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Niente risarcimento a chi muore perché fuma troppo

La condotta negligente del fumatore che si espone ai rischi dell'abuso di nicotina è idonea a interrompere il nesso causale tra il comportamento del produttore delle sigarette e il danno da fumo


di Valeria Zeppilli – Nel respingere il ricorso della vedova di un fumatore, la Corte di cassazione, con la sentenza numero 25161/2018 qui sotto allegata, ha di fatto confermato un importante principio: i parenti di chi muore in conseguenza di un tumore causato dal fumo non possono chiedere il risarcimento del danno a chi produce e commercializza le sigarette utilizzate dalla vittima.

Restano in sostanza ferme le statuizioni del giudice del merito, che vale la pena evidenziare.

Condotta negligente del fumatore

La Corte territoriale, innanzitutto, aveva ritenuto che la condotta negligente del fumatore, che si espone volontariamente ai rischi dell'abuso di nicotina, costituisce un fattore idoneo a interrompere il nesso causale tra il comportamento del produttore delle sigarette e il danno da fumo.

Per il giudice, se il produttore avesse informato il consumatore sui rischi del fumo, non era comunque possibile affermare con quasi assoluta certezza che l'evento non si sarebbe verificato.

Sono quindi cadute nel vuoto, sia in sede di merito che in sede di legittimità, le pretese della vedova di far dichiarare che se il consumatore di sigarette, in ossequio al principio di autoresponsabilità, deve astenersi da un uso smodato del tabacco, il produttore deve comunque informare il consumatore sui rischi derivanti dall'abuso di fumo.

Niente colpa del produttore

Peraltro, l'esclusione di responsabilità di cui all'articolo 2043 del codice civile in capo al produttore di sigarette era stata affermata dalla Corte d'appello non solo per il difetto del nesso di causa, ma anche per difetto di prova della colpa.

La circostanza che la donna, dinanzi alla Cassazione, ha censurato solo il primo aspetto senza dire nulla in ordine al secondo non la ha aiutata a ottenere una pronuncia più favorevole: l'accoglimento delle sue doglianze non avrebbe comunque potuto condurre alla cassazione della sentenza impugnata, perché la seconda ratio decidendi era idonea, anche da sola, a sorreggerne le motivazioni.

Data: 13/10/2018 21:00:00
Autore: Valeria Zeppilli