla?

La conseguenza di tale omissione, individuata dalla Corte di cassazione nell'ordinanza numero 21984/2018 qui sotto allegata, è la nullità della consulenza per violazione del diritto di difesa.

Nullità sanabile

La nullità è a carattere relativo e assoggettata, pertanto, al limite preclusivo dell'articolo 157 del codice di procedura civile. Essa, quindi, resta sanata se non eccepita nella prima istanza o difesa successiva al deposito.

La nullità per mancato invio della bozza, inoltre, può essere sanata anche per rinnovazione, posto che il giudice può recuperare il contraddittorio sui risultati delle indagine e ripristinarlo successivamente al deposito della relazione, in maniera tale da valutare comunque la necessità di chiamare il c.t.u. a chiarimenti e l'opportunità di disporre accertamenti suppletivi, rinnovare le indagini o sostituire il consulente.

La vicenda

Nel caso di specie, la nullità era stata fatta valere tempestivamente con il ricorso ex art. 445 bis c.p.c. e non vi è stata sanatoria per rinnovazione in quanto il giudice del merito aveva rigettato il ricorso senza recuperare il contraddittorio tecnico con l'ausiliare.

La Cassazione, in ragione dei principi appena visti, ha quindi accolto le doglianze del ricorrente che lamentava che in giudizio non era stata rilevata la nullità della consulenza tecnica d'ufficio per omessa trasmissione della bozza. Il Tribunale dovrà ora procedere a un nuovo esame della vicenda con rinnovazione degli atti nulli e ai successivi incombenti.

Data: 27/09/2018 06:00:00
Autore: Valeria Zeppilli