Affidabilità nell'uso di armi: una querela la compromette?
Avv. Francesco Pandolfi - Siamo in materia di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia.
- Affidabilità nell'uso di armi: carenza di istruttoria amministrativa
- Affidabilità nell'uso di armi confermata per decenni
- Affidabilità nell'uso di armi: circostanze sopravvenute
- Affidabilità nell'uso di armi: la potenziale aggressività
- Affidabilità nell'uso di armi: in pratica
Affidabilità nell'uso di armi: carenza di istruttoria amministrativa
Affidabilità nell'uso di armi confermata per decenni
Una valutazione così complessa e delicata è chiaro che non può essere circoscritta alla "querela". Altri elementi concorrono alla formazione dell'immagine tipo della persona affidabile in fatto di armi come, ad esempio, la sua incensuratezza, l'assenza di carichi pendenti, il possesso della licenza di caccia da decenni senza alcuna soluzione di continuità.
Affidabilità nell'uso di armi: circostanze sopravvenute
Il rinnovo dell'autorizzazione di polizia in materia di armi è certamente legato ad una valutazione di perdurante affidabilità, rispetto a quella apprezzata in passato in occasione dell'esito positivo della precedente richiesta.
Se questo giudizio deve cambiare, il cambiamento può derivare solo da circostanze sopravvenute rispetto all'ultimo provvedimento, oppure rispetto a fatti specifici anche antecedenti ma di cui non si era avuta notizia all'epoca.
In linea di massima è vero che la Questura può sviluppare una sua autonoma valutazione amministrativa della singola vicenda, al di là delle componenti penali, per cui anche la remissione di una querela non elimina quella valutazione.
Ma il giudizio che se ne ricava deve essere ancorato ad una reale valutazione dell'episodio oggetto di querela, proprio per verificare se esso abbia o meno un'influenza sull'affidabilità del richiedente il rinnovo del porto d'armi ad uso caccia.
Affidabilità nell'uso di armi: la potenziale aggressività
Nel caso giudiziario preso ad esempio, la Questura commette due errori.
Il primo errore: ritiene che la querela sia sintomatica di circostanze dove si è manifestata una palese aggressività del soggetto. Vero, ma solo in teoria: la realtà invece dice che non c'è stato alcun accertamento processuale dei fatti raccontati in querela, tanto è vero che vi è stata la remissione e, dunque, l'attività processuale ad un certo punto si è fermata.
Il secondo errore: addirittura si spinge a teorizzare, in punto di diritto, che se il giudice avesse ritenuto che il ricorrente non aveva commesso alcuna minaccia, avrebbe dovuto trasmettere in Procura gli atti nei confronti del querelante per calunnia. Falso, in quanto la remissione della querela non consente alcun accertamento del fatto e, quindi, rende inconfigurabile la calunnia, che presuppone la falsità della denuncia del querelante per colpire il ricorrente pur sapendolo innocente.
Affidabilità nell'uso di armi: in pratica
Il caso commentato è utile per una generalità di situazioni analoghe.
Nell'esempio, la persona interessata è un anziano signore titolare dell'autorizzazione da moltissimi anni, che non ha mai causato problemi a nessuno, ne ha mai dato adito ad un rilievo penale o di polizia.
Più in generale: il giudizio di inaffidabilità assegnato in quel modo è sbagliato, per cui in questi casi è corretto ricorrere al Tar. Magari anche segnalando la favorevole sentenza n. 744/18.
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Data: 21/10/2018 12:00:00Autore: Francesco Pandolfi