Il patto di conglobamento
di Valeria Zeppilli – Il patto di conglobamento è quell'accordo che prevede che tutti i compensi per prestazioni ulteriori rispetto a quelli ordinari siano corrisposti in maniera unitaria. Possono essere conglobati, ad esempio, lo straordinario, il t.f.r., la tredicesima mensilità e quanto eventualmente dovuto per lavoro festivo.
In buona sostanza, i patti di conglobamento prevedono delle forfettizzazioni di determinate voci retributive in elementi retributivi ulteriori rispetto alla paga base.
Indice:
- La legittimità del patto di conglobamento
- Non serve specificare gli importi degli istituti conglobati
- La prova del patto di conglobamento
- Patto di conglobamento: fac-simile
La legittimità del patto di conglobamento
Come più volte specificato dalla giurisprudenza di legittimità, tuttavia, il patto di conglobamento è sottoposto a uno specifico presupposto di validità: dalla pattuizione devono evincersi gli specifici titoli cui il compenso è riferibile (Cass. n. 16710/2014, Cass. n. 8097/2002, Cass. n. 10395/1998, Cass. n. 7696/1996). Solo in tal modo, infatti, può essere superata la presunzione che il compenso convenuto è il corrispettivo della sola prestazione ordinaria ed è possibile controllare, quindi, che al lavoratore siano riconosciuti i diritti che gli spettano inderogabilmente o per contratto.
Non serve specificare gli importi degli istituti conglobati
Il principio di recente è stato ribadito anche dalla sentenza numero 25734/2018 della Corte di cassazione (qui sotto allegata), che ha sottolineato che in capo al datore di lavoro sussiste un obbligo preciso di imputare le somme erogate al lavoratore e che deve presumersi che il compenso corrisposto al proprio dipendente riguardi la sola prestazione ordinaria, a meno che non vi sia una specificazione su diversi titoli.
Nella medesima pronuncia i giudici hanno precisato anche un'ulteriore cosa fondamentale, già sancita nelle sentenze numero 1644/2018 e numero 8255/2010, ovverosia che, posto quanto appena detto, non è necessario specificare anche gli importi corrispondenti ai singoli istituti conglobati.
La prova del patto di conglobamento
Quando viene stipulato un patto di conglobamento e si rende necessario superare la presunzione di riferibilità delle somme erogate alla sola prestazione ordinaria, l'onere di allegare e dimostrare il patto incombe sul datore di lavoro. Il lavoratore, infatti, può avvalersi della presunzione senza dover fornire ulteriori elementi probatori a riguardo.
Sul prestatore di lavoro, invece, grava l'onere di dimostrare che siano state svolte (e debbano quindi essere riconosciute) prestazioni ulteriori rispetto alla quantificazione fatta nel forfait, in caso ad esempio di lavoro straordinario.
Patto di conglobamento: fac-simile
Qui di seguito si riporta un modello che può essere utilizzato per stipulare un patto di conglobamento.
Patto di conglobamento
_______ con sede a __________ via ________ n. ____ (p.iva: ___________)
- datore di lavoro -
e
__________ nato a _____________ il ____________ e residente in ____________ via ___________ n. ___ (c.f.: ___________________)
- lavoratore -
convengono e stipulano quanto seguendo
- il sig. ___________ e l'azienda _______ hanno in essere un rapporto di lavoro subordinato _________ (caratteristiche), con decorrenza ________
- il sig. ___________ è inquadrato con le seguenti mansioni: _______________ e percepisce la seguente retribuzione mensile base: ______________
- nella somma che l'azienda _______________ corrisponde mensilmente al sig. ______________ sono conglobati i seguenti ulteriori compensi:
- Euro ________ mensili a titolo di retribuzione feriale
- Euro ________ mensili a titolo di straordinario
- Euro ________ mensili a titolo di tredicesima mensilità
- …
- la retribuzione mensile che l'azienda _______ corrisponde al sig. ________ sarà pertanto pari a Euro _______________.
Luogo, data ____________
Firma datore di lavoro ____________
Firma lavoratore ____________
Data: 17/10/2018 12:00:00Autore: Valeria Zeppilli