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L'indennità di rischio per lavoratori esposti alle radiazioni ionizzanti

In alcune pubbliche amministrazioni, segnatamente al settore della ricerca, della sperimentazione e della sanità, capita di trovarsi di fronte a (pressanti) richieste di lavoratori ? a mezzo delle proprie oo.ss.- per la concessione dell'indennità di rischio da esposizione alle radiazioni ionizzanti. Viene di seguito fornito un contributo necessario alla ricostruzione del beneficio in esame, con particolare riferimento alla disciplina posta in essere dalla contrattazione collettiva nazionale nel campo del personale del Servizio Sanitario Nazionale e nel campo degli enti pubblici di ricerca e sperimentazione. La disciplina di tale indennità, infatti, è stata nel tempo oggetto di una serie di interventi normativi e giurisprudenziali: articolo 1 della legge n. 416 del 1968, articolo 1 commi 2 e 3 della legge n. 460 del 1988, articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270 (recante ?norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale, per il triennio 1985-1987, relativa al comparto del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale?), sentenza interpretativa di rigetto della Corte Costituzionale n. 343 del 7 luglio 1992, articolo 26 decreto del Presidente della Repubblica n. 171 del 1991, CCNL comparto Ricerca 1994/1997, (articolo 11 parte economica ? biennio 1996-1997) e 1998/2001 (articolo 47), diverse pronunce della giurisprudenza amministrativa, tra cui si segnalano, Cons. Stato, Sez. V, 5.11.1999, n. 1843 e di recente TAR Marche, nn. 134 e 135, 18 marzo 2004. Articolo di Alessandro Lucarini
Data: 07/05/2006
Autore: www.laprevidenza.it