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L'ammissione della Ctu è potere discrezionale del giudice

La decisione di non accogliere la richiesta di Ctu deve essere motivata dimostrando di poter risolvere adeguatamente i problemi tecnici connessi alla decisione


Avv. Paolo Accoti – Come è noto, allorquando l'organo giudicante ha necessità di risolvere questioni tecniche che esulano dalle proprie competente, ma ritenute comunque utili ai fini della decisione, ha la possibilità di farsi assistere da uno o più consulenti tecnici (art. 61 Cpc).

La consulenza tecnica d'ufficio può essere disposta d'ufficio dal Giudice ovvero richiesta dalle parti, in tal caso, tuttavia, la stessa non può sopperire ad eventuali carenze probatorie, il cui onere incombe esclusivamente sulle parti in causa.

La consulenza, in realtà, può essere ammessa solo quale ausilio per l'apprezzamento di quanto dedotto o eccepito ma, comunque, provato in corso di causa, ovvero per appurare circostanze conoscibili solo attraverso particolari cognizioni o con l'ausilio di peculiari strumenti tecnici.

Il parere formulato dal consulente tecnico, tuttavia, non risulta vincolante per il Giudice di merito, il quale, infatti, può certamente trascurare in tutto o in parte le osservazioni del C.T.U., con l'obbligo, tuttavia, di motivare congruamente le ragioni che lo hanno indotto a tralasciare le valutazioni del consulente nominato.

Analogo potere è conferito al giudicante in relazione all'ammissione o meno della consulenza tecnica d'ufficio richiesta da una o entrambe le parti in causa, fermo restando che, anche in questo caso, sullo stesso grava l'obbligo di adeguata motivazione con la quale il Giudice dimostri di poter dirimere la controversia risolvendo correttamente i problemi tecnici alla stessa eventualmente connessi, senza limitarsi a rigettare una tale richiesta adducendo la carenza di prova in relazione ai fatti che l'ausiliare del Giudice avrebbe potuto accertare.

In caso contrario la sentenza risulterebbe affetta da un grave vizio di motivazione.

Questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione, Sezione lavoro, con la sentenza n. 25851, pubblicata in data 16 ottobre 2018 (sotto allegata).

Il giudizio di merito

Un lavoratore evocava in giudizio (Rito Fornero) il proprio datore di lavoro al fine di sentire dichiarare illegittimità del licenziamento allo stesso comminato al culmine di un periodo di demansionamento, che gli aveva anche comportato dei danni alla salute.

La domanda veniva rigettata in primo grado con sentenza confermata in sede di reclamo dalla Corte d'Appello di L'Aquila.

Questa, in particolare, aveva escluso l'esistenza di un nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento dannoso subito dal lavoratore, oltre a ritenere comunque legittima la sanzione espulsiva allo stesso irrogata.

Avverso detta decisione propone ricorso per cassazione il lavoratore, lagnandosi, tra l'altro, della violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 Cc, per avere omesso la Corte territoriale di pronunciarsi in ordine alla richiesta di C.T.U. medico legale e di prova testimoniale dallo stesso avanzata.

Il giudizio di legittimità

La Suprema Corte nel ritenere il motivo inammissibile evidenzia come la stessa <<ha ripetutamente affermato che "La decisione di ricorrere o meno ad una consulenza tecnica d'ufficio costituisce un potere discrezionale del giudice, che, tuttavia, è tenuto a motivare adeguatamente il rigetto dell'istanza di ammissione proveniente da una delle parti, dimostrando di poter risolvere, sulla base di corretti criteri, i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione, senza potersi limitare a disattendere l'istanza sul presupposto della mancata prova dei fatti che la consulenza avrebbe potuto accertare. Pertanto, nelle controversie che, per il loro contenuto, richiedono si proceda ad un accertamento tecnico, il mancato espletamento di una consulenza medicolegale, specie a fronte di una domanda di parte in tal senso (nella specie, documentata attraverso l'allegazione di un certificato medico indicativo del nesso di causalità tra la sindrome depressiva lamentata e la condotta illecita del convenuto), costituisce una grave carenza nell'accertamento dei fatti da parte del giudice di merito, che si traduce in un vizio della motivazione della sentenza" (tra le altre Cass. n. 17399/2015).>>.

Nel caso concreto rileva come rispetto a tale assunto <<ed al necessario legame che deve prioritariamente sussistere tra accertamento tecnico e decisività dei risultati raggiunti, risulta quindi ininfluente e non decisivo, rispetto alla controversia, il richiesto accertamento medico legale diretto, si ricorda, a valutare le condizioni psico- patologiche in cui versava il ricorrente e la loro compatibilità con la presenza dello stesso sui terreni della madre.>>.

Ciò posto, conseguentemente, conclude ritenendo come <<ogni determinazione in tale senso, se pur positivamente conclusa, non avrebbe minimamente inciso sul presupposto inerente il nesso causale tra la denunciata patologia e la ragione lavorativa. Tale prioritario elemento, escluso dalla corte territoriale con motivazione adeguata e coerente, rendeva carente del requisito di decisività ogni ulteriore accertamento sulle condizioni psico fisiche del ricorrente e sulla compatibilità della presenza dello stesso in luoghi ed attività (terreni della madre) con lo stato di malattia in atto.>>.

Per le analoghe ragioni viene anche ritenuta ininfluente la chiesta prova testimoniale e, pertanto, rigetta il ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Data: 24/10/2018 10:00:00
Autore: Paolo Accoti