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Carabinieri: il procedimento disciplinare

Per il Tar, la sanzione disciplinare non può essere sproporzionata rispetto ai fatti addebitati all'interessato


Avv. Francesco Pandolfi - Il principio di base del procedimento disciplinare, in relazione alla contestazione degli addebiti e diritto di difesa, è il seguente: nessuna sanzione può essere inflitta senza contestazione degli addebiti e senza che sono state acquisite e vagliate le giustificazioni addotte dal militare interessato.
Ebbene, si tratta di quel principio messo in risalto nella sentenza del Tar Cagliari n. 267 del 26.03.2018, dove uno dei motivi di ricorso viene accolto per violazione dell'art. 1370 comma primo del D. Lgs. n. 66/2010, nonchè per eccesso di potere vista la violazione del principio di proporzionalità.

Le giustificazioni del militare

In questo processo, il problema che si è posto all'attenzione dei giudici è stato quello relativo al mancato vaglio, nella sede disciplinare, delle giustificazioni addotte dal militare, cui è conseguita la violazione della norma richiamata.
Una situazione certamente particolare, dove alcuni motivi si sono legati tra loro ed hanno dato vita all'accoglimento del ricorso.
Una decisione emblematica, dal momento che illustra alcuni passaggi utili per una varietà di casi analoghi, dove si rinviene la violazione del citato principio.
A parte il fatto che quell'inquisito non aveva avuto la possibilità di difendersi adeguatamente dal momento che, nel procedimento penale, l'atto di appello alla sentenza del tribunale era stato per errore depositato presso un ufficio sbagliato.
Ma i fatti penali addebitati alla persona interessata non avevano oggettivamente avuto una particolare gravità.

L'accertamento dei fatti

Nel procedimento sottostante, in pratica, era stato difficile accertare la reale dinamica di quella che era stata indicata come una colluttazione tra il ricorrente e un familiare.

Di più: all'epoca dei fatti l'amministrazione stessa non aveva attivato alcun procedimento, ne disposto una sospensione cautelare dal servizio.
Ancora: si era in sostanza trattato di fatti estranei al servizio, che tra l'altro non avevano destato alcun clamore pubblico, mancando in definitiva il pregiudizio all'immagine dell'Arma.
In definitiva, il collegio ha ritenuto giusto accogliere questa censura mossa dal ricorrente nel suo ricorso tendente a far accertare la violazione del principio di proporzionalità, risultando sproporzionata la sanzione della perdita del grado per rimozione rispetto ai fatti addebitati al ricorrente, in considerazione di tutte le peculiarità del caso messe in evidenza.

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Data: 05/11/2018 17:00:00
Autore: Francesco Pandolfi