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Esame testimoni: le tecniche di cross examination

Le regole fondamentali per condurre l'esame ed il controesame del testimone nel processo penale


Avv. Carlo Cordani - La cross examination è la modalità di esame dei testimoni, o dell'imputato, mediante la quale il Pubblico Ministero, rappresentante dell'accusa, e gli avvocati difensori delle parti, rivolgono oralmente e direttamente, con le loro parole, al testimone, le proprie domande, senza che la domanda venga invece posta direttamente dal Giudice al teste.

Cross examination: l'esame dei testimoni

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Tale modalità assicura l'immediatezza della risposta orale del teste alla domanda formulata da colui che interroga, ed è ritenuta la metodologia più idonea all' accertamento della verità processuale perché l' immediatezza ed il susseguirsi delle domande e delle risposte meglio garantiscono la genuinità delle risposte, rispetto ad altre modalità di interrogatorio, quali ad esempio gli interrogatori mediante capitolati di prova scritti ovvero mediante l' intervento orale del Giudice nella formulazione delle domande.
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Le 7 regole fondamentali della cross examination

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Al fine di rendere efficace l' esame di un testimone, un buon esaminatore, nel corso dell'esame diretto o del controesame del teste, dovrebbe in ogni caso sempre attenersi ad alcune regole fondamentali che vediamo qui di seguito:

1) Studiare scrupolosamente gli atti processuali

Soltanto una completa e precisa conoscenza degli atti processuali contenuti nel fascicolo per il dibattimento e nel fascicolo del Pubblico Ministero potrà consentire un efficace esame del testimone. Una conoscenza superficiale e comunque non approfondita degli atti, con particolare riferimento alle circostanze sulle quali il teste deve essere interrogato non consentirà all' esaminatore di ricavare dall' esame del teste tutte le notizie utili alla propria linea di difesa. In particolare, l' esaminatore dovrà conoscere ogni punto delle deposizioni rese eventualmente in precedenza dal testimone nel corso delle indagini, per poter essere in grado di contestare al teste, immediatamente e senza esitazioni, le dichiarazioni difformi rese in precedenza dal testimone rispetto a quanto dichiarato dallo stesso teste all' Udienza dibattimentale.

2) Evitare le domande di cui non sia possibile prevedere in alcun modo la risposta

Ponendo al testimone una determinata domanda nei casi in cui non si ritiene di essere in grado di gestire la relativa risposta, si rischia di peggiorare gravemente ed irrimediabilmente la situazione del proprio assistito; ciò si verifica quando colui che interroga non è in grado di prevedere quale potrebbe essere la possibile risposta del testimone. Nei casi in cui l' esaminatore possa invece prevedere quali potrebbero essere le diverse risposte che il teste potrebbe fornire, egli dovrà già avere predisposto le domande successive da porre al teste, in modo da non farsi mai cogliere impreparato dalla risposta del testimone.

3) Mai controesaminare un testimone se non sia assolutamente necessario

Tale regola deriva dal fatto che il contro esame si svolge nei confronti di testimoni che sono stati chiamati a deporre nel processo dalla parte avversa e sul presupposto che tali testimoni si dimostrano, il più delle volte, ostili al contro esaminatore. E' pertanto opportuno evitare di porre loro domande che non sia assolutamente necessario formulare ai fini della propria linea di difesa, per evitare che il testimone approfitti dell'occasione costituita da domande a lui poste per fornire elementi suscettibili di nuocere alla linea di difesa di colui che interroga.

4) Durante il controesame usare domande suggestive tutte le volte che sia possibile

Nel corso del controesame le domande suggestive, che cioè suggeriscono le risposte, non sono vietate dal codice di procedura penale: il difensore dovrà pertanto utilizzare il più possibile domande suggestive, cercando di suggerire al teste la risposta da fornire più utile alla propria linea di difesa. La facoltà di suggerire la risposta potrà essere utile ad ottenere risposte vincendo la resistenza offerta dal teste ostile, trattandosi il più delle volte di un soggetto poco incline a fornire validità alla tesi del contro esaminatore e cioè alla parte avversa alla parte che lo ha citato.

5) Interrompere l' esame ogni volta che si sia raggiunto il risultato voluto

Mai cercare di strafare! Sia nel corso dell'esame diretto, ma, soprattutto, nel corso del controesame condotto nei confronti di testi ostili all' esaminatore ed al suo assistito, occorre sempre evitare di porre al testimone ulteriori domande una volta che sia stato raggiunto l' obiettivo desiderato e cioè una volta che siano state acquisite dal teste le informazioni ovvero siano state evidenziate le contraddizioni che si desiderava ottenere. Non bisogna infatti mai offrire al testimone la possibilità di nuocere alla linea di difesa della parte che si sta patrocinando con risposte a domande non necessarie, soprattutto nel caso in cui il testimone sia da considerarsi "ostile" ad una determinata parte. Inoltre, un testimone che è stato messo in difficoltà da un esame o da un contro esame molto serrato, non vedrà l' ora di approfittare dell'occasione di nuocere alla parte che ha minato la sua credibilità di fronte al Giudice, alle altre parti ed alle altre persone presenti, alla parte cioè che gli ha fatto fare una pubblica brutta figura.

6) Presentare opposizione alle domande ogni volta che sia opportuno

Nel corso dell'esame condotto dal rappresentante della contro parte, sarà opportuno intervenire con le dovute opposizioni ogni volta che venga formulata una domanda che si ritiene sia stata posta in violazione delle regole processuali previste per l' esame del testimone, con particolare riferimento alle regole della cross examination previste dall'art. 499 c.p.p.
L' obiezione orale dovrà essere formulata, ai sensi dell'art. 504 c.p.p., prima che il testimone risponda alla domanda che si ritiene illegittima. Ci si dovrà opporre, in primo luogo, chiedendo l' intervento del Presidente, a tutte le domande che non si riferiscano a fatti specifici ma che invece permettano al teste di fare un vero e proprio personale racconto dei fatti. Dovrà inoltre essere presentata formale opposizione a tutte le domande che suggeriscono le risposte se formulate dalla parte che ha chiesto l' esame di un determinato testimone, nonché a tutte le domande che, sia nell' esame diretto che nel controesame, risultino nocive e cioè a tutte le domande che risultino suscettibili di mettere in difficoltà il testimone impedendogli di fornire una risposta genuina. Dovrà inoltre essere presentata obiezione ogni volta che la domanda avrà per oggetto fatti che non siano pertinenti e cioè che non si riferiscano al capo di imputazione, ovvero che non siano ricompresi nelle circostanze indicate nella lista dei testimoni depositata dalla parte ai sensi dell'art. 468 c.p.p.
Capiterà inoltre, molto spesso, di presentare opposizione alle domande che richiedono al teste, per poter rispondere, un proprio apprezzamento personale, in violazione dell'art. 194 3° comma c.p.p.. Se l' esaminatore capisce che la contro parte esercita, sistematicamente, la facoltà di presentare obiezioni, cercherà di evitare di porre al teste domande vietate dalle regole della cross examination e ciò determinerà una maggiore garanzia della regolarità del processo a salvaguardia dei principi del giusto processo e del contraddittorio previsti dall'art. 111 della Costituzione.

7) Utilizzare sistematicamente il meccanismo delle contestazioni nell'esame testimoniale

Risulterà necessario contestare al testimone, ogni volta che sia possibile, nel corso dell'esame o del controesame, ai sensi dell'art. 500 c.p.p., le dichiarazioni difformi, rilasciate dallo stesso testimone nel corso delle indagini, rispetto a quanto dichiarato in aula dallo stesso testimone. Le contestazioni, soprattutto se plurime, fatte in aula dall'esaminatore, mediante lettura delle diverse dichiarazioni rilasciate dal teste precedentemente al Pubblico Ministero, alla Polizia Giudiziaria od ai difensori, metteranno in risalto la scarsa credibilità del testimone. In questi casi l' esaminatore dovrà essere in grado di individuare immediatamente il verbale delle dichiarazioni rese in precedenza dal testimone, indicandone la data il luogo e l' Autorità davanti alla quale tale dichiarazione è stata rilasciata e leggendo ad alta voce il punto della dichiarazione nel quale la dichiarazione risulta difforme da quanto riferito dal teste al processo. Ciò avrà un grande effetto di fronte al Giudice ed alle altre parti perché evidenzierà la scarsa credibilità del testimone nonché, in molti casi, la Sua evidente mendacità. Avv. Carlo Cordani - Via Dell' Unione 3 - Milano Tel. 02/72094792 - carlo.cordani@tin.it

Data: 12/11/2018 16:30:00
Autore: Carlo Cordani