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Avvocato e cliente si dividono le spese

Il compenso dell'avvocato che ottiene una vittoria parziale per il cliente può essere ridotto dal giudice che ha il potere discrezionale di ripartire le spese processuali tra cliente e legale


di Annamaria Villafrate - Secondo l'ordinanza n. 26887/2018 della Cassazione (sotto allegata) il giudice ha il potere discrezionale di ripartire le spese processuali fra cliente e avvocato se ritiene di dover ridurre il compenso del professionista. Una vittoria parziale ottenuta dal legale per il proprio cliente infatti, giustifica la riduzione degli onorari.

La vicenda processuale

Ricorre in sede di legittimità un avvocato per chiedere la cassazione della sentenza di secondo grado. La Corte d'appello di Milano ha infatti rigettato l'impugnazione della pronuncia del Tribunale di Lecco che aveva condannato la s.r.l sua cliente a corrispondergli solo la somma di 1.852,83 per l'attività professionale svolta, mentre avrebbe liquidato il compenso all'avvocatessa succedutagli nella difesa nei valori massimi dello scaglione tariffario.

Vittoria parziale per il cliente, onorario ridotto per l'avvocato

La Cassazione con ordinanza n. 26887/2018 rigetta il ricorso dell'avvocato nei confronti della s.r.l cliente in primis perché il secondo motivo del ricorso con cui il legale ha contesta la riduzione delle spese legali a un terzo del totale è infondato. Secondo gli Ermellini infatti "la riduzione anche sensibile della somma richiesta con la domanda, pur non integrando gli estremi della soccombenza reciproca, ugualmente può giustificare la compensazione totale o parziale delle spese e che, parimenti, giustifica la compensazione delle spese la circostanza che parte attrice sia rimasta vittoriosa in misura più o meno significativamente inferiore rispetto all'entità del bene che voleva conseguire".

In secondo luogo perché, a essere infondato è anche il quinto motivo del ricorso, con cui il ricorrente ha denunciato la violazione dell'art. 91 c.p.c e del DM n. 140/2012. La Corte d'Appello, invero, a parere del legale, sarebbe incorsa nell'errore di liquidare le spese di giudizio di secondo grado nei valori massimi, in favore dell'avvocatessa a lui succeduta nella difesa. Secondo gli Ermellini però: "in tema di liquidazione delle spese processuali che la parte soccombente deve rimborsare a quella vittoriosa, la determinazione degli onorari di avvocato e degli onorari e diritti di procuratore costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice che, qualora sia contenuto tra il minimo ed il massimo della tariffa, non richiede una specifica motivazione e non può formare oggetto di sindacato in sede di legittimità".

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Data: 31/10/2018 06:00:00
Autore: Annamaria Villafrate