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Niente multa se c'è lo stato di necessità

Il verbale per eccesso di velocità va annullato se la corsa dell'automobilista è derivata dalla necessità di soccorrere la figlia in crisi respiratoria


di Valeria Zeppilli – Lo stato di necessità è una circostanza che non legittima il pagamento di una multa notificata a seguito di violazione dei limiti di velocità. Esso può essere invocato tutte le volte in cui la violazione sia stata commessa perché necessario per salvare sé o altri dal pericolo di un danno grave alla persona.

Recentemente, proprio lo stato di necessità ha determinato l'annullamento di un verbale per violazione dell'articolo 142, comma 2, del codice della strada, che era stato notificato a un automobilista con decurtazione di tre punti dalla patente.

La vicenda

Ci si riferisce a quanto deciso dal Giudice di Pace di Macerata con la sentenza numero 745/2018 qui sotto allegata, che ha accolto le doglianze di un automobilista, costretto a violare i limiti di velocità per soccorrere la figlia di 14 mesi.

La bambina, in particolare, era stata colpita da una crisi respiratoria mentre era in macchina; era quindi necessario somministrarle dei farmaci il prima possibile. Il padre aveva pertanto accelerato per trovare una piazzola di sosta e gestire l'emergenza.

Multa annullata

Per il giudice, tanto basta per annullare il verbale: lo stato di necessità è stato ritenuto sufficiente a rendere la violazione giustificata, anche in ragione del fatto che la bambina aveva meno di 14 mesi e del contesto di preoccupazione e di ansia ingenerato nei genitori.

Tali situazioni, si legge in sentenza, "possono avere complessità imprevedibili e difficilmente gestibili" e "la necessità di somministrazione del farmaco era propedeutica all'emergenza insorta, in considerazione dell'art. 4 della L. 689/81".

Nonostante l'automobilista avesse sollevato ulteriori obiezioni per far valere le proprie ragioni rispetto alle pretese dell'amministrazione comunale, questa circostanza è bastata per esonerarlo dal pagamento della multa.


Si ringrazia l'Avv. Andrea Sterlini per la cortese segnalazione

Data: 10/11/2018 19:30:00
Autore: Valeria Zeppilli