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Rottamazione-ter: come funziona?

La rottamazione ter permette la definizione agevolata dei debiti con il fisco senza dover pagare sanzioni e interessi di mora


Rottamazione-ter disciplina

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La rottamazione-ter, ossia la terza edizione della rottamazione delle cartelle esattoriali, è il sistema di definizione agevolata introdotto dal decreto fiscale n. 119/2018 e confermato dalla legge di bilancio 2019 n. 136/2018.

Essa segue le due precedenti edizioni (disciplinate dall'art. 6 del decreto-legge n.193/2016 e dall'art. 1 del D.L. n. 148/2017), ma prevede condizioni più favorevoli.

Cartelle che si possono rottamare

La rottamazione ter prevede la possibilità di definire in modo agevolato i carichi affidati all’Agente della riscossione, per tutti coloro che hanno uno o più debiti con l'Agenzia delle entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.

Con questa definizione si possono estinguere i debiti iscritti a ruolo contenuti nelle cartelle di pagamento, attraverso il versamento delle somme dovute senza dover però corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora.

Le rate della rottamazione ter

Al debitore, in base a quanto sancito dal decreto fiscale n. 119/2018, è stata data la possibilità di effettuare il pagamento delle somme in un'unica soluzione o in 18 rate di pari importo spalmate in un periodo di 5 anni.

Il saldo e stralcio

Sempre nel 2018, la legge n. 145/2018 ha introdotto il “Saldo e stralcio” per i debiti di importo residuo, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, sebbene riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di agevolazione. Per questi debiti l'annullamento è automatico.

Come funziona la rottamazione-ter

La rottamazione ter ha previsto la possibilità di estinguere i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 con il pagamento del capitale e degli interessi iscritti a ruolo (nonché dell'aggio, dei diritti di notifica della cartella di pagamento e delle spese esecutive eventualmente maturate), senza versare le sanzioni incluse negli stessi carichi, gli interessi di mora e le cosiddette "sanzioni civili", accessorie ai crediti di natura previdenziale.

Adesione alla rottamazione-ter

Per aderire alla rottamazione-ter, il debitore doveva presentare, entro il 30 aprile 2019, una dichiarazione all'agente della riscossione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente aveva pubblicato sul proprio sito internet.

Nella dichiarazione doveva essere indicato il numero di rate prescelto per l'eventuale pagamento dilazionato e il debitore doveva assumere l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti relativi ai carichi che intendeva definire. Tali giudizi venivano sospesi dal giudice, fino al pagamento di quanto dovuto, dietro presentazione di copia della stessa dichiarazione.

Il giudizio si sarebbe quindi estinto, a seguito della produzione, a cura di una delle parti, della documentazione attestante i versamenti eseguiti per perfezionare la definizione. Se, invece, le somme dovute non risultavano integralmente pagate (con pregiudizio del perfezionamento della definizione), la sospensione del giudizio veniva revocata dal giudice su istanza di una delle predette parti. Le dichiarazioni già presentate potevano essere integrate entro il 30 aprile 2019.

Esclusioni dalla rottamazione ter

Dalla definizione sono stati esclusi i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:

Per le multe stradali, ovvero le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, la rottamazione-ter è stata resa possibile, ma con il solo condono degli interessi previsti dalla legge.

Effetti della definizione ter

La presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione determinava la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza e degli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di tale presentazione.

Inoltre, l'adesione determinava anche l'inibizione all'iscrizione di nuovi fermi amministrativi e ipoteche, con salvezza di quelli già iscritti alla predetta data e il divieto di avviare nuove procedure esecutive, nonché di proseguire quelle già avviate in precedenza, a meno che non si era già tenuto il primo incanto con esito positivo.

Il debitore, inoltre, veniva ritenuto in condizione di "non inadempienza" (e, perciò, di "regolarità") nell'ambito della procedura di erogazione dei rimborsi d'imposta ex art. 28-ter del d.P.R. n. 602/1973, nonché ai fini della verifica della morosità da ruolo, per un importo superiore a 5.000,00 euro, all'atto del pagamento, da parte delle Pubbliche Amministrazioni e delle società a totale partecipazione pubblica, di somme di ammontare pari almeno allo stesso importo.

Apertura a chi aveva aderito a precedenti rottamazioni

La definizione con la rottamazione-ter è stata ammessa anche per i debiti relativi ai carichi già oggetto di precedenti dichiarazioni rese ai sensi della prima rottamazione (D.L. 193/2016) per le quali il debitore non ha perfezionato la definizione con l'integrale, tempestivo pagamento delle somme dovute a tal fine.

Alla nuova procedura di rottamazione sono stati ammessi anche i soggetti che, dopo aver aderito a quella prevista dal D.L. n. 148/2017, non hanno provveduto al pagamento, entro la data prevista, di tutte le rate dei vecchi piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016 scadute al 31 dicembre 2016.

Nella definizione agevolata sono stati ricompresi, infine, anche i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione rientranti nei procedimenti avviati a seguito di istanze presentate dai debitori ai sensi del capo II, sez. prima, della legge n. 3/2012 (avente ad oggetto l'accordo di composizione della crisi e il piano del consumatore), con la possibilità di provvedere al pagamento del debito, anche falcidiato, nelle modalità e nei tempi previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

Riapertura dei termini rottamazione-ter

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La riapertura dei termini della rottamazione ter è avvenuta in virtù del Dl n. 34/2019, noto come “Decreto Crescita”, che ha fissato la scadenza per presentare la domanda di adesione al 31 luglio 2019. Tale agevolazione ha interessato però solo i debiti non ricompresi nelle dichiarazioni di adesione alla “Rottamazione-ter” già presentate entro il 30 aprile 2019.

Il decreto n. 124/2019 all'art. 37 ha disposto la riapertura del termine di pagamento della prima rata della definizione agevolata di cui all’articolo 3 del decreto-legge n. 119/ 2018, disponendo che la scadenza di pagamento del 31 luglio 2019 (prevista dall’articolo 3, comma 2, lettere a) e b) , 21, 22, 23 e 24, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136), è fissata al 30 novembre 2019.

Rottamazione-ter: proroga 2020

Durante la pandemia, il decreto rilancio n. 34/2020 ha stabilito che, per quanto riguarda i contribuenti in regola con il pagamento delle rate scadute nell’anno 2019 della “Rottamazione-ter”, del “Saldo e stralcio” e della “Definizione agevolata delle risorse UE”, il mancato, insufficiente o tardivo pagamento delle rate da corrispondere nel 2020 non avrebbe provocato la perdita dei benefici delle misure agevolate, se il debitore avesse provveduto all’integrale pagamento entro il 10 dicembre 2020, in relazione al quale però non sono applicabili i cinque giorni di tolleranza previsti dal DL n. 119/2018.

Rottamazione-ter: proroga 2021

Il decreto ristori n. 137/2020 in seguito ha introdotto alcune novità in materia di riscossione, per dare ai contribuenti maggiore flessibilità nei pagamenti a causa del protrarsi dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Il Ristori ha spostato al 1° marzo 2021 il termine “ultimo” per il pagamento delle rate 2020 della Definizione agevolata "Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e “Definizione agevolata delle risorse UE”.
Per i contribuenti in regola con il pagamento delle rate 2019, il mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate in scadenza 2020, si è deciso di non far perdere loro i benefici della definizione agevolata in caso di pagamento integrale del dovuto entro il 1° marzo 2021.
Pagamento per il quale non è stato previsto il beneficio dei cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018.

Nuove scadenze 2020 e 2021

Il “Decreto Sostegni-bis” n. 73/2021 convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021, ha fissato nuovi termini entro i quali poter effettuare il pagamento delle rate 2020 e 2021 anche della definizione agevolata della Rottamazione ter

  • 31 luglio 2021, per la rata in scadenza il 28 febbraio 2020;
  • 31 agosto 2021, per la rata in scadenza il 31 maggio 2020;
  • 30 settembre 2021, per la rata in scadenza il 31 luglio 2020;
  • 31 ottobre 2021, per la rata in scadenza il 30 novembre 2020.

Differimento poi al 30 novembre 2021 del termine “ultimo” per il pagamento delle rate in scadenza nel 2021 e relative alla "Rottamazione-ter” fissato al 30 novembre 2021, entro il quale si è stabilito il versamento:

  • delle rate della “Rottamazione-ter” scadute il 28 febbraio, il 31 maggio e il 31 luglio 2021;
  • della quarta rata in scadenza nell’anno 2021 della "Rottamazione-ter”.

Il “Decreto Fiscale” n. 146/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 215/2021, ha poi fissato nuovi termini per il pagamento di cartelle, rateizzazioni e per il versamento delle rate 2020 e 2021 della Definizione agevolata. In pratica si è stabilito che i contribuenti che non hanno corrisposto le rate 2020 e 2021 della «Rottamazione-ter», sono riammessi ai benefici della Definizione agevolata pagando le somme dovute entro il 9 dicembre con ammissione dei 5 gioirni di tolleranza, con tempo quindi fino al 14 dicembre 2021.

Il “Decreto Sostegni” 41/2021 ha previsto poi lo “Stralcio” dei debiti di importo residuo fino a 5 mila euro, per i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. In questo modo sono annullati i debiti che, alla data di entrata in vigore del “Decreto Sostegni”, hanno importo residuo fino a 5 mila euro, importo che comprende capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.

Rottamazione-ter 2022

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Per potere conservare i benefici della rottamazione ter, i contribuenti che entro il 14 dicembre 2021 (termine “ultimo” Decreto Fiscale n. 146/2021) hanno pagato le rate dovute per il 2020 e il 2021, devono eseguire i pagamenti in base alle scadenze contenute nella “Comunicazione delle somme dovute” ossia quelle previste dal DLn. 119/2018 per la “Rottamazione-ter”:

  • 28 febbraio;
  • 31 maggio;
  • 31 luglio;
  • 30 novembre.

Termini di versamento per i quali però sono contemplati 5 giorni di tolleranza, per cui il termine ultimo relativo alla rata in scadenza il 28 febbraio, è quello del 7 marzo 2022.

Data: 12/03/2022 07:00:00
Autore: Lucia Izzo