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Obblighi di assistenza familiare: quando non c'è reato

I mezzi di sussistenza in penale, nell'ambito del più generale tema della violazione degli obblighi di assistenza familiare, sono diversi dall'assegno di mantenimento civile


Avv. Francesco Pandolfi - Una o più liti tra marito e moglie, poi la separazione e il divorzio; il travaglio che accompagna una vicenda di questo tipo si può facilmente immaginare.
Tante volte non è semplice uscire indenni dalla vicenda giudiziaria che viene innescata dai coniugi per porre fine alla loro relazione.

Le questioni da affrontare sono diverse e delicate: tra queste c'è quella del mantenimento economico:

Obblighi di assistenza familiare: civile e penale

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Si tratta di vicende dove il civile si intreccia con il penale.
Abbiamo detto, nel prambolo, che tra le questioni da affrontare e risolvere c'è quella del mantenimento.
A prima vista, quando si parla di assegni divorzili, di mantenimento ed assistenza familiare, sembra che ci si riferisca ad un unico concetto relativo all'obbligo nel predetto mantenimento.
Le cose però sono un pò diverse e dipende da che punto di vista si osserva la vicenda, se cioè la si guarda da un punto di vista civilistico o penalistico.

Si perchè in tema di violazione degli obblighi di mantenimento familiare, l'espressione "mezzi di sussistenza" in penale (art. 570 co. 2 n. 2 codice penale) esprime un concetto diverso dall'assegno di mantenimento stabilito dal giudice civile, dal momento che nel settore penale importa solo ciò che è necessario per la sopravvivenza del familiare dell'obbligato, nello specifico momento storico in cui il fatto avviene.
Ebbene, la Quinta Sezione penale della Cassazione si è trovata ad affrontare una situazione di questo tipo con la sentenza n. 3831 del 25.01.2017.

Obblighi di assistenza familiare: il pensiero della Cassazione

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Nel corso della causa penale, qui presa come spunto per il commento, viene confermato in primo e in secondo grado il giudizio di responsabilità a carico del coniuge per i reati ex artt. 612/bis e 570 c.p.
In Cassazione le cose però cambiano un pò e si punta l'attenzione sulla situazione di indigenza dell'imputato.
La sentenza della Corte di Appello parla di una persona separata dalla moglie che ha sempre mantenuto verso di lei un atteggiamento ostile e controllante, inoltre di un marito che avrebbe fatto mancare i mezzi di sussistenza al figlio minore e alla donna, omettendo il versamento dell'assegno di mantenimento stabilito dal Giudice.
La sentenza della Cassazione penale è più orientata a fare chiarezza tra mezzo di sussistenza dall'assegno di mantenimento civilistico.

Obblighi di assistenza familiare: sussistenza e mantenimento

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Argomentando su questo tema e sempre per restare sull'esempio che proviene dalla pronuncia 3831/17, la Suprema Corte ritiene fondato il secondo motivo di ricorso.
Il ragionamento è il seguente.
Al marito viene contestato di aver fatto mancare i mezzi di sussistenza al figlio e alla moglie separata, omettendo il versamento dell'assegno divorzile.
A questo proposito, la Corte dice:
1) l'omessa somministrazione dei mezzi di sussistenza a danno di più soggetti conviventi nello stesso nucleo familiare non è un unico reato, ma più reati in concorso o in continuazione tra loro, dato che le condotte incriminate dal 2 comma tutelano, accanto all'unità familiare, anche specifici interessi economici dei singoli;

2) l'espressione mezzi di sussistenza di cui all'art. 570 comma 2 n. 2 restituisce un concetto diverso dall'assegno di mantenimento del giudice civile, essendo rilevante in materia penale solo ciò che è necessario per la sopravvivenza del familiare dell'obbligato nel momento in cui il fatto avviene;
3) per capire se c'è la violazione degli obblighi di assistenza familiare, bisogna verificare che la mancata corresponsione delle somme non sia per caso da attribuire ad uno stato di indigenza assoluta da parte dell'obbligato.

Obblighi di assistenza familiare: quando non c'è reato

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Nel caso in cui la mancata corresponsione delle somme dipende dallo stato di indigenza assoluta da parte dell'obbligato, ebbene tanto esclude il reato.
La situazione, in pratica, funziona da esimente, purché si tratti di una situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti.
In altri termini: è erronea l'eventuale sentenza, ad esempio di appello, che ravvisi la colpa dell'imputato nell'aver omesso il versamento dell'assegno divorzile senza interrogarsi sugli effetti della condotta e senza tenere conto della concreta capacità patrimoniale dell'imputato.

Nel caso che funge da esempio, questi aveva perso il lavoro ed era andato a vivere, come ospite, dalla madre e dalla sorella.
In conclusione, riassumendo:
a) nel caso della Cassazione n.3831, la sentenza di appello viene annullata limitatamente al reato ex art. 570 c.p., con rinvio per un nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di Appello;
b) in generale e per tutti i casi analoghi a quello commentato, l'indisponibilità effettiva e reiterata di mezzi economici esclude il reato per l'obbligato.

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Data: 23/10/2018 19:00:00
Autore: Francesco Pandolfi