Cucina sulla camera da letto del vicino: rumori intollerabili?
Per la Cassazione il limite di tollerabilità delle immissioni rumorose non è mai assoluto, ma va verificato con indagini che tengano conto della situazione locale
Condominio: rumori intollerabili quelli della cucina sulla camera da letto?
di Lucia Izzo - Possono ritenersi sono intollerabili le immissioni rumorose provocate dal vicino che ha spostato la cucina sopra la camera da letto dei proprietari del piano inferiore? Bisogna effettuare apposite indagini che tengano conto della situazione locale, appropriatamente e globalmente considerata.
Tuttavia, non può giungersi al punto da ritenere intollerabili le immissioni sulla base del livello di rumorosità di fondo calcolato nel solo ambiente sottostante alla proprietà del ricorrente e in condizioni di assoluto silenzio, prescindendo dalle normali modalità di utilizzo degli immobili e dal livello di rumorosità della zona, correttamente rilevata.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, nella sentenza n. 28201/2018 (qui sotto allegata) accogliendo il ricorso del proprietario di un immobile al quale i giudici di merito avevano intimato di interrompere i rumori.
Il caso
I giudici avevano ritenuto fondata la domanda dei proprietari del piano inferiore che si erano lamentati delle immissioni rumorose provocate dall'intimato che aveva spostato la cucina nell'ambiente sovrastante la loro camera da letto.
Secondo il ricorrente, tali rumori erano effetto delle normali attività di utilizzo dell'immobile e la loro diffusione nelle proprietà sottostanti era favorita dalla struttura dell'edificio; inoltre, lo spostamento del vano cucina in corrispondenza della camera da letto non aveva alterato il carico acustico sulle proprietà sottostanti.
Per il giudice a quo, invece, lo spostamento dei servizi e la nuova destinazione del vano sovrastante alla camera da letto della resistente aveva determinato il superamento del limite di tre decibel rispetto alla rumorosità di fondo.
La Corte di Cassazione, adita dall'inquilino, sottolinea l'esito della C.T.U. rinnovata in secondo grado: era emerso che i rumori provenienti dalla proprietà non superavano la soglia di tollerabilità e, in applicazione del criterio differenziale, si registrava il superamento dei limiti solo in caso di utilizzo della scopa elettrica. Si negava, inoltre che le immissioni fossero effetto delle trasformazioni eseguite nel vano destinato a cucina.
Immissioni rumorose: il limite di tollerabilità non è mai assoluto
Ciò nonostante il giudice d'appello ha confermato la pronuncia di primo grado in adesione ai risultati della prima consulenza che aveva rilevato la rumorosità del fondo solo all'interno della proprietà della resistente e in condizione di assoluto silenzio. Una metolodogia ritenuta censurabile, al punto che lo stesso Tribunale aveva ritenuto necessari ulteriori approfondimenti.
Nella sua conclusione, tuttavia, la pronuncia è così incorsa nel vizio denunciato dal ricorrente. Gli Ermellini rammentano che il limite di tollerabilità delle immissioni rumorose non è mai assoluto, ma relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti.
Questo, inoltre, non può prescindere dalla rumorosità di fondo, ossia dalla fascia rumorosa costante della zona, sulla quale vengono ad innestarsi i rumori denunciati come immissioni abnormi (c.d. criterio comparativo).
Pertanto, la valutazione diretta a stabilire se i rumori restino compresi o meno nei limiti della norma, deve essere riferita alla situazione locale, appropriatamente e globalmente considerata (Cass. 17051/2011; Cass. 3438/2010).
Il Collegio spiega che, a tal fine, è necessario considerare il complesso di suoni, di origine varia spesso non identificabile, continui e caratteristici della zona si quali si innestano di volta in volta rumori più intensi (prodotti da voci, veicoli, eccetera).
Tutti questi elementi devono poi essere valutati in modo obiettivo in relazione alla reattività dell'uomo medio, prescindendo da considerazioni attinenti alle singole persone interessate dalle immissioni (condizioni fisiche o psichiche, assuefazione o meno alla rumorosità; cfr., Cass. 38/1976).
Data: 09/11/2018 18:00:00Autore: Lucia Izzo