Danno da gaslighting
- Gaslighting: cos'è
- Gaslighting: tratti caratteristici
- Abuso psicologico del gaslighting e danni alla persona
- Gaslighting, le linee guida sul danno
- La giurisprudenza sul danno da gaslighting
Gaslighting: cos'è
Il rapporto di coppia che dovrebbe costituire il coronamento di reciproci sentimenti diventa, non di rado, teatro di vessazioni non solo fisiche ma anche psicologiche.
La violenza non sempre si manifesta nella più nota e riconoscibile forma fisica. Esistono, infatti, delle lacerazioni dell'animo che giorno per giorno sembrano quasi rientrare nella quotidianità della vittima in quanto non percepite come abuso nel momento della loro manifestazione.Anche nelle relazioni che in apparenza non sembrano presentare problemi di abuso o conflittualità, si profilano angherie insospettabili.
Si tratta di critiche quotidiane, battutine destabilizzanti, offese indirette, malumore e insoddisfazione perenni che minano l'equilibrio di chi subisce tali atteggiamenti, facendolo non solo sentire "sbagliato", ma anche dipendente dal proprio "carnefice", intravedendo erroneamente in quest'ultimo una persona d'aiuto al proprio miglioramento personale. La vittima di tali tecniche manipolative arriva a sentirsi persino in colpa: la crudeltà a cui viene sottoposta, è interpretata come "normale" conseguenza delle proprie inettitudini.
La perversa attività descritta è spesso nota con il termine "Gaslighting", che deriva dal titolo di un film degli anni Quaranta che narrava la storia di un uomo il quale poneva in essere un diabolico piano manipolativo fatto di fini persuasioni e azioni concrete, come l'alterazione delle lampade a gas della casa, facendo poi finta di nulla e arrivando a portare la moglie non solo a credere di non poter più dar fede alle proprie percezioni, ma addirittura sull'orlo della pazzia.
Gaslighting: tratti caratteristici
Il tratto tipico di chi subisce crudeltà mentale da parte del proprio partner è uno stato di totale confusione sul piano emotivo e una sorta di assuefazione che impediscono di percepire quanto subito come sbagliato.
Il manipolatore, noto come "narcisista perverso" è una persona dall'acuta cattiveria che impone un amore finto, malsano che imprigiona il partner in una relazione tossica e anaffettiva. Un vero e proprio "massacro" psicologico in cui la vittima si convince di essere inetta, piena di difetti e siffatta condizione la rende più vulnerabile e facilmente assoggettabile al controllo del gaslighter.
Il crudele manipolatore è vuoto di sentimenti, incapace di vivere in maniera vera e genuina l'amore e la sua megalomania, l'assenza di empatia e d'interesse per gli altri, la totale negazione dell'identità altrui, la fredda distanza affettiva celano, spesso, frustrazioni, insoddisfazioni personali o relazioni fedifraghe.
La richiesta di aiuto da parte del soggetto manipolato tarda ad arrivare poiché, nella perversa trama di quel "malato" legame affettivo, si crea una quasi totale dipendenza a cui si accompagna un'irrazionale idealizzazione del partner. Non di rado, vengono alternate condotte conformi ad un normale rapporto d'amore a gelidi atteggiamenti che non si manifestano solo tramite comportamenti espliciti fatti di ammonimenti e espressioni volte a sminuire ma anche attraverso i c.d. "silenzi punitivi".
Nell'infida trappola della crudeltà mentale la personalità, le emozioni e la razionalità percettiva sono annullate, quasi come se la vittima venisse svuotata dalle proprie energie, come se si trovasse in uno stato di "sonno perenne" che allontana sempre di più dalla realtà.
Frasi dette con tono solo in apparenza scherzoso celano, invece, ostilità e volontà di umiliare l'interlocutore che si ritrova incapace e incredulo di fronte al godimento che il narcisista trae dalla proprio contegno spietato.
Abuso psicologico del gaslighting e danni alla persona
Nell'ottica dei danni alla persona l'abuso psicologico del gaslighting rientra nel novero dei danni non patrimoniali (art. 2059 c.c.) ed in particolar modo nell'ottica della tutela risarcitoria fondata sul gravissimo oltraggio alla sfera personale, relazionale ed emotiva. Come si colloca la lesione di diritti inviolabili dell'uomo nella sfera dell'abuso emozionale perpetrato dal narcisista perverso?
L'attenzione si concentra sulla lesione dei diritti inviolabili della persona secondo una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c.. E' proprio nell'ambito di questa concezione che ritrova ampiamente i suoi spazi il pregiudizio esistenziale, che riguarda tutti quei comportamenti che generano sofferenze per il peggioramento della qualità della vita, alterazioni delle abitudini quotidiane e delle attività realizzatrici della persona. È su questi valori che si fonda la figura del danno esistenziale, inteso come cambiamento in pejus dell'esistenza del danneggiato e come compromissione dell'attuazione e dello sviluppo della propria personalità.
Nella valutazione del danno alla persona vittima di crudeltà mentale si considerano quegli eventi che generano traumi di tipo psichico ed esistenziale. Tali traumi comportano disequilibri e chiusura emotiva nonché disturbi della personalità e difficoltà nei rapporti interpersonali.
Gaslighting, le linee guida sul danno
Il Consiglio dell'Ordine degli psicologi del Lazio riconosceva nelle "Linee guida per l'accertamento del danno psichico e da pregiudizio esistenziale" già nel 2009 il c.d. "danno da gaslighting" precisando che "è importante considerare il funzionamento psicologico nell'ambito di un ipotetico continuum che va da un funzionamento psicologico non alterato e funzionale, ad un funzionamento sconvolto e modificato rispetto al periodo precedente all'evento traumatico. Esso interessa le modificazione della personalità e dell'assetto psicologico nel suo adattamento, nei suoi stati emotivi, nella sua efficienza, nella sua autonomia, nella sua autostima e nella percezione della propria immagine psichica e corporea. Si tratta di valutare l'alterazione "dell'equipaggiamento" mentale successivamente all'evento traumatico e alla sofferenza psichica".
La vittima, pertanto, non dovrà dimostrare di aver riportato una sindrome patologica, essendo sufficiente la presenza di un contegno illecito lesivo dei suoi diritti fondamentali ed inviolabili.
Le condotte del gaslighter realizzate nel contesto del rapporto coniugale potrebbero, inoltre, costituire il presupposto per il riconoscimento dell'addebito della separazione laddove si dimostri che gli atteggiamenti ostili del coniuge abusante abbiano di fatto reso impossibile la convivenza e irreparabile la rottura dell'unione matrimoniale.
La giurisprudenza sul danno da gaslighting
Sul piano della tutela penale il legislatore, ad oggi, non ha inquadrato il fenomeno del gaslighting in un'autonoma e tipica fattispecie di reato.
Ciò non toglie che le anzidette condotte abusanti possano essere ricomprese in figure di reato quali ad esempio "atti persecutori" di cui all'art. 612 bis c.p. o "maltrattamenti in famiglia" di cui all'art. 572 c.p.
Per quanto attiene gli atti persecutori, meglio noti come stalking, è possibile affermare che l'infida tecnica della manipolazione mentale possa costituirne il preambolo o essere legata a tali condotte illecite.
Occorrerà dimostrare, nel caso concreto, l'idoneità degli atti lesivi reiterati finalizzati a compromettere la salute psicologica della vittima con gravi conseguenze pregiudizievoli sull' equilibrio psicofisico e relazionale della stessa.
Sul concetto di maltrattamenti in famiglia la Suprema Corte di Cassazione ha precisato che "Il reato di maltrattamenti in famiglia è integrato dalla condotta dell'agente che sottopone la moglie e i familiari ad atti di vessazione reiterata e tali da cagionare sofferenza, prevaricazione ed umiliazioni, in quanto costituenti fonti di uno stato di disagio continuo ed incompatibile con le normali condizioni di esistenza. Rilevano infatti, entro tale prospettiva, non soltanto le percosse, le lesioni, le ingiurie, le minacce, le privazioni ed umiliazioni imposte alla vittima, ma anche gli atti di disprezzo e di offesa arrecati alla sua dignità, che si risolvano nell'inflizione di vere e proprie sofferenze morali" (cfr., tra le altre Cass. n. 4849/2015).
Questi i tratti giuridici di un fenomeno purtroppo molto diffuso e che, a causa della sudditanza psicologica, porta la vittima a soffrire in silenzio rendendola incapace di contrastare le dinamiche abusanti della propria relazione.
Data: 11/10/2022 04:00:00
Autore: Marina Scaglione