Permesso di soggiorno protezione internazionale: non vale per anagrafe
di Annamaria Villafrate - La circolare n. 15/2018 del Ministero dell'Interno (sotto allegata) chiarisce che, il dl n. 113/2018 (cosiddetto decreto sicurezza) in materia d'immigrazione, modificando l'art. 13 del dlgs n. 142/2015, sancisce che il permesso di soggiorno per protezione internazionale "non costituisce titolo per l'iscrizione anagrafica." Non solo, i centri di accoglienza e le altre strutture cessano di essere luoghi di residenza abituale per diventare domicilio del richiedente. Al Prefetto competente infine il potere di stabilire un luogo di domicilio o un'area geografica in cui il richiedente può circolare.
- Permesso soggiorno protezione internazionale: non è titolo per iscriversi all'anagrafe
- I centri di accoglienza cessano di essere luoghi di dimora abituale
- Le ragioni della modifica
Permesso soggiorno protezione internazionale: non è titolo per iscriversi all'anagrafe
La circolare n. 15/2018 del Ministero competente chiarisce alcune modifiche apportate dal decreto legge n. 113/2028 in tema d'immigrazione. Come si legge chiaramente nella circolare, il decreto va a modificare l'art. 4 del dlgs n. 142/2015 disponendo che, il permesso di soggiorno richiesto per motivi di protezione internazionale, anche se qualificato come un documento di riconoscimento, non costituisce titolo per l'iscrizione anagrafica, così come previsto dal dPR n. 223/1989 e dal dlgs n. 286/1998.
I centri di accoglienza cessano di essere luoghi di dimora abituale
Non solo, mentre prima del decreto n. 113/2018, le strutture e i centri di accoglienza erano considerati luoghi di dimora abituale dei richiedenti, valevoli ai fini dell'iscrizione anagrafica, ora, il nuovo comma 3 dell'art 5 del dlgs n. 142/2015 stabilisce che "L'accesso ai servizi previsti dal presente decreto e a quelli comunque erogati sul territorio ai sensi delle norme vigenti è assicurato nel luogo di domicilio individuato ai sensi dei commi 1 e 2" ossia:
- nel domicilio eletto dal richiedente, con l'obbligo, da parte dello stesso, in caso di eventuale successivo mutamento di comunicarlo alla medesima questura e alla questura competente per il nuovo domicilio o residenza;
- o nei centri o le strutture di cui in cui il richiedente è trattenuto o accolto, visto che "l'indirizzo del centro costituisce il luogo di domicilio valevole agli effetti della notifica e delle comunicazioni degli atti relativi al procedimento di esame della domanda, nonché di ogni altro atto relativo alle procedure di trattenimento o di accoglienza di cui al presente decreto."
Maggiori poteri infine ai Prefetti competenti in base al luogo di presentazione della domanda o alla sede della struttura di accoglienza, ai quali è riconosciuta l'autorità di stabilire un domicilio (e non più di residenza) o un'area geografica ove il richiedente può circolare.
Le ragioni della modifica
I motivi che hanno portato a non considerare più il permesso di soggiorno titolo per l'iscrizione anagrafica sono illustrati nella relazione illustrativa del dl n. 113/2018. A pag. 12 e 13 della stessa si legge infatti che "L'esclusione dall'iscrizione all'anagrafe non pregiudica l'accesso ai servizi riconosciuti dalla legislazione vigente ai richiedenti asilo (iscrizione al servizio sanitario, accesso al lavoro, iscrizione scolastica dei figli, misure di accoglienza) che si fondano sulla titolarità del permesso di soggiorno. L'esclusione dall'iscrizione anagrafica si giustifica per la precarietà del permesso per richiesta asilo e risponde alla necessità di definire preventivamente la condizione giuridica del richiedente."
Autore: Annamaria Villafrate