Licenziamento: giusta causa e giustificato motivo
di Antonio Pagano - Spesso i datori di lavoro intimano il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo.
Giusta causa
L'articolo 2119 del c.c regola il recesso per giusta causa al fine di limitare il potere di recesso individuando dei comportamenti idonei a legittimare il licenziamento del lavoratore.Con il termine giusta causa si indica quel comportamento lesivo ed oltraggioso del lavoratore idoneo a legittimare la cessazione del rapporto di lavoro con effetto immediato. Se il comportamento del lavoratore ha raggiunto la soglia di gravità tale il datore può intimare la giusta causa senza obbligo di preavviso, ponendo fine a quello che il contratto di lavoro. Tale disciplina si applica anche al contratto di lavoro a tempo determinato purché alla base ci sia sempre un comportamento che non consenta più la prosecuzione del lavoro e quindi il rapporto tra datore di lavoro e lavoratore. Il giudice può rilevare la giusta causa di licenziamento di un dipendente secondo la giurisprudenza cioè quando viene accertato in modo concreto e non come fatto astratto, la mancata dimostrazione di una giusta causa farà in modo che il lavoratore sia reintegrato come prevedeva l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, modificato dalla legge 92/2012 (Riforma Fornero) e dal Jobs Act. La giusta causa può essere intimata per tanti motivi tra cui una violazione del patto di non concorrenza, in caso di assenza del lavoratore in seguito ad una visita medica fiscale, in caso di un dipendente che sottrae beni all'azienda, in caso di falso infortunio e falsa malattia comune e di rifiuto ingiustificato del lavoratore ad eseguire la propria prestazione. Ma ci sono dei casi in cui non può essere intimata la giusta causa in caso : di trasferimento d'azienda, di fallimento dell'imprenditore, di cessione dell'azienda.
Giustificato motivo
Autore: Antonio Pagano