Vaccini non obbligatori: indennizzi a tutti i danneggiati
Per la Cassazione la domanda di indennizzo per danni derivanti da vaccini antipolio si propone entro un termine triennale di decadenza dal momento in cui l'avente diritto ha conoscenza del danno
di Lucia Izzo - La domanda di indennizzo in caso di danni derivanti da vaccini antipolio deve essere proposta nel rispetto di un termine triennale di decadenza decorrente dal momento in cui l'avente diritto ha avuto conoscenza del danno, in tal senso richiedendosi la consapevolezza dell'esistenza di una patologia ascrivibile causalmente alla vaccinazione, dalla quale sia derivato un danno irreversibile.
Gli indennizzi, inoltre, si estendono a tutti i danneggiati a prescindere dal fatto che, per la legge, la profilassi immunitaria fosse obbligatoria o meno. Stante l'evoluzione normativa e giurisprudenziale, deve ritenersi superata, infatti, la distinzione tra vaccinazioni obbligatorie o "solo" raccomandate
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, sezione lavoro, nella sentenza n. 27101/2018 (qui sotto allegata). La vicenda originava dalla domanda proposta da una donna volta a ottenere l'indennizzo, previsto dall'art. 1 della legge n. 210/1992, in quanto danneggiata irreversibilmente a seguito di vaccinazione antipoliomielitica, non obbligatoria, alla quale si era sottoposta.
- La vicenda
- Vaccini: indennizzo a chiunque riporta lesioni o infermità
- Vaccini: nessuna differenza qualitativa tra obbligo e raccomandazione
- Vaccino antipolio: domanda di indennizzo entro tre anni dalla conoscenza del danno
La vicenda
[Torna su]
La domanda trovava accoglimento sia in prime che in seconde cure, nonostante le rimostranze del Ministero della Salute che ricorre in Cassazione contestando, in particolare, la tempestività della domanda.
La Corte territoriale aveva ritenuto la domanda tempestiva in quanto solo nel 2009 era stata accertata la consapevolezza della riconducibilità della patologia alla vaccinazione: la proposizione dell'istanza nell'agosto 2009, dunque, avrebbe rispettato il termine decadenziale introdotto dal legislatore del 1999 per le vaccinazioni non obbligatorie (art. 3, terzo comma, legge n. 362/1999).
Per il Ministero, invece, la Corte avrebbe trascurato di considerare l'applicabilità, nella specie, del termine speciale fissato dalla predetta legge n. 362 (quadriennale, di decadenza) inutilmente decorso nei quattro anni dall'entrata in vigore della legge stessa.
Secondo il dicastero, pur volendo ancorare la decorrenza del termine alla conoscenza o conoscibilità del nesso causale, la richiedente, seguita fin dall'infanzia, all'esito della diagnosi di paralisi infantile, da uno centro specializzato, ben avrebbe potuto ricevere dal predetto centro segnalazioni e informazioni in ordine ad eventuali verifiche, come doveroso in base ad una buona pratica medica.
Infine, secondo il ricorrente, anche alla stregua del termine triennale ex legge n. 210/1992 la domanda doveva considerarsi intempestiva.
Vaccini: indennizzo a chiunque riporta lesioni o infermità
[Torna su]
Per gli Ermellini, tuttavia, il ricorso appare infondato. Con la predetta legge n. 210, infatti, il legislatore ha introdotto nell'ordinamento, in via generale, il diritto ad un indennizzo per chiunque avesse riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di un'autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psicofisica.
Identico diritto ha riconosciuto ai soggetti contagiati da infezioni da HIV a seguito di somministrazione di sangue e suoi derivati e a coloro che presentino danni irreversibili da epatiti post trasfusionali.
Ciò a seguito della sentenza n. 307/1990 con cui Corte costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge 151/1966, n. 51 (Obbligatorietà della vaccinazione antipoliomielitica), nella parte in cui non prevedeva, a carico dello Stato, un'equa indennità per il danno derivante, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 2043 c.c. da contagio o da altra apprezzabile malattia riconducibile a vaccinazione obbligatoria.
La Cassazione si sofferma poi sulla ratio della norma e offre un'interpretazione dettagliata per quanto riguarda la vaccinazione antipoliomielitica della quale si discute in causa.
Vaccini: nessuna differenza qualitativa tra obbligo e raccomandazione
[Torna su]
La Cassazione fa proprie le conclusioni emergenti dalla recente sentenza n. 268/2017 della Consulta che, ridisegnando, ancora una volta, l'asse portante della tutela indennitaria (art. 1, comma 1, legge n. 210), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non prevede il diritto all'indennizzo in favore di soggetti danneggiati da vaccinazione antinfluenzale.
La Consulta ha ribadito che nella prospettiva incentrata sulla salute quale interesse anche obiettivo della collettività, non vi è differenza, qualitativa, tra obbligo e raccomandazione. Inoltre, quanto alle vaccinazioni raccomandate, in presenza di diffuse e reiterate campagne di comunicazione a favore dei trattamenti vaccinali, il Giudice delle leggi ha ribadito il naturale svilupparsi di un affidamento nei confronti di quanto consigliato dalle autorità sanitarie.
Ciò rende la scelta individuale, di aderire alla raccomandazione, di per sé obiettivamente votata alla salvaguardia anche dell'interesse collettivo, al di là delle particolari motivazioni che muovono i singoli e che è giustificata la traslazione in capo alla collettività, anch'essa obiettivamente favorita dalle scelte individuali, degli effetti dannosi che eventualmente da queste conseguano.
Ancora, per la Consulta, la ragione determinante del diritto all'indennizzo non deriva dall'essersi sottoposti a un trattamento obbligatorio, ma risiede, piuttosto, nelle esigenze di solidarietà sociale che si impongono alla collettività.
Pertanto, la mancata previsione del diritto all'indennizzo in caso di patologie irreversibili derivanti da determinate vaccinazioni raccomandate si risolve in una lesione degli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione perché le esigenze di solidarietà sociale e di tutela della salute del singolo richiedono che sia la collettività ad accollarsi l'onere del pregiudizio individuale, mentre sarebbe ingiusto consentire che siano i singoli danneggiati a sopportare il costo del beneficio anche collettivo
Vaccino antipolio: domanda di indennizzo entro tre anni dalla conoscenza del danno
[Torna su]
Per la Cassazione, la sentenza impugnata è immune da censure, corretta la motivazione alla stregua dello jus superveniens, nel senso del riconoscimento del diritto all'indennizzo alla stregua della lettura costituzionalmente orientata dell'art. 1, comma 1, della legge n. 210/1992, tenuto conto dell'art. 5-quater del decreto-legge 73/2017 (convertito, con modificazioni, con legge 119/2017) con applicazione del termine triennale, per la proposizione della domanda, previsto dall'art. 3, comma 1, della legge n. 210.
Infatti, la legge di conversione del citato D.L. n. 73. ha introdotto, nell'ordinamento, la disposizione di chiusura che estende la tutela prevista dalla legge n. 210 a tutte le vaccinazioni indicate nell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 73, tra le quali risulta inclusa la vaccinazione antipoliomielite.
In sostanza, alla stregua della modifica introdotta dal legislatore del 2017, riconosciuta la tutela indennitaria a tutti i danneggiati da vaccinazione antipoliomielitica non obbligatoria, la proponibilità della
domanda, per opporre il diritto all'autorità amministrativa preposta (l'autorità sanitaria) deve ricondursi nell'alveo della norma generale della legge n. 210 e del termine triennale di decadenza ivi previsto, in tali termini correggendo la motivazione della sentenza impugnata.
Tale termine decorre dal momento in cui, sulla base della documentazione prescritta nella norma, l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno, in tal senso richiedendosi la consapevolezza dell'esistenza di una patologia ascrivibile causalmente alla vaccinazione, dalla quale sia derivato un danno irreversibile che possa essere inquadrato in una delle infermità classificate in una delle otto categorie di cui alla tabella 13 annessa al T.U. approvato con d.P.R. 915/1978, come sostituita dalla tabella A allegata al d.P.R. 834/1981.
Data: 28/10/2018 16:30:00Autore: Lucia Izzo