Incidente stradale: chi fa retromarcia ha torto?
Per la Cassazione il conducente deve adottare ogni cautela per compiere la manovra di retromarcia in sicurezza anche facendosi eventualmente aiutare da una persona a terra se la visuale non è libera per non incorrere in responsabilità
di Lucia Izzo - Chi effettua una manovra di retromarcia, secondo il Codice della Strada, deve assicurarsi di non creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada. All'uopo, è necessario adottare ogni cautela per compiere la manovra in sicurezza, anche facendosi aiutare eventualmente da una persona a terra che aiuti nello spostamento in caso di visuale non libera. E ciò nonostante il veicolo sia omologato senza tale prescrizione in manovra e dotato di specchi retrovisori.
Tanto si desume dalla sentenza n. 41357/2018 (qui sotto allegata) con cui la quarta sezione penale della Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un uomo, ritenuto responsabile di omicidio colposo commesso con violazione delle norme in materia di circolazione stradale.
Il caso
L'imputato aveva investito, durante una manovra di retromarcia, un'anziana signora che stava transitando sul retro del furgone da lui condotto. I giudici di merito avevano ritenuto sussistente la colpa dell'uomo poiché, effettuando la manovra di retromarcia, non si era prima accertato che l'area retrostante il mezzo fosse effettivamente libera, così violando l'art. 105 del Codice della Strada.
Inoltre, secondo il giudice a quo, ove ciò non fosse stato possibile perché gli specchietti retrovisori non consentivano una completa visibilità, il conducente avrebbe dovuto avvalersi dell'ausilio di una persona a terra che lo guidasse nella manovra.
In Cassazione, invece, il conducente ritiene che la Corte territoriale non abbia tenuto conto della circostanza, appurata dal consulente tecnico della difesa, che la carrozzeria del furgone non presentava nessun segno di urto, e dunque era verosimile che l'anziana signora fosse caduta a terra per cause indipendenti dalla manovra del mezzo.
Pertanto, anziché come omicidio colposo aggravato, il reato doveva essere ricondotto a una più lieve ipotesi. Inoltre, il conducente ritiene che non fosse necessario avvalersi nella manovra dell'ausilio di una persona a terra, poiché egli guidava un mezzo omologato che non imponeva tale precauzione.
Retromarcia: la manovra va effettuata con particolare cautela
Il ricorso, secondo gli Ermellini, si appalesa tuttavia infondato. In primis, la Corte territoriale ha tenuto conto della tesi difensiva, secondo la quale la vittima sarebbe caduta spontaneamente, ma i giudici hanno ritenuto, in maniera logica ineccepibile, che la mancanza di segni sulla lamiera dell'autocarro fosse compatibile con la corporatura della donna.
Inoltre, non poteva dubitarsi che la morte fosse dovuta ad uno schiacciamento del corpo, su cui le ruote del mezzo erano passate per ben due volte, stante l'improvvida manovra del conducente.
All'uopo, il provvedimento rammenta il consolidato principio secondo cui, in tema di colpa nella circolazione stradale, la manovra di retromarcia va eseguita con estrema cautela, lentamente e con il completo controllo dello spazio retrostante.
Ne consegue che il conducente, qualora si renda conto di avere alle spalle una strada che non rende percepibile l'eventuale presenza di un pedone, se non può fare a meno di effettuare la manovra, deve porsi nelle condizioni di controllare la strada, ricorrendo, se del caso, alla collaborazione di terzi che, da terra, lo aiutino per consentirgli di fare retromarcia senza alcun pericolo per gli altri utenti della strada (cfr. Cass. n. 8591/2017).
Retromarcia: quando è necessaria la collaborazione di terzi?
Anche la doglianza sulla non necessità della "collaborazione di terzi", essendo il mezzo dotato di specchi retrovisori ed omologato, ovvero abilitato, alla piena e perfetta circolazione stradale, viene disattesa dalla Cassazione.
Infatti, specifica la sentenza, nonostante la presenza regolamentare di specchi retrovisori, in caso di visuale non libera, come nel caso di specie, il conducente è tenuto ad adottare ogni cautela per compiere in sicurezza la manovra, eventualmente facendosi aiutare da una persona a terra che lo guidasse nello spostamento.
L'art. 154 del Codice della Strada impone al conducente che intenda fare retromarcia di assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada. Nel caso di specie, l'attraversamento del pedone era avvenuto in una strada vicina a un mercato rionale, quindi la manovra del conducente avrebbe dovuto essere particolarmente attenta e cauta poiché nell'area era presumibile la presenza di persone e altri veicoli.
Data: 01/10/2018 09:00:00Autore: Lucia Izzo