Condominio: è possibile posizionare delle piante sul pianerottolo?
- Le piante sui pianerottoli
- Il pianerottolo come parte comune dell'edificio
- L'uso del pianerottolo nel rispetto degli altri condomini
- Il divieto di posizionare piante sul pianerottolo
- Il decoro dell'edificio
Le piante sui pianerottoli
Ma un singolo condomino è libero di posizionare piante, vasi e altri ornamenti (zerbini, decorazioni a muro) sul pianerottolo di casa? Quali sono i poteri degli altri condomini per impedire o far cessare eventuali abusi?
La materia è spesso oggetto di controversie all'interno degli edifici, anche se difficilmente queste ultime sfociano in controversie giudiziali, data la limitata rilevanza della questione.
Vediamo allora quali sono le regole di riferimento per prevenire o risolvere pacificamente contrasti di questo genere.
Il pianerottolo come parte comune dell'edificio
Per prima cosa, va ricordato che i pianerottoli rientrano tra le parti comuni dell'edificio, al pari di scale, androni, corridoi, etc.
In linea generale, quindi, ogni condomino è libero di servirsi del pianerottolo a due condizioni (art. 1102 c.c.):
- che non ne alteri la destinazione;
- che non impedisca agli altri condomini di farne parimenti uso.
L'uso del pianerottolo nel rispetto degli altri condomini
Riguardo al primo aspetto, si può affermare che la naturale destinazione d'uso del pianerottolo sia quella di consentire l'accesso alle singole unità immobiliari e di dare luce e aria all'edificio.
Per questo motivo, le piante e gli altri ornamenti non devono impedire o rendere difficoltoso il passaggio delle persone che transitano sul pianerottolo, come può avvenire in caso di vasi molto voluminosi o di un eccessivo numero di piante ornamentali. Inoltre, le stesse non devono avere dimensioni tali da coprire le finestre e le aperture eventualmente presenti.
In secondo luogo, come abbiamo visto, occorre permettere che anche i vicini di casa usufruiscano allo stesso modo del pianerottolo. Perciò le piante devono occupare uno spazio limitato, in modo da consentire anche agli altri condomini di posizionare gli ornamenti che desiderano. Ovviamente, tale spazio va lasciato libero anche quando il vicino di casa non manifesti alcuna intenzione di posizionarvi piante e altri oggetti.
In via preliminare, quindi, sono queste le condizioni di base da rispettare. Ma non sempre è sufficiente: il condominio, infatti, ha il potere di vietare in ogni caso il posizionamento di oggetti di proprietà individuale sul pianerottolo. Vediamo come.
Il divieto di posizionare piante sul pianerottolo
Il divieto di posizionare piante e altri abbellimenti sul pianerottolo può essere stabilito dai condomini solo all'unanimità.
Ciò significa che una tale disposizione deve essere approvata in assemblea da tutti i condomini, oppure deve essere oggetto di una clausola contenuta in un regolamento condominiale approvato all'unanimità.
Lo stesso valore, del resto, ha anche una clausola contenuta nel c.d. regolamento contrattuale, cioè quello predisposto dal costruttore e approvato di volta in volta dai singoli acquirenti, in sede di rogito notarile.
In mancanza, ogni condomino sarà libero di adornare il pianerottolo, pur nei limiti più sopra esaminati.
Ovviamente, anche in mancanza di specifico divieto, ciascun condomino rimane libero di agire in via stragiudiziale (ed eventualmente anche giudiziale), quando gli oggetti posizionati rechino pericolo o danno a cose o persone.
Il decoro dell'edificio
Un'ultima notazione riguarda gli aspetti individuati dall'ultimo comma dell'art. 1120 c.c., in particolare il decoro dell'edificio e la sua sicurezza e stabilità. Va da sé, infatti, che gli ornamenti posizionati dal singolo condomino non debbano ledere l'estetica del pianerottolo e meno che mai metterne in pericolo la struttura.
Quanto al decoro, in particolare, va sottolineato che chi posiziona delle piante sia tenuto a prendersene cura a proprie spese, evitando di creare sporcizia e intralcio con foglie secche, rametti, acqua eccedente dall'innaffiatura, etc.
Autore: Marco Sicolo