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Separazione: tradimento sui social, quando scatta l'addebito?

La giurisprudenza sempre più attenta ai tradimenti via social. Per il Tribunale di Roma la separazione va addebitata all'ex dopo la scoperta del tradimento su Facebook


di Lucia Izzo - La crisi coniugale corre sul filo dei social e delle nuove tecnologie. Se in passato era la scoperta di "sms" sul cellulare del partner a far venire alla luce un tradimento, oggi sono i profili social a nascondere le relazioni clandestine di coppia.


E allo stesso modo, si rischia grosso se la moglie o il marito scoprono dai social network che è in corso una relazione clandestina ed extraconiugale. Ne sa qualcosa il marito a cui il Tribunale di Roma, nella recente sentenza n. 9933/2018, ha deciso di addebitare la separazione dopo che la moglie ha scoperto che sui social risultava "ufficialmente fidanzato" con un'altra ragazza.

Separazione: scatta l'addebito per la relazione su Facebook

La signora era incinta della seconda figlia quando il marito aveva iniziato ad allontanarsi da casa sempre più spesso, fino al punto di rendersi definitivamente irreperibile. Dal suo profilo Facebook arriva l'amara scoperta: in costanza di matrimonio, il partner ha iniziato a frequentare un'altra donna e ha reso addirittura pubblica la relazione su Facebook.

La lite è presto servita: al giudici capitolini, la signora ha chiesto che all'uomo venisse addebitata l'ormai inevitabile separazione, sia per aver violato l'obbligo di fedeltà che quello di coabitazione. A nulla serve al marito fedifrago evidenziare che la crisi coniugale era già in atto, provocata da divergenze caratteriali e dalla circostanza che si erano nel tempo ridotte le sue entrate di calciatore a fine carriera.

Per il Tribunale di Roma, infatti, l'uomo non ha fornito le prove idonee a evitare che la separazione gli venisse addebitata: questi, infatti, avrebbe dovuto dimostrare la mancanza del nesso causale tra la relazione extraconiugale e il fallimento del matrimonio. Non essendo stata fornita una simile prova, il giudice ha ritenuto che fosse stato lui a determinare l'intollerabilità della convivenza.

Non era la prima volta che il Tribunale della capitale si trovava ad affrontare il caso dell'infedeltà "postata" su Facebook, tale da giustificare l'addebito della separazione: anche nella sentenza n. 456/2016, il giudice capitolino aveva accolto la richiesta di addebito della separazione di una signora il cui ex marito aveva reso nota la sua relazione extraconiugali attraverso dichiarazioni esplicite e foto inequivocabili sulle pagine del social network, provocando l'intollerabilità della convivenza coniugale.

Nonostante le rimostranze dell'uomo che aveva sottolineato come l'affectio coniugalis era venuta meno a causa dei comportamenti della ex, il giudice ritiene fondata la richiesta della moglie avendo il marito violato non solo il dovere di fedeltà, ma coltivato la relazione adulterina con modalità lesive della dignità e dell'onore del coniuge.

Quando l'infedeltà fa scattare l'addebito della separazione?

La giurisprudenza di legittimità, ha più volte sottolineato come la pronuncia di addebito scatti se è accertato che la violazione dei doveri posti in capo ai coniugi dalla legge (cfr. art. 143 c.c.) abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale.

In particolare, la violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale è considerata una particolarmente grave poiché normalmente determina l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e viene ritenuta, di regola, causa della separazione personale dei coniugi e, quindi, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge che ne è responsabile.

Tuttavia, il coniuge "fedifrago" può evitare l'addebito dimostrando la mancanza del nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale: ciò avviene attraverso un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, da cui risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale (Cass., ex multis, sent. 18175/2012).

Leggi anche: Cassazione: l'addebito della separazione in caso di tradimento. La ripartizione dell'onere della prova

Addirittura, in un altro precedente gli Ermellini hanno ritenuto (cfr. sentenza n. 8929/2013) che anche una relazione "platonica", ovvero non connotata da rapporti sessuali, fosse idonea a configurare violazione del dovere di fedeltà ai fini dell'addebitabile della separazione.


Leggi: Tradimento: anche quello platonico può causare l'addebito della separazione

In particolare, secondo i giudici, la relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione, ai sensi dell'art. 151 c.c., non solo quando si sostanzi in un adulterio, ma anche quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell'ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e comporti offesa alla dignità e all'onore dell'altro coniuge.

Cassazione: quando il tradimento è scoperto sui social network

Di recente, la Cassazione si è nuovamente pronunciata sul tradimento perpetrato via social, in particolare sul c.d. "flirting" online. Nel dettaglio, un uomo era stato sorpreso dalla moglie a ricercare relazioni extraconiugali online (per approfondimenti: La Cassazione contro chi frequenta siti di incontri: sì a separazione con addebito).

Nell'ordinanza n. 9384/2018, la Suprema Corte ha avvalorato la conclusione a cui era giunta la Corte di Appello di Bologna che, nel 2014, aveva ritenuto di equiparare la navigazione sui siti d'incontri alla violazione dell'obbligo di fedeltà.

Tale circostanza, secondo gli Ermellini, si è rivelata "oggettivamente idonea a compromettere la fiducia tra i coniugi e a provocare l'insorgere della crisi matrimoniale all'origine della separazione". Per questo è stato giustificato il successivo allontanamento della donna dall'abitazione, ed esclusa la sua violazione dell'obbligo di coabitazione, mentre sussiteva, invece, una violazione dell'obbligo di fedeltà commessa dal marito.

Data: 01/10/2018 12:30:00
Autore: Lucia Izzo