Da gennaio sigarette (ancora) più care
di Annamaria Villafrate - Nelle ultime pagine della bozza della legge di bilancio 2019, sono previste diverse disposizioni in materia di entrate, che prevedono tributi più elevati su tabacchi e slot machine, ma anche aumenti delle imposte sostitutive e degli acconti dovuti dalle assicurazioni.
Vediamo insieme, quali sono gli aumenti più significativi della manovra:
- Aumentano le aliquote e le accise su sigarette e tabacchi
- Tasse più elevate sulle slot
- Più alta l'aliquota sostitutiva su terreni e titoli
- Sale l'acconto d'imposta sulle assicurazioni
Aumentano le aliquote e le accise su sigarette e tabacchi
Gli aumenti sui tabacchi lavorati sono piuttosto numerosi e complessi, tra cui quelli che incrementano le aliquote applicate ai seguenti prodotti:
- sigari: dal 23,00% si passa al 23,5%;
- sigaretti: dal 23,00% si passa al 23,50%;
- sigarette: dal 58,70% al 59,5%.
Nella prima parte della norma di bilancio, dedicata ai tabacchi lavorati, si prevede altresì che:
- Per le sigarette, l'ammontare dell'accisa e' costituito dalla somma dei seguenti elementi: un importo specifico fisso per unita' di prodotto, pari all'11% (non più 10) della somma dell'accisa globale e dell'imposta sul valore aggiunto calcolate con riferimento al -PMP-sigarette-
- L'accisa minima di cui all'articolo 14, n. 1, secondo periodo, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, e' pari a: a) euro 30 (non più 25) il chilogrammo convenzionale, per i tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera a), di peso superiore a 3 grammi (sigari).
- Euro 125 (non più 115) il chilogrammo per i tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera c), n. 1) (tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette).
- Per i tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera b) (sigarette), l'onere fiscale minimo, di cui all'articolo 7, n. 4, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, e' pari a euro 180,14 (non più 170) il chilogrammo convenzionale.
Tasse più elevate sulle slot
Nella bozza si legge anche che, a partire dal 2019, ci sarà un aumento della tassazione prevista dall'articolo 9, comma 6, del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87 (convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 96) nella misura dello 0,50% sugli apparecchi da divertimento (PREU) di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del TU RG n. 773/1931.
Più alta l'aliquota sostitutiva su terreni e titoli
L'art. 7 della legge 448/2002 prevede che, al fine di determinare le plusvalenze e le minusvalenze di cui all'articolo 81, comma 1, lettere a) e b) del Tu imposte sui redditi dpr n. 917/ 1986 per i terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti al 1 gennaio 2002, si può assumere anche il valore (determinato a tale data sulla base di una perizia giurata di stima redatta da ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili), che viene sottoposto a un' imposta sostitutiva pari al 4 per cento. In base alla legge di bilancio tale imposta, come si legge nel testo è raddoppiata e quindi portata all'8%.
Imposta sostitutiva dell'8% anche per le imposte sostitutive di cui all'art. 5, comma 2, sempre della legge n. 448/2001 sul valore dei titoli, quote o i diritti non negoziati nei mercati regolamentati, posseduti alla data del 1 gennaio 2002 (determinato in base a una perizia giurata di stima redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché nell'elenco dei revisori contabili), per la determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'art.81, comma 1, lettere c) e c-bis), del TU delle imposte sui redditi, di cui al dpr n. 917/1986.
Sale l'acconto d'imposta sulle assicurazioni
La legge di bilancio prevede inoltre l'aumento all'85 % per l'anno 2019, al 90 % per l'anno 2020 e al 100 % per gli anni successivi, dell'acconto dell'imposta sulle assicurazioni. Secondo quanto previsto dall'art. 9 comma 1 bis della legge n. 1216/1961, infatti, entro il 16 novembre di ogni anno gli assicuratori devono versare una somma, a titolo di acconto dell'imposta dovuta per l'anno precedente, al netto di quella relativa alle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.
Data: 26/10/2018 21:30:00Autore: Annamaria Villafrate