Somministrazione lavoro e staff leasing: evoluzioni della questione Francesco Chinni e Sergio Di Dato - 02/12/24  |  Il licenziamento del lavoratore a seguito di un controllo occulto e la privacy Andrea Pedicone - 24/11/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Quanti e quali sono i gradi di giudizio?

Conoscere l'ordinamento giudiziario per non avere dubbi. Breve guida alle funzioni degli organi giudicanti e la competenza di ordine derivato e riflesso degli organi requirenti nell'ordinamento giudiziario italiano


di Luca Passarini - L'ordinamento giudiziario e la sua estrinsecazione attraverso gli uffici giudiziari è qualcosa che interessa non solamente la dottrina o gli "addetti ai lavori", ma che riguarda prima di tutto i cittadini e la loro difesa dei diritti.

Non è sempre facile individuare ictu oculi quale sarà l'organo giudiziario competente in una determinata questione e presso quale tribunale si svolgerà il procedimento giudiziario. Fare chiarezza è perciò imprescindibile per fugare ogni eventuale dubbio e consentire da una parte la realizzazione dell'interesse leso, impedendo d'altro canto l'esercizio privato delle proprie ragioni e salvaguardando la difesa come diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Per fornire una rappresentazione schematica e sintetica (ma non certo esauriente) degli organi giudicanti e requirenti occorre prendere in considerazione i vari gradi di giudizio e le funzioni svolte dai singoli magistrati.


Il giudice di pace

[Torna su]

È un organo giudicante a struttura monocratica e a giurisdizione limitata in base al criterio del valore e della materia. Principalmente svolge una forte funzione conciliativa e di giurisdizione di primo grado nelle cause di modesta entità, in materia sia civile (dando vita al cd. processo ordinario di cognizione a rito differenziato) e più recentemente anche in materia penale.

È un organo composto da soli magistrati onorari (rapporto di servizio temporaneo e a natura indennitaria) che esercita le sue funzioni in una circoscrizione giudiziaria che prende il nome di mandamento. Le sentenze pronunciate dal giudice di pace sono appellabili davanti al tribunale ordinario.

Il tribunale ordinario e la procura della Repubblica

[Torna su]

Il tribunale ordinario è un organo giudicante a giurisdizione generale che può giudicare o in composizione monocratica o collegiale (tre giudici di cui un presidente e due giudici a latere) in caso di questioni più delicate. È organo di prima istanza in materia civile e penale o di appello contro le sentenze del giudice di pace impugnate. È composto da giudici di professione e in alcuni casi da giudici onorari (che dovrebbero svolgere mera supplenza dei primi). Al suo interno operano le sezioni ordinarie e altre sezioni specializzate quali la Corte di Assise (giurisdizione penale di prima istanza competente per i delitti di maggior allarme sociale); la sezione del giudice per le indagini preliminari (gip); e le sezioni specializzate in lavoro, in materia agraria, professionale e proprietà industriale.

Esercita le sue funzioni in una circoscrizione giudiziaria che prende il nome di circondario.

La procura della repubblica è l'ufficio requirente istituito presso ciascun tribunale ordinario e ha carattere di ordine derivato o riflesso rispetto al secondo, avendo competenze in materia penale ma anche civile (seppur di minor incisione). Presso ciascuna procura è presente un procuratore della repubblica con funzioni direttive, un numero variabile di magistrati di professione che sono i sostituti procuratori, un numero di magistrati onorari detti vice procuratori onorari e in sporadici casi uno o più posti di magistrati di professione che prendono il nome di procuratore aggiunto.

La corte d'appello e la procura generale della Repubblica

[Torna su]

La corte di appello è un organo giudicante a composizione collegiale (tre giudici di cui un presidente e due giudici a latere) con la funzione di giudice di appello sia in materia civile che in materia penale (e solo in via del tutto eccezionale le è riconosciuta la funzione di prima istanza); assicurando il principio ormai assodato - anche se non costituzionale - del doppio grado di giurisdizione.

La Corte di Appello esercita le sue funzioni in una circoscrizione giudiziaria che prende il nome di distretto. Ricalca come struttura interna le sezioni specializzate del tribunale ordinario, avendo così per esempio la Corte di assise di appello.

La procura generale della Repubblica è l'ufficio requirente presente in ogni corte di appello, con il compito proprio di svolgere le funzioni di pubblico ministero nei processi civili e penali di seconda istanza.

L'organico delle varie procure generali è ripartito in un procuratore generale, un avvocato generale, più sostituti procuratori. È nota l'assenza dei magistrati onorari all'interno di questo organo.

La Corte di cassazione e la Procura generale presso la Corte di cassazione

[Torna su]

La Corte di cassazione è il vertice dell'ordinamento giudiziario, quale giudice di legittimità assicura l'esatta osservanza della legge e la sua uniforme interpretazione (cd. funzione nomofilattica), risolve inoltre i conflitti di giurisdizione e di competenza degli organi giudiziari sottordinati. È questo organo preordinato a svolgere l'importante controllo di legalità sull'attività dei giudici di merito, attraverso il noto strumento del ricorso per cassazione, proponibile solamente in casi tassativi indicati dalla legge, e che sfocia nelle celebri sentenze della Corte che può rigettare il ricorso e confermare la sentenza impugnata oppure accogliere il ricorso e annullare la sentenza (e in questo caso l'annullamento potrà essere annullamento senza rinvio o più in generale annullamento con rinvio a una nuova decisione di merito)

La Corte di cassazione esercita le sue funzioni su tutto il territorio nazionale e come è noto decide in materia civile, penale e nei casi di conflitti a sezioni semplici (con un collegio di cinque giudici) o a sezioni unite (in questo caso i membri del collegio giudicante sono nove).

Ufficio requirente della Corte di cassazione è invece la Procura generale presso la stessa, che svolge funzioni di pubblico ministero nei ricorsi civili e penali instaurati. Alla Procura generale è devoluto un altro importante compito che consiste nel l'obbligo di esercitare l'azione disciplinare nei confronti dei vari magistrati nazionali che si instaurano di fronte al Consiglio superiore della magistratura. Tale ufficio ha un organico che consiste in un Procuratore generale, un procuratore generale aggiunto, degli avvocati generali e vari sostituti procuratori generali.

Vai anche alle guide:

- Il giudice di pace
- La Cassazione

Luca Passarini

Studente di giurisprudenza all'Università di Bologna

lucapassarini19@yahoo.it

Data: 08/10/2018 12:30:00
Autore: Luca Passarini