Corresponsione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria
Risulta che talune sedi provinciali e territoriali, in presenza di favorevoli deliberazioni adottate dai Comitati di Vigilanza dell'Istituto, non corrispondono d'ufficio
interessi legali e/o rivalutazione monetaria in favore dei ricorrenti, in considerazione che nulla viene indicato sulle deliberazioni stesse. Al riguardo, si precisa che, secondo un consolidato orientamento giurisdizionale, ?l'obbligazione pensionistica si sostanzia in un debito di valore che impone all'Istituto di liquidare rivalutazione monetaria ed
interessi legali d'ufficio, a prescindere dalla causa del ritardo, essendo completamente svincolati da ogni presupposto di colpa dell'ufficio liquidatore ed essendo dovuti per il solo fatto del mancato pagamento, alle singole scadenze, delle somme spettanti al pensionato?. LaPrevidenza.it, 07/05/2006
Inpdap, Nota operativa 26.4.2006 n° 29
Data: 15/05/2006
Autore: www.laprevidenza.it