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Agenzia Entrate: può servirsi di avvocati esterni?

Ancora aperto il dibattito sulla questione della difesa dell'Agenzia delle Entrate da parte degli avvocati esterni, esclusa dalla CTR Calabria


di Annamaria Villafrate - La sentenza n. 2284/2018 della CTR Calabria sancisce che l'Agenzia delle Entrate non può, nei giudizi instaurati di fronte alle Commissioni Tributarie, avvalersi di avvocati esterni. Questa pronuncia si inserisce all'interno di un filone interpretativo che nega all'Agenzia delle Entrate la possibilità di poter stare in giudizio tramite difensori esterni, in aperto contrasto con un altro orientamento, che invece la ammette. Partendo dall'analisi della sentenza della CTR Calabria, vediamo quali sono le altre sentenze che ne condividono la tesi interpretativa e quelle che invece pensano il contrario, per fare infine un po' di chiarezza.

La vicenda processuale

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Un contribuente impugna la sentenza d'inammissibilità della Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro. Controparte si costituisce, chiedendo il rigetto della domanda e la condanna del contribuente a pagare le spese dei due gradi di giudizio. Sciolta Equitalia, la Commissione dispone l'interruzione del processo, che viene riassunto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate. Sulle questioni sollevate dalle parti in causa la Commissione si riserva di decidere.

L'Agenzia delle Entrate non può avvalersi di avvocati esterni

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La Commissione Tributaria della Regione Calabria si schiera con quella parte della giurisprudenza (CTP Modena n. 820/2017; CTR Piemonte 728/2018 sotto allegate) secondo la quale, all'Agenzia delle Entrate non è consentito stare in giudizio facendosi rappresentare da avvocati esterni, potendo impiegare solo propri funzionari. La CTR Calabria, infatti, nella sentenza n. 2284/18 sancisce che: "Non può, invece, considerarsi regolare la costituzione da parte dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, subentrata nei compiti ricoperti da Equitalia, è autorizzata ad avvalersi dell'Avvocatura dello Stato competente per territorio e può, altresì, avvalersi davanti al Tribunale e al Giudice di Pace di avvocati del libero foro, ma "per il patrocinio davanti alla Commissione Tributaria continua ad applicarsi l'art. 11, comma 2 del Decreto Legislativo 31/12/1992 n. 546" in forma del quale l'agente di riscossione nei cui confronti è proposto il ricorso deve stare in giudizio dinnanzi alla Commissione Tributaria solo attraverso propri funzionari, con la conseguenza dell'inutilizzabilità delle difese affidate ad avvocati esterni".

Chi la pensa diversamente?

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Ora, se come anticipato, una parte della giurisprudenza ritiene irregolare la costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate tramite difensori esterni, un'altra si discosta da questo orientamento. Ne rappresenta un esempio significativo la sentenza n. 443-2018 CTR Campania (sotto allegata) che, pur condividendo in parte le conclusioni esposte dalla decisione in commento della CTR Calabria, con un ragionamento logico giuridico più complesso precisa che: "Trattandosi di nullità della costituzione in giudizio, sanabile in forza dei principi ricavabili dall'art. 182 c.p.c, occorre, quindi, assegnare un termine perentorio per la diretta (nel senso dianzi precisato) costituzione in giudizio dell'agente della riscossione e per la conseguente sanatoria ex tunc degli atti processuali compiuti in nome e per conto dell'agente della riscossione da soggetti estranei alla sua organizzazione."

Difesa dell'Agenzia delle Entrate: facciamo chiarezza

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Alla luce di quanto esposto, indichiamo ora brevemente le regole della giurisdizione per comprendere quando l'Agenzia può farsi assistere da un avvocato esterno.

In particolare, l'esattore può stare in giudizio per mezzo di un difensore esterno quando la controversia:

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Data: 03/11/2018 06:00:00
Autore: Annamaria Villafrate