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Atti osceni in condominio

Gli atti osceni configurano un illecito penale se commessi in luoghi frequentati da minori. Tra questi è contemplato anche il condominio?


di Annamaria Villafrate - Gli atti osceni costituiscono ancora reato per il nostro ordinamento penale, se commessi nelle immediate vicinanze o all'interno di luoghi frequentati da minori, se vi è pericolo che gli stessi assistano. Chiarito questo concetto, è possibile far rientrare nella nozione di luoghi pubblici frequentati da minori anche gli spazi condominiali?

Cerchiamo di dare una risposta al quesito attraverso l'analisi di due importanti pronunce della Cassazione:

Atti osceni: cosa prevede l'art 527 c.p.

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L'art 527 c.p. intitolato "Atti osceni" è stato depenalizzato, anche se parzialmente. Il primo comma infatti prevede l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 5000 a 30.000 euro per chi, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni (sanzione ridotta a un minimo di 39 fino a un massimo di 51 euro se il fatto avviene per colpa).

Il discorso cambia quando si passa alla lettura del secondo comma. In questo caso infatti la norma prevede la pena della reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi se l'atto osceno viene commesso all'interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se c'è il pericolo che vi assistano.

Insomma la depenalizzazione realizzata con il dlgs n. 8/2016 ha alleggerito, se così si può dire, la sanzione, solo se i soggetti che potrebbero essere danneggiati dall'esposizione agli atti osceni non sono minori. Per i più piccoli infatti l'ordinamento prevede una tutela particolare, dettata dalla necessità di salvaguardare il loro sviluppo psico-fisico. Chiarita questa differenza, viene da chiedersi se, tra i luoghi in cui i minori potrebbero assistere ad atti osceni messi, rientrino anche gli spazi condominiali.

Atti osceni: ai fini del reato rilevano gli spazi condominiali?

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Considerato quindi che il reato penale di atti osceni è tale solo se si realizza in presenza di minori, la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 46636/2011 (sotto allegata) ha ritenuto infondato il ricorso di un imputato basato sull'incongruità della decisione impugnata in relazione alla sussistenza della responsabilità penale per i reati di cui agli artt. 56 e 609 bis e 527 c.p. Per la Suprema Corte infatti i giudici di merito hanno accertato che l'imputato, nelle condizioni di tempo e di luogo individuate in atti, dopo aver raggiunto la minore degli anni 18 sulle scale di uno stabile condominiale, ne provocava la caduta, le sfilava la gonna, le abbassava la maglia, le tappava la bocca e mentre tentava di compiere atti libidinosi sul suo corpo e, non riuscendo nell'intento, a causa della reazione della vittima, si dava alla fuga. Per gli Ermellini "Ricorrevano, pertanto, senza ombra di dubbio nella fattispecie in esame, gli elementi costitutivi, soggettivo ed oggettivo, di tutti i reati contestati, ivi compreso quelli di atti osceni. Al riguardo si evidenzia che la scalinata condominiale, essendo adibita al passaggio sia dei condomini che dei terzi diretti verso i singoli appartamenti, costituisce luogo aperto al pubblico. La condotta, concretizzatasi nello spogliare (anche se solo parzialmente) la giovane donna, al fine di compiere atti sessuali sulla stessa, costituisce di per sé ed oggettivamente condotta contraria al comune sentimento del pudore, come percepito attualmente dalla comunità sociale, con conseguente sussistenza dell'elemento obiettivo del reato di cui all'art. 527 c.p."

Luogo aperto al pubblico: la definizione della Cassazione

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Con la sentenza del 2011 la Corte di legittimità, non fa altro che dare corso a un orientamento interpretativo consolidato, secondo cui, deve intendersi per luogo aperto al pubblico quello "in cui ciascuno può accedere in determinati momenti ovvero il luogo al quale può accedere una categoria di persone che abbia determinati requisiti. Devono, pertanto, essere considerati luoghi aperti al pubblico l'androne di un palazzo e la scala comune a più abitazioni" senza dimenticare che "per integrare il requisito della pubblicità del luogo di commissione del reato è sufficiente che, indifferentemente, il soggetto attivo, ovvero quello passivo, si trovi - almeno uno di essi – in luogo pubblico o aperto al pubblico." (Cassazione n. 28853/2009 sotto allegata).

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Data: 06/11/2018 17:00:00
Autore: Annamaria Villafrate