Gratuito patrocinio: non rileva l'ignoranza ai fini del reato
di Annamaria Villafrate: nella sentenza n. 46398/2018 (sotto allegata) la Corte di Cassazione precisa che, ai fini della configurabilità del reato sanzionato (con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309,87 a euro 1.549,37) dall'art 95 Dpr 115/2002, non rileva l'ignoranza incolpevole poiché gli articoli 76 e 79, che stabiliscono le condizioni di ammissione al gratuito patrocinio e il contenuto dell'istanza, sono da considerarsi a tutti gli effetti norme penali.
La vicenda processuale
L'imputato impugna la sentenza del Tribunale di Palmi, che ha rideterminato la pena in un anno di reclusione e in € 400 di multa per il reato di cui all'art. 95 Dpr 115/2002, per aver esposto dati reddituali falsi nell'istanza per l'ammissione al gratuito patrocinio, previo assorbimento della tentata truffa.
Non rileva l'ignoranza incolpevole per il reato art. 95 Drp 115/2002
Senza dilungarci su tutti gli aspetti della sentenza n. 46398/2018, che ha accolto il ricorso dell'imputato, poiché il giudice territoriale ha omesso di considerare "che una verifica meramente cartolare delle entrate dei congiunti conviventi nel periodo fiscale di riferimento non avrebbe consentito al ricorrente di acquisire contezza e quindi di riportare una tale voce reddituale", giova mettere in evidenza in questa sede la seguente conclusione della Corte, ossia che la responsabilità per il reato di cui all'art. 95 Dpr 115/2002 non discende dalla conoscenza e dalla consapevolezza delle conseguenze penali derivanti dalle false informazioni contenute nella dichiarazione resa per ottenere l'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio. Questo perché l'art. 76 del Dpr, che indica le condizioni per l'ammissione al patrocinio e l'art. 79, che stabilisce il contenuto dell'istanza, entrambi richiamati dall'art. 95, che sanziona "la falsità o le omissioni nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, nelle dichiarazioni, nelle indicazioni e nelle comunicazioni previste dall'articolo 79, comma 1, lettere b), c) e d)", sono da considerarsi norme penali a tutte gli effetti per le quali non rileva l'ignoranza incolpevole.
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Data: 18/10/2018 06:00:00Autore: Annamaria Villafrate