Pace fiscale e rottamazione-ter: come saranno?
Lo schema di decreto fiscale collegato alla manovra economica 2019 reca novità in ordine alla rottamazione delle cartelle e alla definizione delle controversie tributarie con il Fisco
di Lucia Izzo - Una nuova definizione agevolata delle cartelle, ovvero una "rottamazione-ter", nonché una definizione riguardante le liti con l'erario e la c.d. "pace fiscale". Sono queste alcune delle novità contenute nello schema di decreto fiscale collegato alla manovra economica 2019 (qui sotto allegato).
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La bozza del provvedimento, che potrebbe ancora subire modifiche da parte del Consiglio dei ministri si occupa espressamente di disciplinare la "definizione dei debiti relativi ai carichi affidati all'agente della riscossione" (c.d. rottamazione delle cartelle) nonché di fissare una nuova disciplina per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti con il Fisco.
Le due novità scatteranno nel 2019, secondo quanto emerge dalla bozza del decreto fiscale in cantiere nel governo.
Rottamazione-ter fino al 2024
Attraverso la nuova rottamazione delle cartelle sarà consentito estinguere i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, senza corrispondere le sanzioni e interessi di mora comprese in tali carichi.
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Egli dovrà, all'uopo, versare integralmente, in unica soluzione entro il 31 luglio 2019, o nel numero massimo di dieci rate consecutive di pari importo le somme. Le rate scadranno il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019.
Dunque, rispetto alle due precedenti "rottamazioni" il debitore fruirà di condizioni più favorevoli poiché sarà consentito effettuare il pagamento delle somme dovute in un arco particolarmente ampio (cinque anni, quindi fino al 2024) e utilizzare in compensazione, per tutti i versamenti necessari a perfezionare la definizione, anche i crediti non prescritti, certi liquidi ed esigibili, per somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della PA.
Inoltre, ove il pagamento sia eseguito in forma rateale, questo sarà assoggettato a un tasso di interesse molto ridotto (pari allo 0,3%) e provvedendo al versamento della prima o unica rata delle somme dovute, potrà ottenere l'estinzione delle procedure esecutive avviate prima dell'adesione alla definizione.
Non solo cartelle IVA, IRPEF, IRAP e contributi INAIL/INPS: ilcontribuente potrà estinguere il debito, senza corrispondere le maggiorazioni previste oltre agli eventuali interessi di mora successivamente maturati, anche per quanto riguarda le cartelle di pagamento riferite alle sanzioni amministrative relative a violazioni del Codice della Strada.
Il procedimento sarà aperto, inoltre, anche ai contribuenti colpiti dai sismi dell'Italia centrale degli anni 2016-17 nonché a coloro che hanno aderito alla precedente rottamazione: tuttavia, questi dovranno aver pagato anche la rata di novembre, mentre il restante dovuto sarà ricalcolato dal Fisco che emetterà i bollettini di pagamento dilazionati in base alle nuove norme.
Dalla definizione, invece, rimarranno esclusi i carichi recanti somme dovute per particolari tipologie di debiti, tra cui quelle affidate all'Agente della riscossione a seguito di pronunce di condanna della Corte dei Conti, le somme affidate per il recupero di aiuti di Stato dalla UE.
La pace fiscale per le liti col Fisco
La c.d. Pace Fiscale consentirà di definire le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio per i ruoli notificati fino al 30 settembre 2018.
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Ciò avverrà a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione. Per la composizione della lite sarà necessario il pagamento di un importo pari al valore della controversia.
Invece, in caso di soccombenza del Fisco, le controversie potranno essere definite con il pagamento della metà del valore in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado o di un terzo del valore in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.
Ancora, per "far pace" con l'erario la domanda dovrà essere depositata entro il 16 maggio e dovranno essere pagate cinque rate trimestrali, di cui tre nel 2019 e due nel 2020.
Autore: Lucia Izzo