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Multe: l'estratto di ruolo è impugnabile autonomamente

E se la cartella non è stata correttamente notificata, la conoscenza dell'estratto di ruolo mediante accesso telematico è il primo atto successivo valido ai fini dell'interruzione della prescrizione


di Valeria Zeppilli – Con la sentenza numero 23035/2018 qui sotto allegata, il Giudice di pace di Roma ha chiarito alcuni aspetti importanti dell'impugnazione delle cartelle per mancato pagamento di sanzioni amministrative.

Impugnazione dell'estratto di ruolo

Innanzitutto, il Giudice ha ricordato che l'estratto di ruolo è un atto che l'intimato può impugnare autonomamente "in quanto indirizzato ad accertare l'insussistenza del credito dell'ente impositore iscritto a ruolo ed azionato dall'agente della riscossione".

Irregolarità della notifica

Su questa premessa, la sentenza ha quindi decretato che è ammissibile impugnare il ruolo e/o la cartella che non sia stata regolarmente notificata e di cui il contribuente ha avuto conoscenza proprio grazie all'estratto di ruolo che Equitalia gli ha rilasciato a richiesta.

Nel caso di specie, la cartella non era stata correttamente notificata e il ricorrente, difeso dall'Avv. Roberto Iacovacci, era venuto a conoscenza dell'estratto di ruolo mediante accesso telematico. Quest'ultimo si configurava quindi come primo atto successivo valido ai fini dell'interruzione del termine di prescrizione per la notifica che, a quel punto, risultava però ampiamente trascorso. Decorso invano il tempo per la riscossione, il Giudice di pace ha quindi dichiarato prescritta la pretesa creditoria.

Il termine di prescrizione

Si precisa che, nella vicenda decisa dalla pronuncia in commento, il credito della pubblica amministrazione derivava dal mancato pagamento di una sanzione amministrativa. Il richiamo normativo per la prescrizione è quindi rappresentato dall'articolo 28, comma 1, della legge numero 689/1981, in forza del quale il diritto a riscuotere le somme si prescrive in cinque anni dal giorno in cui la violazione è stata commessa.

Come ricordato dal Giudice di pace, "siffatto termine è applicabile ove si riferisca a cartelle esattoriali dovendosi seguire esclusivamente la natura del tributo".


Si ringrazia il Consulente Tecnico Investigativo Giorgio Marcon per la cortese segnalazione

Data: 10/10/2018 07:30:00
Autore: Valeria Zeppilli