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Il trasferimento temporaneo del dipendente pubblico

Le amministrazioni rigettano spesso le domande di assegnazione temporanea proposte ai sensi dell'art. 42 bis d. lgs. 151/01, ma altrettanto spesso i rigetti si possono annullare


Avv. Francesco Pandolfi - In materia di assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche, l'art. 42 bis d.lgs. 151/01 stabilisce che il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 co. 2 del d. lgs. 165/01 può essere assegnato, su richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione.
L'eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali.

L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda.
Il posto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile ai fini di una nuova assunzione.
Indice:

Art. 42-bis: a chi si applica?

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I principi espressi nell'art. 42 bis d. lgs. 151/01 hanno una valenza particolare e si applicano in generale a tutto il pubblico impiego.
Qualche anno fa si discuteva se la disposizione si potesse applicare anche alle forze armate e alle forze di polizia.

Il Consiglio di Stato ha risolto il problema anche alla luce delle previsioni normative introdotte dall'art. 1498 del Codice dell'ordinamento militare (d. lgs. 66/2010, dove si prevede che al personale militare femminile e maschile si applica, tenendo conto del particolare stato rivestito, la normativa vigente per il personale della p.a. in materia di maternità e paternità), concludendo che la norma ha una portata ampia e generale applicabile a tutto il pubblico impiego.
Da tanto si ricava che il beneficio della temporanea assegnazione non è riservato solo al personale civile dipendente delle p.a. di cui all'art. 1 co. 2 d.lgs. 165/01 con figli di età inferiore a tre anni, ma è applicabile anche al personale militare e delle forze di polizia con identico carico familiare.

Assegnazione temporanea lavoratore: qual è il suo scopo?

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La norma utilizza una nozione ampia di dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 co. 2 d. lgs. 165/01.
La portata induce a ritenere compresi nel suo campo di applicazione anche il personale in regime di diritto pubblico in quanto titolare di un rapporto di lavoro alle dipendenze di una delle amministrazioni in elenco, anche se organizzato in modo peculiare.
Lo scopo della disposizione è proteggere valori di rilievo costituzionale, quali la cura del minore e la tutela della famiglia; pertanto l'eventuale dissenso va motivato e circoscritto a casi o esigenze eccezionali.
Su questo specifico aspetto è intervenuta la novella normativa data con l'art. 14 co. 7 l. 124/15.

Art. 42-bis: cosa non impedisce il beneficio?

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Il beneficio dell'assegnazione temporanea non può essere condizionato dalle ordinarie esigenze di servizio.
Le ordinarie esigenze di servizio, dovute alla diminuzione dell'organico in caso di trasferimento, non possono costituire motivi ostativi al riconoscimento del beneficio così come regolamentato dalla disposizione introdotta dal Legislatore a tutela dei minori: l'amministrazione può sopperire a queste carenze mediante altri istituti.
Spesso sui dinieghi amministrativi si legge la pseudo motivazione, sistematicamente contestata nei ricorsi, riferita proprio alle "ordinarie esigenze di servizio".

Art. 42-bis: un caso pratico

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Per avere un caso pratico da esaminare e consultare, si riporta la sintesi della sentenza n. 1151/2018 del Tar Campania Sesta Sezione, pubblicata il 21.02.2018 e non appellata.
In questo caso il ricorrente è un appartenente all'Arma dei Carabinieri, che chiede l'annullamento del provvedimento del Comando Generale con il quale, per l'ennesima volta, gli è stata rigettata la propria istanza formulata ai sensi dell'art. 42 bis d. lgs. 151/01.

Il Vice Brigadiere ha due gemelli e chiede l'assegnazione temporanea presso un qualsiasi Comando dei Carabinieri in Legione distante meno di 15 km dal comune di residenza.
Il ricorso viene accolto.
Il primo requisito viene subito individuato e soddisfatto: in alcune stazioni della regione che interessa esiste il posto in organico nel corrispondente ruolo ricoperto dal ricorrente.
Per quanto riguarda la situazione dell'organico nella sede di provenienza, l'amministrazione non può negare il beneficio per le esigenze di organico e di servizio del Comando di appartenenza, dal momento che la compromissione dell'assetto organizzativo e funzionale derivante dal trasferimento non è motivata.

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Data: 24/10/2018 11:00:00
Autore: Francesco Pandolfi