Rottamazione-ter: come funziona?
- Rottamazione-ter disciplina
- Riapertura dei termini rottamazione-ter
- Rottamazione-ter 2022
- Quando finisce la rottamazione ter?
Rottamazione-ter disciplina
Essa segue le due precedenti edizioni (disciplinate dall'art. 6 del decreto-legge n.193/2016 e dall'art. 1 del D.L. n. 148/2017), ma prevede condizioni più favorevoli.
Cartelle che si possono rottamare
La rottamazione ter prevede la possibilità di definire in modo agevolato i carichi affidati all’Agente della riscossione, per tutti coloro che hanno uno o più debiti con l'Agenzia delle entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.
Con questa definizione si possono estinguere i debiti iscritti a ruolo contenuti nelle cartelle di pagamento, attraverso il versamento delle somme dovute senza dover però corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora.
Le rate della rottamazione ter
Al debitore, in base a quanto sancito dal decreto fiscale n. 119/2018, è stata data la possibilità di effettuare il pagamento delle somme in un'unica soluzione o in 18 rate di pari importo spalmate in un periodo di 5 anni.
Il saldo e stralcio
Sempre nel 2018, la legge n. 145/2018 ha introdotto il “Saldo e stralcio” per i debiti di importo residuo, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, sebbene riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di agevolazione. Per questi debiti l'annullamento è automatico.
Come funziona la rottamazione-ter
La rottamazione ter ha previsto la possibilità di estinguere i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 con il pagamento del capitale e degli interessi iscritti a ruolo (nonché dell'aggio, dei diritti di notifica della cartella di pagamento e delle spese esecutive eventualmente maturate), senza versare le sanzioni incluse negli stessi carichi, gli interessi di mora e le cosiddette "sanzioni civili", accessorie ai crediti di natura previdenziale.
Adesione alla rottamazione-ter
Per aderire alla rottamazione-ter, il debitore doveva presentare, entro il 30 aprile 2019, una dichiarazione all'agente della riscossione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente aveva pubblicato sul proprio sito internet.
Nella dichiarazione doveva essere indicato il numero di rate prescelto per l'eventuale pagamento dilazionato e il debitore doveva assumere l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti relativi ai carichi che intendeva definire. Tali giudizi venivano sospesi dal giudice, fino al pagamento di quanto dovuto, dietro presentazione di copia della stessa dichiarazione.
Il giudizio si sarebbe quindi estinto, a seguito della produzione, a cura di una delle parti, della documentazione attestante i versamenti eseguiti per perfezionare la definizione. Se, invece, le somme dovute non risultavano integralmente pagate (con pregiudizio del perfezionamento della definizione), la sospensione del giudizio veniva revocata dal giudice su istanza di una delle predette parti. Le dichiarazioni già presentate potevano essere integrate entro il 30 aprile 2019.
Esclusioni dalla rottamazione ter
Dalla definizione sono stati esclusi i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:
- le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;
- i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
- le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.
Per le multe stradali, ovvero le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, la rottamazione-ter è stata resa possibile, ma con il solo condono degli interessi previsti dalla legge.
Effetti della definizione ter
La presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione determinava la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza e degli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di tale presentazione.
Inoltre, l'adesione determinava anche l'inibizione all'iscrizione di nuovi fermi amministrativi e ipoteche, con salvezza di quelli già iscritti alla predetta data e il divieto di avviare nuove procedure esecutive, nonché di proseguire quelle già avviate in precedenza, a meno che non si era già tenuto il primo incanto con esito positivo.
Il debitore, inoltre, veniva ritenuto in condizione di "non inadempienza" (e, perciò, di "regolarità") nell'ambito della procedura di erogazione dei rimborsi d'imposta ex art. 28-ter del d.P.R. n. 602/1973, nonché ai fini della verifica della morosità da ruolo, per un importo superiore a 5.000,00 euro, all'atto del pagamento, da parte delle Pubbliche Amministrazioni e delle società a totale partecipazione pubblica, di somme di ammontare pari almeno allo stesso importo.
Apertura a chi aveva aderito a precedenti rottamazioni
La definizione con la rottamazione-ter è stata ammessa anche per i debiti relativi ai carichi già oggetto di precedenti dichiarazioni rese ai sensi della prima rottamazione (D.L. 193/2016) per le quali il debitore non ha perfezionato la definizione con l'integrale, tempestivo pagamento delle somme dovute a tal fine.
Alla nuova procedura di rottamazione sono stati ammessi anche i soggetti che, dopo aver aderito a quella prevista dal D.L. n. 148/2017, non hanno provveduto al pagamento, entro la data prevista, di tutte le rate dei vecchi piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016 scadute al 31 dicembre 2016.
Nella definizione agevolata sono stati ricompresi, infine, anche i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione rientranti nei procedimenti avviati a seguito di istanze presentate dai debitori ai sensi del capo II, sez. prima, della legge n. 3/2012 (avente ad oggetto l'accordo di composizione della crisi e il piano del consumatore), con la possibilità di provvedere al pagamento del debito, anche falcidiato, nelle modalità e nei tempi previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.
Riapertura dei termini rottamazione-ter
Il decreto n. 124/2019 all'art. 37 ha disposto la riapertura del termine di pagamento della prima rata della definizione agevolata di cui all’articolo 3 del decreto-legge n. 119/ 2018, disponendo che la scadenza di pagamento del 31 luglio 2019 (prevista dall’articolo 3, comma 2, lettere a) e b) , 21, 22, 23 e 24, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136), è fissata al 30 novembre 2019.
Rottamazione-ter: proroga 2020
Rottamazione-ter: proroga 2021
Nuove scadenze 2020 e 2021
Il “Decreto Sostegni-bis” n. 73/2021 convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021, ha fissato nuovi termini entro i quali poter effettuare il pagamento delle rate 2020 e 2021 anche della definizione agevolata della Rottamazione ter
- 31 luglio 2021, per la rata in scadenza il 28 febbraio 2020;
- 31 agosto 2021, per la rata in scadenza il 31 maggio 2020;
- 30 settembre 2021, per la rata in scadenza il 31 luglio 2020;
- 31 ottobre 2021, per la rata in scadenza il 30 novembre 2020.
Differimento poi al 30 novembre 2021 del termine “ultimo” per il pagamento delle rate in scadenza nel 2021 e relative alla "Rottamazione-ter” fissato al 30 novembre 2021, entro il quale si è stabilito il versamento:
- delle rate della “Rottamazione-ter” scadute il 28 febbraio, il 31 maggio e il 31 luglio 2021;
- della quarta rata in scadenza nell’anno 2021 della "Rottamazione-ter”.
Il “Decreto Fiscale” n. 146/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 215/2021, ha poi fissato nuovi termini per il pagamento di cartelle, rateizzazioni e per il versamento delle rate 2020 e 2021 della Definizione agevolata. In pratica si è stabilito che i contribuenti che non hanno corrisposto le rate 2020 e 2021 della «Rottamazione-ter», sono riammessi ai benefici della Definizione agevolata pagando le somme dovute entro il 9 dicembre con ammissione dei 5 gioirni di tolleranza, con tempo quindi fino al 14 dicembre 2021.
Il “Decreto Sostegni” 41/2021 ha previsto poi lo “Stralcio” dei debiti di importo residuo fino a 5 mila euro, per i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. In questo modo sono annullati i debiti che, alla data di entrata in vigore del “Decreto Sostegni”, hanno importo residuo fino a 5 mila euro, importo che comprende capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.
Rottamazione-ter 2022
Per potere conservare i benefici della rottamazione ter, i contribuenti che entro il 14 dicembre 2021 (termine “ultimo” Decreto Fiscale n. 146/2021) hanno pagato le rate dovute per il 2020 e il 2021, devono eseguire i pagamenti in base alle scadenze contenute nella “Comunicazione delle somme dovute” ossia quelle previste dal DLn. 119/2018 per la “Rottamazione-ter”:
- 28 febbraio;
- 31 maggio;
- 31 luglio;
- 30 novembre.
Termini di versamento per i quali però sono contemplati 5 giorni di tolleranza, per cui il termine ultimo relativo alla rata in scadenza il 28 febbraio, è quello del 7 marzo 2022.
Data: 12/03/2022 07:00:00Autore: Lucia Izzo